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Penale Procedura Penale Sentenze

Cassazione penale, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 33130

Redazionedi Redazione30 Luglio 2013
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Considerato in fatto
Con sentenza del 17 gennaio 2012 la Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nuoro il 14 dicembre 2004 nei confronti di S.F. per i reati di peculato e falso ideologico commessi in … in data prossima al (omissis) . In particolare il ricorrente, quale ispettore del corpo della polizia municipale, aveva utilizzato i buoni benzina che possedeva per ragioni d’ufficio per effettuare il rifornimento della propria autovettura privata e, tra le varie condotte con le quali aveva tentato ex post di giustificare l’appropriazione del carburante, aveva redatto una relazione di servizio cui apponeva un falso numero di protocollo ed una falsa data, utilizzando i dati di un altro atto, per dimostrare di aver prontamente segnalato un problema di eccessivo consumo dell’auto di servizio da lui utilizzata.
La prove a carico risultavano in particolare:
– dall’accertamento che, nel corso degli anni 1998 e 1999, il ricorrente aveva effettuato 120 rifornimenti per circa L. 2800 di benzina, mentre l’auto di servizio apparentemente rifornita aveva percorso solo circa km 1500.
– Dalle dichiarazioni di D.R. , gestore del punto di vendita carburanti convenzionato con il Comune, che dichiarava che il ricorrente aveva spesso fatto rifornimento per la propria autovettura asserendo, alle richieste del D. , che aveva ottenuto i buoni benzina per ‘recupero missionì all’estero.
– Dalle dichiarazioni del comandante M. che riferiva che il ricorrente aveva redatto delle relazioni di servizio, in un caso certamente retrodatata avendovi assegnato i dati di altra relazione, per fare risultare segnalazioni di eccessivo consumo di benzina dell’autovettura di servizio a lui in uso.
In ordine agli specifici motivi di appello, la Corte di merito osservava:
– a fronte della affermazione che vi era stata un’attività truffaldina nei confronti del titolare della stazione di rifornimento, risultando i buoni benzina meramente strumentali, la Corte ribadiva invece che il ricorrente aveva disponibilità dei buoni che aveva utilizzato per ragioni private e tali buoni erano l’oggetto della appropriazione mentre il carburante era il successivo profitto.
– Quanto alla deduzione che la relazione di servizio non costituisse atto pubblico, la Corte, dopo avere rammentato che è tale qualsiasi documento interno di un pubblico ufficio che possa assumere carattere probatorio e rilevanza esterna al fine di documentare fatti inerenti all’attività di ufficio, riteneva rientrarvi certamente anche l’atto in questione.
Avverso tale sentenza S.F. propone ricorso a mezzo del proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen.. Osserva che la differenza fra le ipotesi di peculato e di truffa aggravata ai danni di ente pubblico è basata sulla funzione dell’attività di induzione in errore, ovvero quella di nascondere l’avvenuto impossessamento o di indurre alla attribuzione patrimoniale; rileva come nel caso di specie oggetto della appropriazione non sia stata la benzina bensì i buoni necessari per ottenere la benzina e che, quindi, al fine di conseguire il vantaggio patrimoniale consistente nel carburante, il ricorrente aveva indotto in errore i gestori dell’impianto di distribuzione i quali, in esecuzione di una convenzione con il Comune, rifornivano le automobili dell’ente pubblico convincendoli che i buoni benzina gli erano stati assegnati per recuperare in modo indiretto indennità per missioni. Insomma, la funzione dei buoni benzina oggetto di appropriazione era indurre in errore i gestori dell’impianto sul suo diritto ad ottenere il carburante a carico del Comune.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla contestazione di cui all’art. 479 cod. pen.. Rileva che la relazione di servizio in questione non aveva caratteristiche di atto pubblico in quanto non destinata a dimostrare alcunché. Il ricorrente, difatti, non esercitava alcun potestà di carattere pubblicistico nel momento in cui si limitava a documentare gli inconvenienti dell’auto di servizio, segnalandone un malfunzionamento.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al reato di falso, non essendo stati svolti accertamenti al fine di verificare la correttezza o meno dei fatti affermati nella citata relazione.
Considerato in diritto
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo deduce una presunta violazione di legge da parte dei giudici di merito che avrebbero erroneamente qualificato peculato una ipotesi in cui il fatto ricostruito andava riportato nell’ambito della truffa.
Certamente sono corretti gli argomenti in diritto svolti dal ricorrente, del resto corrispondenti a quelli dei giudici di merito, al fine di distinguere le due ipotesi di reato. Ma per potere affermare che vi sia stata tale violazione di legge sarebbe necessario che dal testo della sentenza impugnata emerga una ricostruzione in fatto corrispondente a quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che il risultato di ottenere il carburante in frode …. non poteva essere raggiunto con la mera compilazione e consegna dei buoni benzina ai fratelli D. . Al riguardo era altresì necessario che il S. raggirasse i predetti titolari del distributore, rappresentando a loro falsamente che l’erogazione della benzina nella propria autovettura privata costituiva una sorta di compensazione.
Ma questo non corrisponde affatto alla ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito che rilevano come fossero i buoni benzina ad attribuire la possibilità di ricevere il carburante non essendo certamente il gestore del punto vendita l’incaricato della amministrazione per individuare i casi in cui era possibile effettuare il rifornimento, come del resto dimostra il fatto che aveva comunque rifornito una vettura privata. La prospettiva in fatto dei giudici di merito, assolutamente conforme alle stesse regole di diritto citate nel ricorso, era che i semplici argomenti giustificativi della anomalia servivano ad evitare che il D. comprendesse che i buoni benzina erano frutto di illecita appropriazione e potesse segnalarlo alla amministrazione. Ovvero, ricorre esattamente il tipico caso in cui è avvenuta l’appropriazione ed il reo serba una successiva condotta finalizzata ad evitare la scoperta del fatto commesso.
La questione, tutt’al più, poteva essere posta quale vizio di motivazione in quanto il ricorrente appare prospettare fatti diversi. Ma, anche a reinterpretare in tale senso il motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata appare evidentemente più che adeguata, non sono segnalati né si evidenziano vizi logici né il sindacato del giudice di legittimità può spingersi al nuovo apprezzamento degli elementi di merito per ritenere, se del caso, maggiormente aderente ai fatti la interpretazione fornita dalla ricorrente.
Infondato è anche il secondo motivo, anch’esso formulato in termini di violazione di legge.
I giudici di merito hanno correttamente individuato l’atto in base alla sua tipologia che ne comprende la attitudine probatoria e la possibile rilevanza esterna (fermo restando che anche il carattere ‘meramente internò non è di per sé ragione per escludere la natura di atto pubblico) ex art. 479 cod. pen.; del resto, risulta dalla sentenza che l’atto che quello falso andava a sostituire, per la necessità di provarne la data, era un verbale di rinvenimento di auto rubata; innegabile, quindi, quale sia la tipologia obiettivo dell’atto. Il ricorrente, invece, confonde tra natura giuridica dell’atto e sua possibile utilità effettiva che è cosa diversa dalla astratta attitudine probatoria.
Peraltro si noti che anche un atto proveniente da un pubblico ufficiale con i dati poteri fidefacienti, pur laddove non abbia di per sé una specifica funzione probatoria per quanto riguarda il suo particolare contenuto, una tale funzione la riveste comunque per i suoi profili descrittivi: nel caso di specie ciò ricorre quanto alla data ed ai dati di protocollazione. Del resto, come risulta chiaramente dalla ricostruzione dei giudici di merito, nella prospettazione della parte la finalità della falsificazione era proprio la possibilità di provare con certezza una diversa data della relazione di servizio.
Il terzo motivo è innanzitutto generico, non comprendendosi bene quale sia la effettiva doglianza. Comunque, per quanto è dato comprendere, sembra porre una questione, inammissibile in questa sede, di valutazione del contenuto degli atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

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