FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Val d’Aosta, 20 luglio 1998, n. 103 fu rigettato il ricorso (iscritto al n. 47/1995 R.G.) con il quale la SNC Immobiliare Adriana e C. aveva chiesto l’annullamento della ordinanza del Sindaco del Comune di Courmayeur 9 marzo 1995, n. 214 prot. n. 3399 di rimessione in pristino di locali realizzati a seguito di lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio.
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla SNC Immobiliare Adriana e C. che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Il Comune di Courmayeur si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2008, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’appello deve essere dichiarato improcedibile.
I difensori dell’odierna appellante hanno depositato in giudizio un’istanza, datata 19 marzo 2008, per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, con l’adesione dei difensori del Comune di Courmayeur, rappresentando che il predetto Comune ha rilasciato il provvedimento 15 gennaio 2008, n. 4 di concessione edilizia in sanatoria per le opere oggetto del contendere.
Orbene, l’istituto della sopravvenuta carenza di interesse, istituto di carattere pretorio, deve intendersi sopravvissuto alla riforma introdotta nel processo amministrativo dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nonostante che detta legge, all’art. 23, faccia menzione solo della cessazione della materia del contendere, formula stabilita per il caso in cui l’amministrazione, entro il termine per la fissazione dell’udienza di discussione, annulla o riforma l’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente; il sopravvenuto difetto di interesse riguarda infatti, in senso più ampio, le ipotesi in cui l’atto impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti o il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. In altri termini, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).
In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno appello, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 20 maggio 2008, con l’intervento dei sigg.ri:
(omissis)