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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Europa Affari esteri
Europa Affari esteri Sentenze

Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2098

Redazionedi Redazione25 Maggio 2016Aggiornato il:25 Maggio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2014, proposto da:
Shaban Revuqi, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Fiorentino, Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Vicenza – Sportello Unico Per L’Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA :SEZIONE III n. 01224/2013, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare di cui al decreto della Prefettura di Vicenza 13 maggio 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Vicenza – Sportello Unico Per L’Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, sono entrambi interessati ad un procedimento di “emersione” (ossia regolarizzazione) di un rapporto di lavoro con un lavoratore straniero in posizione irregolare, ai sensi del decreto legislativo n. 109/2012.
Più precisamente il primo di essi, il sig. Revuqi Shaban, ha presentato la dichiarazione di emersione in qualità di datore di lavoro, per regolarizzare la posizione del secondo, il sig. Sinani Becir.
La domanda di regolarizzazione è stata respinta dalla Prefettura di Vicenza (Sportello Unico per l’Immigrazione) con la motivazione che il lavoratore straniero, Sinani Becir, aveva riportato la condanna all’espulsione dal territorio dello Stato, con sentenza del Giudice di Pace di Arzignano, in data 8 marzo 2012, per il reato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, e in applicazione dell’art. 16 dello stesso decreto legislativo.
3. I due interessati hanno proposto ricorso al T.A.R. Veneto, deducendo che fra le cause ostative della regolarizzazione – indicate dall’art. 5, comma 13, del d.lgs. n. 109/2012 – non rientra l’espulsione disposta dal Giudice di Pace in applicazione del combinato disposto degli artt. 10-bis e 16 del t.u. n. 286/1998.
Il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso con sentenza n. 1224/2013.
4. È seguito l’appello al Consiglio di Stato, proposto dai due interessati, che hanno chiesto la riforma della sentenza, sollevando, in via subordinata, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.5, comma 13, lett. a, D.LGS. n.109/2012, con riferimento all’art.3 Cost.
La domanda di sospensione degli effetti della sentenza appellata è stata accolta da questa Sezione con due ordinanze rispettivamente n. 2694 del 20 giugno 2014 (a titolo provvisorio) e n. 3079 dell’11 luglio 2014 (motivata con la considerazione che l’appello appariva fondato nel merito).
Con memoria difensiva del novembre 2014 l’appellante insisteva per l’accoglimento dell’appello, rappresentando, altresì, che, nelle more del giudizio di appello, il Giudice di Pace di Arzignano con ordinanza 11 febbraio 2014 n.1 aveva revocato la precedente espulsione ( sostitutiva dell’ammenda), confermando nei confronti del lavoratore la pena dell’ammenda di euro 500,00 già comminata con la sentenza 8 febbraio 2012 n.22.
L’appello viene ora in decisione nel merito.
5. Il Collegio, come già anticipato nell’ordinanza cautelare dell’11 luglio 2014, ritiene fondato l’appello e, di conseguenza, anche il ricorso di primo grado.
Il decreto legislativo n. 109/2012, all’articolo 5, comma 13, dispone quanto segue:
«Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
«b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
«c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
«d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.»
Come si vede, la condanna per il reato di cui all’art. 10-bis del testo unico n. 286/1998 (reato di ingresso ovvero trattenimento in Italia in violazione delle norme sull’immigrazione) non rientra fra le cause ostative all’emersione ,perché si tratta di reato contravvenzionale; e non vi rientra neppure l’espulsione disposta dal Giudice di Pace in applicazione dell’art. 16 dello stesso testo unico, quale misura alternativa alla pena pecuniaria, nella specifica ipotesi dell’art. 10-bis citato.6. In conclusione l’appello va accolto ed, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso proposto al T.A.R. Veneto.
Considerata, peraltro, la scarsa chiarezza della normativa applicabile al caso in questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l ‘appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza TAR Veneto impugnata, annulla il diniego di emersione da lavoro irregolare, di cui al decreto del Prefetto di Vicenza 13 maggio 2013 con il conseguente obbligo di riesaminare la domanda alla luce di quanto in motivazione .
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati: (omissis)

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