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Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7477

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano10 Gennaio 2023Aggiornato il:10 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7477

Fatto e diritto

Con la sentenza (in forma semplificata) appellata, il T.A.R. Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto del Questore di Parma del 3 ottobre 2013, recante il rigetto dell’istanza di aggiornamento per cambio di nazionalità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di Parma per motivi di lavoro subordinato.
Il T.A.R., premesso che il ricorrente, in data 27 giugno 2003, aveva chiesto (ed ottenuto) il rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico (valido sino al 17 ottobre 2004) con le generalità di omissis nato a omissis (omissis), che il medesimo aveva richiesto alla Questura di Parma la conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato come omissis nato a omissis (omissis), che in data 22 settembre 2006 aveva presentato istanza di rinnovo del permesso presentando un passaporto omissis a nome di omissis nato a omissis (omissis), che in data 5 aprile 2007 aveva presentato un’ulteriore istanza di rinnovo producendo un “lasciapassare” a validità semestrale rilasciato dalla rappresentanza diplomatica omissis di Roma, in attesa di conferma della cittadinanza, ottenendo il rilascio del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, che infine, in data 11 ottobre 2008, aveva richiesto la conversione del titolo da ultimo conseguito in permesso CE con le generalità di omissis nato a omissis (omissis), producendo un passaporto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica omissis in Italia previa esibizione di un certificato di nascita in originale, evidenziava – ai fini reiettivi – che il ricorrente aveva fatto ingresso sul territorio italiano esibendo falsi documenti e che il primo titolo di soggiorno era stato ottenuto esclusivamente in ragione della dichiarata nazionalità omissis, il cui mancato possesso era ammesso dallo stesso ricorrente, concludendo che il provvedimento impugnato si fondava sul legittimo presupposto del difetto originario dei requisiti per ottenere il primo rilascio del permesso di soggiorno, successivamente rinnovato e convertito.
Mediante i motivi di appello, viene dedotto che:
1) ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando manchino i requisiti che ne consentono il rilascio, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentono il rilascio”: la norma, deduce la parte appellante, rende irrilevanti le circostanze che hanno caratterizzato l’ingresso dello straniero in Italia, laddove ricorrano i requisiti (connessi in primo luogo allo svolgimento di una attività lavorativa da cui il suddetto tragga i mezzi necessari al suo sostentamento) che consentano il rilascio del permesso di soggiorno;
2) non è vero che l’Italia riconosce una protezione particolare ai cittadini omissis, in quanto la sussistenza delle relative ragioni deve essere valutata in modo individuale ed indipendentemente dalla nazionalità; inoltre, anche per i cittadini del omissis provenienti dalla Libia sussistevano le ragioni, connesse essenzialmente alla instabilità politica del Paese, per beneficiare della protezione umanitaria; infine, con l’introduzione delle sanatorie, il legislatore nazionale ha inteso appunto consentire la regolarizzazione della posizione degli stranieri integrati anche da un punto di vista lavorativo, indipendentemente dal modo in cui sono entrati sul territorio nazionale: regolarizzazione al cui conseguimento l’appellante aveva titolo, senza che potesse ostacolo il contestato rilascio di false dichiarazioni;
3) è conforme al principio del buon andamento consentire la permanenza nello Stato di un cittadino extracomunitario che possieda i mezzi reddituali sufficienti a metterlo al riparo dal rischio di delinquere.
Resiste all’appello l’appellato Ministero dell’Interno.

Tanto premesso, l’appello non è meritevole di accoglimento.
È infondata, in primo luogo, la deduzione intesa a sostenere che la sopravvenienza di elementi favorevoli all’appellante, essenzialmente connessi alla disponibilità di redditi sufficienti al suo sostentamento, renderebbe irrilevante la contestata condotta falsificatrice, inerente alla propria cittadinanza e connessa all’originario conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Deve infatti osservarsi che, nella specie, non si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno – verifica che, secondo l’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, deve effettivamente comprendere anche le circostanze sopravvenute all’avvio del procedimento e fino alla sua conclusiva definizione – ma di porre in risalto che il soggiorno in Italia dello straniero è iniziato in maniera illegittima, ovvero in virtù di un titolo di soggiorno conseguito mediante una condotta fraudolenta: vizio non superabile in virtù di fatti sopravvenuti, proprio perché inficiante in maniera irreversibile ed insanabile il titolo originario.
Deve altresì evidenziarsi che, nei sensi illustrati, si è già espressa questa Sezione (cfr. sentenza n. 5069 del 29 agosto 2018), allorché ha evidenziato, in una analoga situazione di fatto, che “alcun rilievo assumono (…) fatti sopravvenuti positivi (…): infatti si tratta di situazioni lavorative che, comunque, andrebbero considerate in caso di redditi temporaneamente ridotti e che, comunque, devono trovare il loro presupposto nel possesso di un titolo di soggiorno, mentre, nel caso di specie, l’immigrato risulta titolare di un permesso di soggiorno (prima permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi permesso per lavoro autonomo) rilasciato a seguito della rappresentazione di una situazione fittizia, che, quindi, ne preclude ogni valutazione”.
Inammissibile, invece, deve essere qualificato il motivo di appello con il quale viene dedotto che la protezione umanitaria non è stata riconosciuta in virtù della mera cittadinanza (omissis) falsamente dichiarata in origine dallo straniero e che comunque le relative condizioni giustificative sussisterebbero anche per i cittadini omissis: ciò perché esso, in violazione del divieto di ius novorum in appello, non risulta formulato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Irrilevanti sono invece le deduzioni intese a sostenere che il legislatore, mediante l’introduzione delle norme in tema di sanatoria, avrebbe dimostrato di prescindere dalle modalità con le quali lo straniero ha fatto ingresso in Italia, e che l’appellante, comunque, sarebbe in possesso dei relativi requisiti.
Deve infatti osservarsi che non risulta che lo straniero abbia presentato domanda di regolarizzazione, solo in occasione ed in relazione alla quale sarebbe stato possibile verificare (prima ad opera dell’Amministrazione, quindi del giudice) la sussistenza dei presupposti legittimanti la permanenza in Italia dello straniero alla stregua delle pertinenti disposizioni.
Inoltre, deve osservarsi che le disposizioni in tema di regolarizzazione, siccome volte eccezionalmente a legittimare la presenza sul territorio nazionale di soggetti privi di titolo di soggiorno, non possono essere invocate al fine di desumere, al di fuor del relativo tipizzato procedimento, un generale ed indefinito principio di irrilevanza delle modalità di ingresso dello straniero in Italia, anche nell’ipotesi in cui siano caratterizzate dalla presentazione di dichiarazione non veritiere.
Infine, è infondato il motivo di censura inteso a sostenere che il provvedimento impugnato confliggerebbe con il principio di buon andamento, essendo interesse dello Stato consentire la legittima permanenza in Italia degli stranieri lavorativamente integrati: basti osservare che, accanto al suddetto principio, non può non tenersi conto di quello (prevalente) a non consentire la permanenza sul territorio nazionale di persone che abbiano trasgredito i doveri basilari di lealtà nei confronti dello Stato di accoglienza, come fatto dall’appellante mediante la contestata dichiarazione fraudolenta.
Deve solo osservarsi che le conclusioni esposte trovano un chiaro addentellato normativo nel disposto dell’art. 4, comma 2, d.lvo n. 286/1998, il quale, nel prevedere che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”, dimostra che la condotta falsificatrice vizia in maniera radicale il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, precludendo la possibilità di assumere quello eventualmente rilasciato a presupposto di ulteriori e successivi procedimenti (la cui positiva conclusione finirebbe per protrarre e reiterare il vizio originario).
L’appello deve quindi essere respinto, mentre l’entità dell’attività difensiva in secondo grado dell’Amministrazione appellata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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