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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Amministrativo Enti locali
Amministrativo Enti locali Sentenze

Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1447

Redazionedi Redazione11 Marzo 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

Con il ricorso di primo grado, sono stati impugnati dal ricorrente suindicato i provvedimento indicati in epigrafe.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari Sezione III, con ordinanza n. 271/2009 resa in data 10 dicembre 2009 ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza cautelare (quantomeno nella more della delibazione sul regolamento di competenza proposto dalla difesa erariale).
La difesa erariale, infatti, si è costituita in giudizio proponendo ricorso per regolamento di competenza sulla base del rilievo che numerosi degli atti impugnati (segnatamente: il Decreto Ministeriale Istruzione Università e Ricerca 18 giugno 2009 recante <>;
– il provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante la formulazione delle prove di ammissione al Corso di Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
– il Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante la nomina della Commissione di esperti posta a sostegno dell’Autorità ministeriale centrale nella scelta dei contenuti delle prove di ammissione;
– i verbali e gli atti posti in essere dalla Commissione di esperti sopra richiamata; ) erano stati emanati da un organo centrale dello Stato e non presentavano efficacia territoriale limitata con la conseguenza della competenza del T.A.R. del Lazio – Roma- a conoscere del suddetto ricorso e della conseguente incompetenza del Tar del capoluogo pugliese adito.
Mancando l’adesione della parte ricorrente alla formulata eccezione, alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 31, comma 5, legge n. 1034 del 1971, come novellato dalla legge n. 205 del 2000, gli atti sono stati trasmessi dal T.A.R. adito al Consiglio di Stato, con la ordinanza in data 10.12.2009 n. 271 2009 per la pronuncia sulla competenza.
Il Tar ha infatti rilevato, richiamando pronunce giurisprudenziali che si sono espresse su identiche questioni, che “le considerazione espresse nel regolamento di competenza dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari hanno un principio di fondatezza atteso che si impugnano nel presente giudizio anche provvedimenti ministeriali aventi efficacia ultraregionale, il che viene a radicare la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, Roma, ritenendo pertanto di dover trasmettere l’intero fascicolo di causa al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale perché assuma una decisione in merito a quanto rappresentato dalla Avvocatura dello Stato (vale a dire l’incompetenza del T.A.R. Puglia, Bari e la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, Roma)”.
Il ricorrente, ha depositato una memoria datata 23.1.2010 chiedendo che venga dichiarato inammissibile od infondato il proposto regolamento di competenza.
Esso infatti non era stato notificato ai controinteressati, in spregio del disposto di cui all’art. 31 della legge n. 1034/1971; in ogni caso era carente la prova della notifica predetta.
Il ricorso per regolamento di competenza predetto, inoltre, non era stato neppure depositato nella segreteria del TAR adito nel termine di trenta giorni dall’ultima notifica: esso era pertanto inammissibile.
Nel merito, esso era infondato posto che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe prodotto conseguenze territorialmente scindibili: ciò nel caso di specie rendeva evidente la competenza del Tar della Puglia, Sede di Bari.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2010 la Sezione ha reso provvedimento interlocutorio con il quale ha rilevato, alla luce dei rilievi svolti da parte ricorrente in primo grado, la necessità di acclarare il compiuto adempimento delle eseguite notifiche del ricorso per regolamento di competenza in confronti di tutte le parti del giudizio innanzi al Tar, demandando detto adempimento alla difesa erariale.
Detta ordinanza è rimasta inottemperata.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2010 la causa è stata posta in decisione

DIRITTO

Rileva il Collegio che non è stata fornita la prova che l’istanza di regolamento di competenza sia stata notificata a tutte le parti del giudizio.
La medesima, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile alla stregua del consolidato orientamento secondo il quale “l’art. 31 comma 3 l. Tar, nella parte in cui dispone che l’istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a « tutte le parti in causa » che non vi abbiano aderito, si riferisce a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento competenza, senza che sia possibile, stante le peculiari esigenze di celerità del relativo procedimento, disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio”(Consiglio Stato , sez. VI, 08 maggio 2008, n. 2134).
Ne consegue che gli atti devono essere trasmessi per la decisione della causa al Tar della Puglia, sede di Bari,originariamente adito.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’amministrazione che ha proposto l’istanza di regolamento di competenza, ed appare equo quantificarle nella misura di € 700, oltre Iva e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e per l’effetto dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, con sede in Bari.
Condanna l’amministrazione che ha proposto l’istanza di regolamento di competenza, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 700 (Euro 700), oltre Iva e CPA come per legge, in favore delle parti resistenti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:
(omissis)

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