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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Diritto urbanistico Edilizia
Diritto urbanistico Edilizia Sentenze

Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1551

Redazionedi Redazione10 Aprile 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Col provvedimento n. 15855 del 22 marzo 2007, il Comune di Chioggia ha irrogato alla società appellante la sanzione pecuniaria di euro 1.029.848,24, per aver realizzato alcune opere abusive in una golena rientrante nella zona demaniale, consistenti nella realizzazione di un canale navigabile ad uso darsena per imbarcazioni da diporto (e, in particolare, con scavo del fondale, allargamento di un preesistente fossato naturale sfociante nel fiume Brenta e realizzazione di alcuni manufatti).
Per tali opere, la società ha chiesto l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 308 del 2004.
Il Comune, nell’istruire la pratica, ha dapprima determinato l’importo di euro 1.306.985,06 e poi – a seguito di ulteriori accertamenti – nel provvedimento finale ha disposto la sanzione pecuniaria di euro 1.029.848,24.
Con il ricorso di primo grado (proposto al TAR per il Veneto), la società ha chiesto l’annullamento della sanzione, per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
Con l’appello in esame, dopo aver dettagliatamente ricostruito le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio la società ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.
2. Nel criticare la eccessiva sinteticità della motivazione della sentenza gravata, la società ha dedotto che il Comune avrebbe potuto “provvedere alla stima” ricorrendo a professionisti esterni e non ai propri uffici.
La censura va respinta.
La legge regionale n. 63 del 1994, che ha subdelegato ai Comuni i poteri delegati dallo Stato alla Regione, ha attribuito al Comune appellato il potere di emanare i provvedimenti nella materia della tutela dei beni sottoposti a vincolo paesistici, sulla base di atti istruttori predisposti dai suoi uffici. Solo qualora avesse constatato la mancanza di specifiche professionalità, il Comune si sarebbe potuto rivolgere a professionisti esterni.
3. L’appellante ha altresì dedotto che non sarebbe ragionevole “l’utilizzo del prezziario di Venezia”, in quanto riferito alle zone di terraferma, e che si sarebbe dovuto applicare il prezziario di cui alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 4282 del 30 dicembre 2003.
La censura va respinta.
Risulta infatti dalla documentazione acquisita – nonché dal provvedimento impugnato in primo grado, particolarmente apprezzabile per la sua ponderazione ed esaustività – che il Comune appellato, con le delibere che hanno formalmente fatto proprie le voci del prezziario elaborate dal Comune di Venezia, ha dato rilievo a quelle riguardanti i lavori da effettuare nella terraferma, e non quelle – più onerose – riguardanti il centro storico.
In ragione delle analoghe caratteristiche dei terreni in questione, aventi natura paludosa, e in assenza di specifiche contestazioni, risulta condivisibile la statuizione con cui il TAR ha ritenuto pienamente giustificato il richiamo a criteri di stima, specificamente ancorati alle effettive caratteristiche dei luoghi abusivamente modificati, risultando recessivo il diverso criterio invocato dall’appellante, fissato in via generale dalla giunta regionale per la realizzazione di opere pubbliche.
Del resto, risulta del tutto ragionevole il criterio – di per sé non contestato – applicato dal Settore polizia locale nel corso dell’istruttoria, riferito al reddito derivante dallo stazionamento di un posto barca medio nella zona.
4. L’appellante ha inoltre dedotto che l’abuso non sarebbe riconducibile alla tipologia indicata nell’atto sanzionatorio.
La censura, al di là della sua formulazione non suffragata da elementi specifici, risulta infondata, poiché – per la determinazione della sanzione prevista dall’art. 37, comma 1, della legge n. 308 del 2004 – l’Amministrazione deve tenere conto della avvenuta trasformazione del territorio e della prescritta necessità del formale titolo edilizio, nella specie mancante in ragione della effettiva consistenza dei lavori di scavo del canale di una darsena di circa 10.000 mq.
5. Con l’ultimo motivo, l’appellante ha lamentato l’incompetenza della giunta comunale, che non sarebbe stata rilevata dal TAR, “in relazione ai criteri di determinazione ed irrogazione” della sanzione.
Ritiene la Sezione che la censura va respinta, perché infondata.
La giunta comunale, con le delibere nn. 388 e 389 del 2006, non ha provveduto in ordine alla riscossione dei tributi, ma si è limitata a determinare i criteri da applicare per la irrogazione delle sanzioni, al termine del prescritto procedimento. Rileva pertanto l’art. 48 del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000, sulle competenze generali e residuali della giunta municipale.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, sicché risulta irrilevante l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, formulata dal Comune appellato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 9747 del 2007.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 febbraio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

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