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Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1341

Redazionedi Redazione28 Marzo 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera dell’amministratore straordinario dell’ente ospedaliero S. Carlo Borromeo di Milano – n. 153 del 23 marzo 1992 – un folto gruppo di coadiutori amministrativi è stato inquadrato retroattivamente, ad personam e ad esaurimento, nella qualifica superiore di assistente amministrativo.
1.1. Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia – n. 22141 del 29 aprile 1991 – è stato annullato il provvedimento di inquadramento per le seguenti ragioni:
a) inapplicabilità dell’art. 79 c.c.n.l. per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 essendo stato superato da tre successivi accordi stipulati a mente dell’art. 47, l. n. 833 del 1978;
b) in ogni caso inesistenza dei presupposti per l’inquadramento in qualifiche superiori a mente del precitato art. 79;
c) violazione dell’art. 65, tabella 2, D.P.R. n. 761 del 1979, della deliberazione consiliare regionale 28 luglio 1983 n. III/1307, del D.P.R. n. 384 del 1990;
d) violazione del D.M. 30 gennaio 1980 che impone il ricorso alle procedure concorsuali per le variazioni di posizione giuridica.
1.3. Avverso il su richiamato provvedimento negativo di controllo gli odierni appellati sono insorti, innanzi al T.a.r. della Lombardia, articolando le seguenti censure:
a) violazione dell’autonomo potere regolamentare esercitabile dall’ente ospedaliero in quanto non ancora disciolto e confluito nel S.s.n.;
b) violazione dell’art. 4, co. 8, l. n. 412 del 1991;
c) violazione e falsa applicazione di tutte le norme richiamate dall’organo tutorio quali parametri di legittimità; eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Lombardia, sezione II, n. 3523 del 23 maggio 2000 -:
a) ha respinto la censura imperniata sulla violazione dell’art. 4, co. 8, l. n. 412 del 1991 (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha accolto le doglianze imperniate sul travisamento dei presupposti e sulla violazione dell’autonomo potere regolamentare, acclarando, sulla scorta dei propri specifici precedenti, la presenza dell’unico requisito richiesto per la promozione, ovvero una anzianità di cinque anni nella qualifica inferiore.
3. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2000, e depositato il successivo 10 gennaio 2001, la Regione Lombardia ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. evidenziando:
a) la mancanza di autonomia regolamentare in capo agli enti ospedalieri, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva, dopo l’entrata in vigore della l. n. 93 del 1983, come affermato in fattispecie identica da questa Sezione (cfr. sez. V, 15 settembre 1999, n. 1080);
b) la nullità dell’assunzione in servizio, in violazione delle norme sul pubblico concorso sancite dall’art. 14, l. n. 207 del 1985, e la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza originaria di interesse;
c) la sussistenza dell’obbligo del pubblico concorso per i passaggi di qualifica dei dipendenti dei disciolti enti ospedalieri (art. 3, D.P.R. n. 130 del 1969);
d) il divieto, sancito dall’art. 11, d.l. n. 663 del 1979, di procedere ad assunzioni presso enti ospedalieri.
4. Si costituivano Salvatore Capuano, Enrico Montoli, Lauretta Canto, Anna Ascione, Annamaria Ambrosiani, Adriana Cavallanti, Maria Benedetto, Filippo Paterno, Rosa, Fornelli, Flora Torquati Gritti, Flavio Antoi, Manuela Emanuelli, Marisa Monaco, Giovanna Sale, Annamaria Romeo, Daniela Crippa, Maria Antonietta Ricci, Carlo De Maria deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza cautelare della quarta sezione – n. 885 del 2 febbraio 2001, cui il ricorso era stato in origine assegnato ratione materiae – è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2008.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La questione controversa è stata affrontata e risolta dalla sezione con la decisione 15 settembre 1999, n. 1080 (cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000), resa in fattispecie identica concernente ente ospedaliero lombardo.
Si è affermato che il regime della contrattazione collettiva nel pubblico impiego recato dalla l. 29 marzo 1983 n. 93 riguarda tutti i dipendenti pubblici, in quanto le disposizioni colà stabilite costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e tutti gli enti pubblici s’attengono ad esse, ciascuno secondo il proprio ordinamento; pertanto, dopo l’entrata in vigore della l. n. 93 del 1983 non residua più in capo ad un ente ospedaliero, ancorché ancora esistente in via transitoria a seguito della soppressione statuita dall’introduzione del S.s.n. alcuna autonoma potestà regolamentare circa l’inquadramento, il trattamento retributivo e gli altri profili del rapporto di lavoro subordinato devoluti dalla legge alla fonte pattizia collettiva, posto che il mantenimento in via provvisoria di tale ente non gli preclude l’applicazione, secondo i normali canoni interpretativi, degli accordi collettivi nazionali del comparto sanità emanati alla data di regolazione del rapporto con i propri dipendenti (cfr., nel senso della immediata ed esclusiva applicabilità dell’art. 47 cit. e dei conseguenti accordi collettivi in materia di ordinamento del personale sanitario, Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 391, che ha escluso l’equiparabilità, ai fini retributivi, del direttore amministrativo a quello sanitario di ente ospedaliero).
Del resto che agli enti ospedalieri – in regime commissariale in vista della confluenza piena nel S.s.n. – fosse applicabile la disciplina prevista per il personale già facente parte del S.s.n., è affermazione ricevuta nella giurisprudenza della Sezione (cfr. 20 ottobre 2004, n. 6791).
Si è infatti affermato che nel caso in cui un ente ospedaliero, in sede di recepimento dell’accordo nazionale di lavoro per i dipendenti delle usl (D.P.R. n. 348 del 1983), abbia fatto salva l’equiparazione del trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo a quello delle corrispondenti posizioni del personale medico, già adottata in forza della possibilità esistente prima della riforma della l. 23 dicembre 1978 n. 833 di concedere ai propri dipendenti trattamenti economici più favorevoli rispetto a quelli previsti dagli accordi nazionali di lavoro, è stato conservato, in via del tutto eccezionale e in ossequio al divieto di reformatio in peius, un trattamento integrativo, senza possibilità di ulteriori miglioramenti dato il sopravvenire del divieto di equiparazione del personale amministrativo a quello medico conseguente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979 e del d.p.r. n. 348 del 1983.
Neppure può profilarsi, ancorché indirettamente, l’ultravigenza dell’ordinamento dei vecchi enti ospedalieri relativamente alla disciplina del personale; e ciò sotto il profilo che i diritti quesiti possono essere riconosciuti e sono effettivamente tali se legittimamente acquisiti (prima della soppressione effettiva dell’ente), e solo finché perdura il rapporto con l’ente ospedaliero, mentre il mantenimento dell’equiparazione non vincola l’ente successore, retto da regole inderogabili sul trattamento economico (arg. da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2005, n. 321).
In definitiva, nessuno dei motivi posti a sostegno dell’originario ricorso di primo grado, devoluti a questo giudice, è accoglibile.
7. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto.
Nel particolare andamento della causa e nella posizione assunta dalla giurisprudenza dei T.a.r. sulle questioni controverse, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
– accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge in toto il ricorso di primo grado;
– dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2008, con la partecipazione di:
(omissis)

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