FATTO
Il Raggruppamento temporaneo di imprese tra la I.C.O.B. e la S.E.S., con ricorso alla Sezione di Catania del T.A.R. Sicilia, ha impugnato il silenzio-rigetto sulla richiesta di revisione prezzi formatosi a seguito di diffida del 15 febbraio 2002.
Detto giudice ha riconosciuto a favore dell’Impresa il diritto alla revisione ed ha condannato il Comune a porre in essere gli atti consequenziali.
La sentenza indicata in epigrafe viene impugnata in questa sede dal Comune che ne chiede l’annullamento, col favore delle spese, perché il primo decidente avrebbe errato:
1) a ritenere che ci sia la giurisdizione del giudice amministrativo per la specifica domanda formulata dalla società ricorrente;
2) a non ritenere comunque inammissibile il gravame proposto in prime cure dalla società odierna appellata;
3) a dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la revisione prezzi dell’appalto de quo, facendo, peraltro, cattiva applicazione dell’art. 6 della L.R. 22/1964;
4) a ritenere ammissibile il ricorso di prime cure, malgrado che, dopo la data in cui la società appellata sostiene di avere formalizzato la richiesta di revisione prezzi, sia stato dichiarato il dissesto del Comune.
L’appellato Raggruppamento, con due scritti difensivi, contesta la fondatezza dei motivi e conclude per il rigetto, col favore delle spese.
L’appellante, con memoria, illustra i motivi di ricorso.
DIRITTO
L’Impresa, che aveva realizzato in Camporotondo Etneo un edificio polifunzionale, ultimato tempestivamente il 22 marzo 1990, ha agito avanti al T.A.R. per ottenere la revisione prezzi inerente al relativo appalto.
Premesso che lo stato di dissesto nel quale versava il Comune non impediva la proposizione di azioni cognitorie direttamente nei suoi confronti giusta giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 2095 del 2008) e del Consiglio di Stato n. 4878 del 2007), osserva il Collegio che il ricorso al T.A.R. era inammissibile per difetto di giurisdizione.
A pagina 16 del prodotto certificato di collaudo del 29 aprile 1995 si legge che il 22 marzo 1990 il direttore lavori aveva approntato i conteggi revisionali per £. 136.000.000 ed emesso, lo stesso 22 marzo 1990, il relativo certificato di pagamento per la detta somma (oltre IVA). Vi si legge che detta somma non è stata pagata neppure in parte.
In calce al prodotto certificato di pagamento si legge che "non si effettua la ritenuta del 15% ... a fronte della richiesta formulata dall’Impresa e dietro presentazione di polizza fideiussoria" e si quantifica in £. 24.289.622 l’importo della polizza (poi emessa col n. 9070106958 il 26 marzo 1990 dal Lloyd Adriatico s.p.a. come fatto presente dall’Impresa con nota 2 aprile 1990).
Ne deriva che l’Impresa ha chiesto la revisione prezzi e l’Amministrazione ha provveduto sulla stessa, riconoscendone il diritto, anche se poi non ha liquidato la somma quantificata. Ne deriva che la controversia non riguarda la spettanza della revisione, in quanto riconosciuta, ma il suo ammontare e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale ritiene che l’emissione di SAL per revisione prezzi ancorché non seguito da pagamento equivale a riconoscimento implicito (v. Cass. I, 25/9/2007 n. 19921).
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la possibilità di fruire della revisione prezzi è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione ed è oggetto di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo, mentre la posizione è di diritto soggettivo, tutelabile avanti al giudice ordinario, allorché il committente abbia riconosciuto che spetti la revisione prezzi (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2009). E, nella fattispecie in esame, il Comune col citato certificato di pagamento ha riconosciuto la spettanza della chiesta revisione prezzi.
In conclusione, l’appello è fondato e va accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e dichiarazione della competenza a giudicare del Tribunale civile di Catania, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di 3 mesi dalla comunicazione o dalla notifica della presente, a norma di quanto disposto dall’art. 59 della L. 69/2009.
Rimane assorbita ogni altra questione, perché ritenuta non rilevante ai fini del decidere.
Le spese possono essere compensate, considerata la peculiarità della vicenda.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario indicandolo nel Tribunale civile di Catania. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 17 dicembre 2009, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: (omissis)