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Diritti fondamentali della persona Europa Affari esteri Penale Procedura Penale Sentenze

Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185

Redazionedi Redazione28 Agosto 2016Aggiornato il:28 Agosto 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO e DIRITTO
1. Il sig. L. A., cittadino marocchino nato il (omissis…)., ha richiesto al Ministero dell’Interno il riconoscimento della cittadinanza italiana, ma il Ministero, con provvedimento prot. n. K10/83573 del 30.4.2010, ha rigettato tale richiesta per l’esistenza di un precedente penale, risalente al 1996, per guida in stato d’ebbrezza a carico del richiedente.
2. Avverso il provvedimento di diniego l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, lamentandone l’illegittimità.
3. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 7500 del 14.7.2014, ha respinto il ricorso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
6. Si è costituita, con mera memoria di stile, l’Amministrazione appellata.
7. Con ordinanza n. 235 del 15.1.2015 è stata respinta, per difetto del periculum in mora, l’istanza di sospensione.
8. Nella pubblica udienza del 16.4.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L’appello è fondato e va accolto.
9.1. È decisivo e assorbente il difetto di motivazione, denunciato dall’appellante con l’unico e articolato motivo di gravame.
9.2. Il Ministero dell’Interno, nel denegare la concessione della cittadinanza italiana al richiedente, ha ritenuto ostativa la circostanza che questi è stato condannato con decreto penale per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d. lgs. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza).
9.3. Il T.A.R., dopo aver valorizzato la natura ampiamente discrezionale della concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992, ha sottolineato che l’istanza di riabilitazione per la condanna subita non era ancora intervenuta e che, comunque, essa era successiva all’adozione del provvedimento qui impugnato e non poteva essere presa in considerazione dall’Amministrazione.
9.4. La sentenza impugnata erra tuttavia nel non considerare che, ferma restando la natura ampiamente discrezionale della concessione della cittadinanza, nel provvedimento ministeriale è assente qualsivoglia motivazione che espliciti le ragioni per le quali una condanna, risalente a quattordici anni prima e per un fatto punito nelle ipotesi più gravi solo con l’ammenda (guida in stato di ebbrezza), sia in sé ostativa al riconoscimento della cittadinanza, sicché non è dato comprendere, dalla lettura del provvedimento, in cosa si sostanzi, effettivamente e al di là di formule stereotipe, quella « valutazione complessiva dell’impatto che avrebbe sull’ordinamento l’attribuzione dello status civitatis, evitando che dalla concessione possa derivarne danno o nocumento all’ordinamento nazionale ».
9.5. La Sezione ha già chiarito, in caso analogo, che la valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui egli dimora in I., ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto.
9.6. Per quanto possa, infatti, essere reputata fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, dalla lettura del provvedimento impugnato in primo grado, che il Ministero dell’Interno abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna (peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri, senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni), l’effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione dell’Amministrazione stessa (v., in questi termini, già Cons. St., sez. III, 28.5.2013, n. 2920).
9.7. Ne segue che, a fronte di tale grave difetto motivazionale, il provvedimento di diniego debba essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà rivalutare, ora per allora, l’effettiva pericolosità dello straniero senza preconcetti e immotivati apriorismi in presenza di una qualsivoglia condanna penale.
10. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la particolarità del caso e la perdurante necessità di valutare, in modo approfondito e in un rinnovato giudizio discrezionale da parte dell’Amministrazione, l’effettivo inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto ministeriale, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

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