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Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4041

Redazionedi Redazione25 Agosto 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Il Sig. D. L., titolare di una gelateria sita in Roma, Viale Somalia, n. 96, ha impugnato in primo grado l’ordinanza sindacale del 12.6.1996, n. 217, che gli ha inibito la fruizione dell’orario di chiusura estiva fino alle 2,00, previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale del 20.12.1988 e ha fissato per le ore 24,00 l’orario di chiusura estiva fino all’ultima domenica di settembre 1996.
Il Comune di Roma e i Condomini di Viale Somalia nn. 92, 102, 109 e 110 si sono opposti all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, con la sentenza del 27.10.1998, n. 1710, ha respinto il ricorso.
Il Sig. L. appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resistono all’appello il Comune di Roma e i Condomini di Viale Somalia n. 92, 109 e 110 che chiedono la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 12.2.2008, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

1.- Con la sentenza del 12.6.1996, n. 217, il T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, ha respinto il ricorso proposto dal Sig. D. L. per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 12.6.1996, n. 217.
Con tale provvedimento, è stato ordinato al Sig. L. di chiudere alle ore 12,00 la gelateria “Gelaxia” gestita in Viale Somalia, n. 92, per tutta la durata dell’estate 1996, inibendogli di avvalersi della deroga estiva dell’orario di chiusura previsto fino alle 2.00 dall’art. 15 della deliberazione della Giunta Municipale del 20.12.1988, n. 10694.
Il provvedimento fonda su accertamenti dei vigili urbani, sollecitati da abitanti della zona, che hanno effettuato due sopraluoghi in data 25.5.1996, alla mezzanotte e alle ore 1,30. Nelle due ispezioni, i vigili hanno riscontrato “la presenza di circa cinquanta autovetture in sosta su ambo i lati della carreggiata in seconda fila, molte delle quali non parallele all’asse della strada……numerosi ciclomotori e, inoltre, il marciapiede antistante la gelateria risultava occupato circa 200 o 250 persone atte a consumare gelati, parlare o scherzare… che potrebbe recare pregiudizio al riposo delle persone”.
Il Sig. L., nell’occasione, dichiarò ai vigili “di essere cosciente della situazione ma di non sapergli dare una soluzione” e chiuse l’esercizio.
2.- L’appello del Sig. L. è infondato.
Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art. 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico.
Nella specie, l’esistenza di una situazione di emergenza è stata accertata dai vigili urbani e, quindi, il provvedimento sindacale si rivela fondato sui presupposti stabiliti dalla norma citata (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).
Le contrarie deduzioni del Sig. L., prospettate nei motivi di appello, che reiterano le censure già formulate in primo grado, non sono condivisibili.
Con il primo motivo, l’appellante contesta la situazione di fatto descritta dai vigili urbani, rilevando che, nella zona in cui si trova la gelateria, vi sono altri esercizi pubblici di ristorazione e che l’orario nel quale è stata fatta l’ispezione, la mezzanotte del sabato, è un orario di punta, l’ora in cui chiudono i cinema della zona, per cui sulla strada si riversano anche tutti gli spettatori dell’ultima rappresentazione.
È sufficiente a confutare tale versione, a parte il fatto che l’appellante si è riferito all’intera zona mentre i vigili urbani hanno rilevato la presenza di una moltitudine di persone chiassose sul marciapiede antistante la gelateria, sta di fatto che i vigili hanno effettuato non uno ma due sopraluoghi, il secondo dei quali alle ore 1,30, ad un orario, cioè, in cui gli esercizi pubblici di ristorazione e i cinema sono verosimilmente già chiusi.
Deve ancora rilevarsi, in ordine ad alcune osservazioni formulate dall’appellante dirette ad escludere ogni sua responsabilità sulla situazione che ha dato origina al provvedimento sindacale, che questo prescinde dall’accertamento di responsabilità e non ha intenti sanzionatori ma collega la misura da esso adottata dell’anticipazione della chiusura dell’esercizio pubblico unicamente alla situazione quale si è manifestata in termini oggettivi. La misura di cui trattasi, per rispondere ad altra osservazione, prescinde dalle valutazioni effettuate dall’amministrazione all’atto del provvedimento di assenso alla deroga all’orario di chiusura, non potendosi prevedere al momento di concessione di tale deroga, l’eccessivo flusso di persone nella zona che ha causato la situazione di emergenza.
È da respingere anche il secondo motivo di appello, giacché il parere della commissione prevista dall’art. 40 del regolamento di polizia municipale non riguarda i casi come quello in esame bensì l’esercizio di mestieri arti ed industrie dall’esercizio “delle quali per l’azionamento di macchine o per l’uso di strumenti manuali o per l’emissione di vapori nauseanti o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano i locali sovrastanti o sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l’attività viene esercitata una turbativa eccedente dalla normale tollerabilità”.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale si deduce la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è infondato giacché, come correttamente ha affermato il T.A.R., la finalità a base dell’art. 7 della legge 241 del 1990 di rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un procedimento, risulta raggiunta dagli accertamenti compiuti dai vigili urbani il 25.5.1996.
Le dichiarazioni rese dal Sig. L. ai vigili urbani durante il sopraluogo mostrano chiaramente che questi era a conoscenza anche dell’oggetto degli accertamenti e del fatto che in ordine alla situazione accertata il Comune avrebbe adottato provvedimenti per porvi rimedio.
L’appello, in conclusione, risultando infondate tutti i motivi, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 12.2.2008, con l’intervento dei signori:
(omissis)

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