FATTO E DIRITTO
1. La Diciesse Petroleum s.r.l. (in prosieguo Diciesse) è titolare dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato nel tenimento del comune di Termoli lungo la S.S. n. 87 Km. 215 + 890.
L’Anas, accertata la non conformità dell’impianto alla normativa relativa agli accessi stradali, ha diffidato la ditta ad effettuare i necessari adeguamenti pena la revoca della licenza di accesso con decorrenza 31 dicembre 2005 (cfr. determinazione prot. n. 011905 del 9 giugno 2005).
Perdurando l’inerzia della Diciesse, l’Anas ha inoltrato una nuova diffida imponendo il compimento dei lavori di messa in sicurezza stradale nel termine perentorio del 30 settembre 2005 (cfr. determinazione prot. n. 17514 del 31 agosto 2005).
All’esito di specifiche verifiche effettuate in loco, l’Anas ha comunicato alla ditta interessata ed al comune di Termoli la mancata esecuzione dei lavori (cfr. determinazione prot. n. 022857 del 17 novembre 2005).
1.1. Con determinazione n. 32585 del 18 dicembre 2005 il comune di Termoli, preso atto delle reiterate inadempienze della ditta Diciesse ai solleciti dell’Anas e del conseguente venir meno della licenza di accesso stradale, ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione con decorrenza 1 gennaio 2006.
Con determinazione prot. n. 17171-2223/3474 del 31 gennaio 2006, il comune ha respinto la domanda di trasferimento dell’impianto dal Km. 215 + 890 al Km. 85 + 760 della medesima S.S. n. 87, inoltrata dalla Diciesse in data 21 ottobre 2005.
In data 16 febbraio 2006 il comune, nel presupposto del venir meno del distributore gestito dalla Diciesse, ha rilasciato alla ditta Matteo De Sanctis sia il permesso di costruire un nuovo impianto di distribuzione di carburante che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto medesimo, su lotti adiacenti l’area interessata dal distributore della Diciesse (cfr. permesso di costruire n. 1 SUAP e autorizzazione n. 17).
Successivamente l’Anas ha formalizzato la revoca della licenza di accesso stradale n. 12674 del 7 luglio 1988 relativa all’utenza 80051 intestata alla Dicesse (cfr. determinazione del 10 maggio 2006).
1.2. Con un primo ricorso rubricato al n.r.g. 166/2006 la Dicesse ha impugnato con gravame principale ed atto di motivi aggiunti (notificati il 9 ottobre 2006), il provvedimento comunale di revoca della licenza commerciale; concessa la tutela cautelare richiesta (ordinanza n. 88 del 22 marzo 2006), il comune ha sospeso l’efficacia del permesso di costruire e della licenza commerciale rilasciate alla ditta De Sanctis (cfr. ordinanza prot. n. 86 del 29 marzo 2006).
Avverso tale atto è insorta la ditta De Sanctis (unitamente ai signori Mario De Sanctis, Domenico Mustillo, Maria Marzocco e Giuseppina Occhionero) con ricorso rubricato al n.r.g. 317/2006.
Con un terzo ricorso, rubricato al n.r.g. 442/2006, la Dicesse ha impugnato il diniego di trasferimento dell’impianto.
A seguito della concessione di ulteriori provvedimenti cautelari da parte del T.a.r., il comune di Termoli si è nuovamente determinato (cfr. nota 8 agosto 2006 prot. n. 22340 oggetto dei su richiamati motivi aggiunti):
I) confermando il provvedimento di revoca della licenza per l’inadempimento delle prescrizioni di messa in sicurezza imposte dall’Anas e la perdita della disponibilità del sedime su cui insisteva l’impianto della Diciesse;
II) confermando il diniego di trasferimento dell’impianto della Diciesse.
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Molise, n. 310 dell’11 maggio 2007 -:
ha riunito i tre autonomi ricorsi di primo grado;
ha respinto, con dovizia di argomenti, tutti i motivi dedotti avverso il provvedimento di revoca;
ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto dalla dita De Sanctis Matteo;
ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di trasferimento dell’impianto della società Diciesse;
ha compensato le spese di lite.
3. Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notificazione a mezzo posta, il 21 novembre 2007, e depositato il successivo 19 dicembre, la Diciesse proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.
4. Si costituivano i signori Matteo De Santis, Mario De Santis e Domenico Mustillo deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Non si costituiva il comune di Termoli.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 107 dell’8 gennaio 2008 è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica dell’11 novembre 2008.
6. L’appello è inammissibile ed infondato e deve essere respinto nella sua globalità.
6.1. In primo luogo la sezione rileva che non risultano depositate le cartoline postali recanti gli avvisi di ricevimento, da parte del comune di Termoli e del titolare della ditta De Sanctis Matteo, del plico contenente il ricorso in appello; invero risultano versate in atti solo 5 cartoline postali ricevute rispettivamente dai signori Giacomodonato, Marzocco, De Sanctis Mario, Occhionero e Mustillo; si dà atto che il signor Matteo De Sanctis si è comunque costituito in giudizio.
Come noto la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta si deve dare nel caso in cui la controparte (come nel caso di specie verificatosi in danno del comune d Termoli) non si costituisca in giudizio, a pena di inammissibilità, con il deposito dell’avviso di ricevimento non oltre il passaggio della causa in decisione (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6991; sez. IV, 12 giugno 1998, n. 927).
Il collegio prescinde dal disporre l’integrazione del contraddittorio attesa l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
6.2. Il ricorso in trattazione si traduce sostanzialmente nella confusa e generica riproposizione dei motivi articolati in prime cure.
Tale oscurità rende ex se inammissibile il gravame.
In ogni caso non può ammettersi davanti al Consiglio di Stato la mera riproposizione dei motivi di primo grado ove compiutamente disattesi dal T.a.r.
Nel giudizio di appello — che non è un iudicium novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cons. Stato sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4077).
Siffatto indirizzo configura l’appello al Consiglio di Stato come rimedio impugnatorio, che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La necessità della indicazione specifica dei vizi della sentenza, è riconducibile all’art. 6, n. 3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l’indicazione espressa dei motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo.
La disposizione risulta applicabile al giudizio d’appello in virtù del richiamo operato dall’art. 29, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che rinvia alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato (in questo senso da ultimo, cfr. ex plurimis Cons. Stato sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; Cons. giust. amm. sic., 6 novembre 2000, n. 435; Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2000, n. 2654).
6.3. Il ricorso è comunque infondato nel merito.
Esaminando le doglianze per come articolate in prime cure emerge che tutte le censure avverso il provvedimento comunale di revoca si infrangono di fronte alle risultanze della incontestata (in sede propria) attività ispettiva e provvedimentale effettuata dall’Anas e posta a base della medesima revoca.
Parimenti pretestuose e non provate appaiono le censure di disparità di trattamento e quelle rivolte avverso il diniego di trasferimento dell’impianto, visto che la relativa domanda presupponeva per il suo accoglimento la valida ed efficace vigenza dell’autorizzazione commerciale alla data in cui il comune si è pronunciato.
7. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
– respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
– condanna Diciesse Petroleum s.r.l. a rifondere in favore di Matteo De Santis, Mario De Santis e Domenico Mustillo le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000/00 oltre accessori come per legge (12,50% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008, con la partecipazione di:
(omissis)