Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Codice della strada e trasporti
Codice della strada e trasporti Sentenze

Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2434

Redazionedi Redazione22 Maggio 2008
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4379 del 2003 proposto da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12,

contro
(omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Ceruti e dall’Avv. Piero Farallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pomezia n.44;

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, Sezione I, n.2065/2002 in data 16 maggio 2002, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria dell’appellato;
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avv. dello Stato Spina e l’Avv. Degli Esposti per delega dell’Avv. Ceruti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata, resa in forma abbreviata, il TAR per la Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Flavio Gianfranco Di Piazza per l’annullamento del provvedimento 28.11.2001 n.11571 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale era stata disposta nei suoi confronti la revisione della patente di guida, in applicazione dell’art.128 del Codice della strada (D.Lgs. n.285 del 1992).
L’adito Tribunale accoglieva il proposto gravame in relazione al motivo relativo alla violazione dell’art.7 della legge n.241/1990, rilevando che l’Amministrazione, nell’adottare il contestato provvedimento di revisione della patente aveva omesso di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
1.1. Avverso la sentenza predetta, ritenuta ingiusta e illegittima, è stato interposto l’odierno appello, affidato dall’Amministrazione dell’infrastrutture e dei trasporti alle seguenti censure di diritto:
la norma relativa all’avviso dell’avvio del procedimento non trova applicazione in relazione a provvedimenti cautelari e d’urgenza e, quindi, anche nel caso in esame, in quanto la revisione della patente costituisce “misura cautelare”, non destinata a rendere effetti diretti sul destinatario a cui non viene sottratto il documento di guida, e, come tale, non rientrante nella previsione dell’art.7 L. n.241/1990;
anche a voler prescindere dalla qualificazione del provvedimento in parola come cautelare sussisterebbero, comunque, nel caso in esame esigenze di celerità, urgenza e speditezza del procedimento tali da non rendere necessaria l’applicazione dell’art.7 cit.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, l’appellato ha prodotto apposita memoria, con la quale ha chiesto, in via principale, che il ricorso in esame sia respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, dopo avere fatto presente che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza n.815/2002 del Giudice di pace di Pavia (che ha annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art.141, comma 2, del Codice della strada, nel quale l’interessato veniva individuato come unico responsabile del sinistro che aveva dato luogo al provvedimento di revisione della patente), chiedendo quindi che sia dichiarata la cessata materia del contendere, per essere venuti meno i presupposti dell’atto originariamente impugnato.
1.2. La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza del 4 marzo 2008.
2. L’appello è infondato.
2.1. L’Amministrazione ricorrente sostiene, innanzitutto, con il profilo di censura sopra descritto al punto 1.1 a), che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art.128 del Codice della Strada avrebbe una finalità cautelare con carattere ampiamente discrezionale, al fine di sottoporre a visita sanitaria e/o ad esame di idoneità il titolare di patente di guida e che, stante la natura cautelare del provvedimento di revisione stesso, non potrebbe richiamarsi l’art.7 della legge n.241/1990, per il quale resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Tale profilo di censura non può essere condiviso
In primo luogo, in quanto l’art.128 cit. prevede l’attivazione degli organi ritenuti competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato; sicché il presupposto per il nascere dei “dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame. Ne deriva che l’attivazione delle misure non è legata all’accertamento giudiziale, penale o comunque civile della responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.
D’altra parte, tuttavia, la valutazione circa i dubbi sulla “persistenza” dei requisiti e idoneità comporta una cognizione sommaria dei fatti alla base dell’esercizio del potere dell’amministrazione, ma nello stesso tempo anche estesa logicamente a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione.
Si tratta, dunque, di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 6013 del 10.10.2006)
Le dette misure applicabili, inoltre, sono da qualificarsi come sanzionatorie, perché – come evidenziato nella citata decisione – conseguono ordinariamente all’accertamento di profili di responsabilità da illecito per violazione delle norme di circolazione, ma ciò risulta compatibile col carattere anticipatorio e latamente cautelare cui assolve la funzione essenzialmente interdittiva (ed anche ripristinatoria) delle misure sanzionatorie stesse; tuttavia, salva una specifica motivazione connessa al riscontro di fatti del genere indicato nel provvedimento impugnato, normalmente, al fine di pervenire alla valutazione dell’esistenza dei dubbi del tipo prescritto dalla norma, sussistono i tempi e le ragioni funzionali per acquisire l’apporto collaborativo del destinatario e, pertanto, per procedersi alla comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione della misura finale e della formazione del convincimento dell’autorità competente.
Anzi, l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione, può risultare preziosa per la stessa Amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all’”an” dell’applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare.
La censura esaminata deve essere, di conseguenza, disattesa.
B) Privo di pregio è anche il secondo profilo di censura sopra descritto al punto 1.1. b) e strettamente collegato al primo, per il quale le finalità di celerità e speditezza, cui si accompagna una “cognizione sommaria” da parte della competente amministrazione, per l’emanazione del provvedimento di revisione, non si concilierebbero con l’emanazione della comunicazione di avvio (e quindi anche con la partecipazione del privato al procedimento).
Al riguardo deve ritenersi, infatti, che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino una deroga al principio sancito dall’art.7 della legge n.241/1990 e, in particolare, le ragioni di impedimenti derivanti da esigenze di celerità, ragioni che non emergono dagli atti di causa e, comunque, non sono desumibili dalla natura del provvedimento impugnato né nello stesso esplicitate.
La statuizione dei primi giudici che ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per la violazione della citata norma non può essere, pertanto, inficiata dal profilo di censura anzidetto, essendo necessario nel procedimento preordinato alla revisione della patente (caratterizzato da ampia discrezionalità, ai sensi dell’art.128 del Codice della Strada, potendo disporre i competenti uffici la revisione della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell’autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa) il rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell’art.7 della L. n.241/1990.
2.3. Nel pronunciarsi nei sensi avanti precisati in ordine alla infondatezza dei motivi dedotti nell’appello, il Collegio deve, comunque, evidenziare che, nelle more del giudizio, come rappresentatati dalla stessa parte appellata, è intervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Pavia 8.11.2002 n.815, che ha annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art.141 del Cod. della Strada che individuava l’originario ricorrente come unico responsabile del sinistro che aveva dato luogo alla revisione della patente impugnata in primo grado, con ciò facendo venire meno nella sostanza anche il presupposto essenziale alla base del detto provvedimento.
2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, in conclusione, respinto.
Le spese del giudizio, sussistendo giustificate ragioni, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
(omissis)

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Eadem res

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it