FATTO E DIRITTO
1. In primo grado, il dott. omissis ha impugnato:
- con il ricorso n. 5082/1998, le deliberazioni di giunta 7/5/1998, n. 917 e 10/7/1998, n. 1266, nonché, la nota del Dirigente Settore espropriazioni 15/9/1998, n. prot. gen. 59139, con le quali il Comune di Messina approvava "il progetto dei lavori di ripristino delle opere di protezione della fognatura asservito dell’abitato di Acqualadroni e del relativo impianto di depurazione. I° Lotto", da realizzarsi nel Villaggio Spartà, C/da Barone, su terreno di proprietà del ricorrente, individuato in catasto alla part. 45 del foglio di mappa 1;
- con il ricorso n. 1805/99, la deliberazione giuntale 14/1/1999, n. 12 e l’ordinanza 9/3/1999, n. 150, con le quali l’amministrazione rispettivamente stabiliva di doversi procedere alla costituzione di servitù permanente, in luogo dell’espropriazione precedentemente comunicata ed autorizzava l’immissione nel possesso dell’immobile;
- con il ricorso n. 5485/99, l’ordinanza n. 741/1999, con la quale era disposta la definitiva costituzione in favore del comune della servitù sugli immobili in questione, emanando, con successivo atto di motivi aggiunti al ricorso n. 5485/1999, è stata chiesta la restituzione del terreno, previa rimessione in pristino.
Con sentenza. n. 949/2006, il T.A.R. Sicilia ha:
- riunito i ricorsi;
- ritenuto fondato il primo ed il terzo motivo del primo ricorso;
- annullato gli atti impugnati con il primo ricorso, nonché gli atti impugnati con i ricorsi nn. 1805 e 5485 del 1999.
Quanto alla richiesta di restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate ed il risarcimento dei danni subiti per occupazione di aree ulteriori rispetto a quelle oggetto del procedimento espropriativo, il T.A.R. ha disposto accertamenti istruttori, mediante consulenza tecnica.
Con la sentenza appellata, n. 168 del 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania: 1) ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per le parti meglio specificate in parte motiva; 2) per il resto ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accolto la domanda risarcitoria; 3) ha condannato l’Amministrazione resistente a risarcire al ricorrente il danno, per l’ammontare da determinarsi, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998, secondo i criteri stabiliti in parte motiva.
2. In sede di appello, il Comune di Messina eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, per quanto attiene alle aree (dell’estensione di mq. 283,00) occupate in virtù degli atti espropriativi, annullati dal T.A.R. con la sentenza parziale n. 949/2006.
Nel merito, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui: - non ha riconosciuto l’intera responsabilità dei danni prodotti al dott. Scarcella, in capo all’Impresa Italgeo; - ha dettato i criteri per la quantificazione dei danni.
L’intimato dott. Scarcella, costituitosi in giudizio, deduce l’infondatezza del ricorso in appello.
3. Il ricorso va rigettato.
3.1. In via preliminare, è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Invero, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lg. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.
Infatti, anche in tal caso, si è in presenza di un concreto e riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo ed, a seguito del disposto annullamento, abbia cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti (C.G.A., sez. giurisd. 4 settembre 2007 nn. 722 e 723 e ord. 2 marzo 2007, n. 75; Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3724 e 7 febbraio 2007, n. 2689; Cons. Stato ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9; sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752).
3.2. Con il secondo motivo, l’appellante comune sostiene che erroneamente la sentenza di primo grado non avrebbe riconosciuto l’intera responsabilità dei danni prodotti al dott. Scarcella, in capo all’Impresa Italgeo.
La doglianza è infondata.
Il risarcimento dei danni riconosciuto dal primo giudice è riferito alle aree (dell’estensione di mq. 283,00) occupate in virtù degli atti espropriativi, annullati dal T.A.R. con la sentenza parziale n. 949/2006.
Pertanto, la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull’espropriazione (Cass. sez. I, 26 gennaio 2006 , n. 1526 e 30 marzo 2005, n. 6716), senza che possa coinvolgersi l’esecutore dell’opera pubblica, salvo che a questi non siano addebitabili dolo o colpa nell’esecuzione dei lavori; in tal caso, l’amministrazione può rivalersi, in sede civile, nei suoi confronti.
3.3. È inammissibile per genericità il terzo motivo, con il quale il comune ricorrente contesta i criteri dettati dal primo giudice per la quantificazione dei danni, senza specificare la ragione e la misura dell’asserita illegittimità.
4. Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente, nella misura complessiva di € 5.000 (cinquemila).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, rigetta l’appello in epigrafe. Condanna il Comune di Messina alle spese della presente fase di giudizio nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2007, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria il 4 luglio 2008.