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Lavoro Previdenza Sentenze

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4929

Redazionedi Redazione27 Luglio 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. C. B. ha impugnato il provvedimento del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 01 Agosto 2006 con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari e conseguentemente escluso dal concorso per l’arruolamento per l’anno 2006 di n. 2557 (ex 959) Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (vfp1) delle Forze Armate, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 21.03.2006 – 4ª s.s. – n. 22 con la seguente motivazione: “alterazione acquisita della cute (tatuaggio) superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro che per sede e dimensione determina rilevante alterazione fisiognomica”.
Con successivo atto di motivi aggiunti (depositati in data 30.01.2006), il ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 256256/1-11 del 29.11.2006 con il quale il predetto Centro ha confermato l’esclusione del ricorrente dal concorso.
Con sentenza redatta in forma semplificata il TAR ha accolto il ricorso, dopo aver rilevato che l’esclusione non chiariva le ragioni del giudizio di rilevante alterazione fisiognomica e considerata la rimuovibilità del tatuaggio .
Il Ministero ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità dell’esclusione dell’appellato da un concorso per arruolamento nell’Arma dei carabinieri, in ragione della sua inidoneità fisica, dalla presenza di tatuaggio, ai sensi del bando di concorso. L’esclusione è stata disposta, in applicazione degli artt. 19 della Direttiva tecnica della sanità militare e dell’art. 11 del bando predetto, avendo l’amministrazione ritenuto il tatuaggio determinare una rilevante alterazione fisiognomica.
2.- A sostegno della decisione gravata, che ha annullato l’esclusione, il TAR ha invece considerato che:
– la rilevata causa di non idoneità fisica “Alterazione acquisita della cute (tatuaggio) superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione fisiognomica” non può essere ricondotta alle ipotesi di cui all’art. 19, Direttiva Tecnica 19.04.2000, recante l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, quanto alla “Dermatologia”;
– il tatuaggio pure apposto permanentemente sulla cute, non può costituire automaticamente una “alterazione acquisita e cronica” della stessa, non derivando da un processo degenerativo né atteggiandosi a patologia cronica, stante la rimuovibilità dello stesso per via chirurgica.
3.- Avversa questo orientamento l’appellante Ministero sostenendo anzitutto che la direttiva tecnica della Sanità militare 5.12.2005, prevede ( punto 19 dell’allegato al D.M. n. 114 del 2000) quali cause di non idoneità le imperfezioni/infermità dermatologiche consistenti in alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisionomiche; in tale quadro la presenza del tatuaggio (che nella specie è visibile anche se solo con la divisa estiva) costituisce motivo ostativo perché determina una alterazione che stride fortemente con l’immagine di sobrietà dell’arma, istituzione che il militare è chiamato a rappresentare, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa.
3.1 -Il Collegio ritiene che tali censure, ricollegandosi a principi più volte espressi dalla giurisprudenza della Sezione, rendono il gravame meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
– Il TAR, dopo aver rilevato che l’esclusione non chiariva le ragioni del giudizio di rilevante alterazione fisiognomica e considerata la rimuovibilità del tatuaggio per via chirurgica, ha affermato che nonostante la sua visibilità (in ragione della diversa divisa estiva) l’impianto non risulta sgradevole o raccapricciante e pertanto è inidoneo a recare lesione o offesa al decoro della divisa o al prestigio immagine dell’istituzione.
Sul punto va chiarito che l’accesso da parte del provvedimento a tale tipo di valutazione è necessario allorché l’esclusione dal concorso faccia applicazione di una normativa che lasci tale spazio di apprezzamento, postulando una valutazione in concreto dell’alterazione, e non una sorta di estromissione automatica dalla procedura selettiva; in detti casi, questo orientamento è in effetti concepibile , come accade (ed è sottolineato dalla difesa dell’Amministrazione) per le procedure di reclutamento del personale della Polizia di Stato, la cui normativa (regolata dal dpr n.904/1983, e peraltro scevra delle connotazioni di un Corpo militare) richiede di verificare se il tatuaggio determini una deturpazione della persona o possa risultare indice di una personalità abnorme. A conferma di quest’ultimo aspetto, va ricordata la giurisprudenza della Sezione sulla necessità che l’accertamento dei requisiti fisici si spinga a valutare l’interezza del soggetto (Cons. Stato, sez. IV, n. 5746/2005), muovendosi correttamente gli stretti limiti della mera constatazione dell’alterazione.
Ma nella fattispecie normativa in applicazione (l’art. 19 del d.m. 5.12.2005) , che assume valenza di disposizione speciale in quanto riferita ad un Corpo militare, in presenza del mero riferimento alla rilevanza dell’alterazione fisiognomica deve ritenersi sufficiente la verifica da parte del collegio medico sulla effettiva entità dell’alterazione stessa, ricavata dalle dimensioni e/o dalla sede. Poiché dagli atti risulta il compimento di tale accertamento da parte del Collegio medico a ciò preposto, nella fattispecie la Sezione rileva il realizzarsi del presupposto normativo, costituito dal necessario giudizio di rilevanza, a sua volta teso a perseguire quelle esigenze, sottese alla norma, di tutela del prestigio dell’istituzione e che permettono di sacrificare l’esercizio del diritto di partecipazione ai pubblici concorsi.
In definitiva nella specie il Collegio non può concordare con l’orientamento espresso dal primo giudice, per il quale la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del ricorrente risultasse deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al candidato una personalità abnorme.
3.2- Esula invece dal tema controverso, a parere della Sezione, il profilo della eventuale rimuovibilità del tatuaggio , non essendosi il Collegio medico espresso sul punto.
In ogni caso, e in disparte la logicità di una norma di bando (peraltro non contestata) che comporti esclusione per tatuaggio senza distinguere l’ipotesi della sua rimuovibilità, è opportuno qui osservare che tale possibilità deve comunque concretizzarsi entro la data prevista per gli accertamenti medico-legali; a tale onere il candidato soggiace infatti come con riferimento ad ogni altro requisito che deve essere posseduto entro il momento della verifica prevista dal bando concorsuale da parte dell’amministrazione.
4.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
– Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:
(omissis)

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