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Consiglio di Stato, sez. II, 7 dicembre 2021, n. 8175

Redazionedi Redazione15 Marzo 2022Aggiornato il:15 Marzo 2022
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Consiglio di Stato, sez. II, 7 dicembre 2021, n. 8175

FATTO e DIRITTO

1.Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato la sentenza n. 450/2014 del 28 agosto 2014 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati- ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito che hanno svolto, nel corso della carriera, servizio fuori area, prendendo parte a una serie di missioni per conto dell’ONU-per l’accertamento del diritto alla sopravvalutazione del servizio ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.
1.1 Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, con condanna alle spese del Ministero, sulla scorta del rilievo che il diritto alla supervalutazione del servizio prestato in missione per conto dell’Onu (con il riconoscimento di periodi di anzianità figurativa, utili sia ai fini del conseguimento anticipato della pensione che dell’incremento del trattamento di buonuscita) discenderebbe dal quadro normativo vigente, e, in particolare:
- dall’articolo unico l. 11/12/1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’O.N.U. in zone d’intervento, dei benefici combattentistici) che sancisce: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”;
- dall’art. 3 L. 24 aprile 1950, n. 390 (Computo delle campagne della guerra 1940-45) per cui: “Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedenteabbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1”;
- dall’art. 18 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che prevede: “Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”.
1.2 Il TAR è, quindi, giunto alla conclusione che la legge 1746/1962, nell’estendere al personale militare in missione per conto dell’ONU i benefici combattentistici, abbia inteso riferirsi non solo ai benefici stipendiali, ma anche a quelli pensionistici previsti dall’art. 3 l. 390/1950 e dall’art. 18 l. 1092/1973.
1.3 Con riferimento alla supervalutazione dei periodi in esame ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, inoltre, il TAR ha ritenuto inoperante il limite temporale previsto dall’art. 5, 2° comma (ossia l’aumento del periodo di servizio nel limite Massimo di cinque anni complessivi ai fini della maturazione anticipata del quaranta anni di anzianità contributiva) del d.lgs n. 165/97, in quanto i servizi ONU non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, del medesimo decreto legislativo, a cui il comma secondo rinvia.
1.4 Del pari, in relazione ai benefici stipendiali (scatto anticipato del 2,50% sotto forma di beneficio riassorbibile), ne ha affermato la permanente applicabilità al personale non dirigenziale, nonostante il congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità (art. 1, comma 3, della L n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.
2. Con ricorso in appello notificato in data 15 dicembre 2014 il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, lamentandone l’erroneità nella parte in cui equipara, ai fini previdenziali, il servizio prestato per conto dell’ONU in “zone di intervento” alle campagne di guerra.
2.1 Deduce l’appellante che i benefici di cui all’articolo unico della l. 11 dicembre 1962, n. 1746 hanno una natura esclusivamente economico-stipendiale e non assumono la valenza “pensionistica” che la sentenza, oggetto di appello, apoditticamente ha loro attribuito.
2.2 Il Ministero censura, altresì, il capo della sentenza che ha escluso la limitazione temporale prevista dall’art. 5, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sull’assunto che i servizi ONU non sono espressamente indicati dall’art. 5, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo, nonché il capo della sentenza che ha negato che benefici economici siano preclusi a favore del personale militare non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31 dicembre 1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio.
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, instando per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.1 Con ordinanza n. 1232 del 18/03/2015 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
3.2 All’udienza del 30 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è fondato.

4.1 L’esclusione dei benefici combattentistici, sia sotto il profilo dell’anzianità di servizio sia sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici, per i servizi prestati per conto dell’ONU in determinate zone di intervento dal personale militare non dirigenziale è ormai sancita dall’univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

4.2 In particolare, è stato chiarito che:
- sul piano previdenziale, si deve escludere che “l’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti - si riferisca alla legge n. 390 del 1950 e, quindi, determini l’applicabilità, ai militari operanti in zone d’intervento per conto dell’ONU, della “supervalutazione” (ai fini dell’anzianità di servizio) prevista dalla detta legge. La legge n. 390 del 1950, emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive” (Cons. Stato sez. IV 29/03/2018 n. 1987);
- con riferimento ai benefici stipendiali, “i benefici economici di cui si discute potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata - per il personale che, come gli appellati, non riveste qualifica dirigenziale - su un sistema di progressione economica per classi e scatti; classi e scatti superati e divenuti inapplicabili, a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468“ (Cons. Stato sez. II 05/08/2019 n. 5529). Tale circostanza preclude, pertanto, l’applicabilità dei benefici in questione in ragione dell’intervenuta modifica della disciplina stipendiale del personale militare non dirigenziale, modifica che ha determinato l’inoperatività del rinvio contenuto nel più volte citato articolo unico della legge n. 1746 del 1962 per sopravvenuta incompatibilità con la disciplina oggetto di rinvio.

4.3 La giurisprudenza amministrativa sopra richiamata si inserisce nel solco della sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2016, n. 240 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui limita i benefici combattentistici ai soli servizi prestati nelle campagne di guerra, con l’esclusione di quelli prestati nelle missioni di pace presso l’ONU.

4.4 La pronuncia della Corte ha posto, tra l’altro, in rilievo come la legge n. 1746 del 1962 sia stata adottata a seguito di un evento, costituito dall’uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961, che aveva posto all’attenzione del legislatore una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell’ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina specifica. Di qui la soluzione legislativa di estendere al personale partecipante alla missione la disciplina prevista per le campagne di guerra.

4.5 La proliferazione delle cosiddette “missioni di pace” sotto l’egida delle Nazioni Unite, in una con l’evoluzione dell’ordinamento militare, ha imposto l’adozione di una legislazione specifica, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni e contenente dettagliate disposizioni in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.

4.6 L’evoluzione del quadro normativo esclude qualunque equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i “combattenti” impegnati in “campagne di guerra”, in quanto per i primi il legislatore, che ha sempre tenuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi.

4.7 Nell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, non è più predicabile alcuna equiparazione, ai fini dell’estensione dei benefici combattentistici sul piano previdenziale, tra servizi prestati in campagne di guerra e servizi prestati in missioni di pace per conto dell’ONU che sono, per contro, assoggettati a specifiche discipline di volta in volta emanate (cfr. punto 8.1 della parte in diritto sent. Corte cost. n. 240/2016), mentre il rinvio contenuto nell’articolo unico l. 1746 del 1962 ai benefici di carattere retributivo (d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137; artt. 11, 115 e 118 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458; artt. 6 e 23 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1462 in cui è previsto che il servizio prestato durante gli eventi bellici debba essere computato ai fini dell’abbreviazione del tempo necessario a maturare gli aumenti periodici di stipendio) deve ritenersi non più operante per il personale militare non dirigenziale.

4.8 Le considerazioni sopra esposte conducono inevitabilmente alla riforma della sentenza impugnata che, nell’affermare l’indiscriminata equiparazione tra servizi prestati in campagne di guerra e servizi prestati in missioni di pace ONU, non è conforme all’elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata.

5. In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto.

6. Sussistono giustificati motivi, attesa la complessità del quadro normativo di riferimento, sufficientemente chiarito solo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenzan. 450/2014 del 28 agosto 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, respinge il ricorso di primo grado (N. 00263/2014 REG. RIC.).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

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