FATTO E DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Campania dichiarava improcedibile il ricorso proposto dalla prof. DI SANTO Anna Maria, avverso l’ atto di mancata ammissione alla prova orale del corso/concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.m. 22.11.2004.
Il T.A.R. accertava, in particolare, l’ assenza della dalla prof. DI SANTO condizione di procedibilità per la decisione nel merito del ricorso in relazione alla mancata impugnazione del decreto del dirigenziale n. 15189/P del 10.07.2006, recante l’ approvazione delle graduatorie generali di merito dei candidati ammessi al corso di formazione distinte per settore formativo.
Avverso detta decisione il prof. la prof. DI SANTO ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del T.A.R. e rinnovato i motivi articolati in primo grado tesi a contestare il giudizio di merito assegnato alla prova scritta (saggio) elaborata dall’ istante nei profili della genericità dei criteri di massima elaborati dalla commissione per la valutazione della prova; del difetto di motivazione, espresso solo in termini numerici; del riscontro di ricorrenti punteggi identici assegnati ai diversi concorrenti; dell’ incongruenza del punteggio assegnato al merito palesato dal concorrente; dell’ omessa nomina di più commissioni o sottocommissione per l’ esame dei candidati tenendo conto dell’ elevato numero degli stessi.
In sede di note conclusive il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di impugnativa.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in resistenza.
All’ udienza del 28 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appellante fondatamente contesta la statuizione del T.A.R. che ha dichiarato improcedibile il ricorso per non aver formato oggetto di formale impugnazione l’ atto di approvazione della graduatoria dei concorrenti ammessi a partecipare al corso di formazione previsto dall’ art. 16 del bando.
Sotto un primo profilo va osservato che la graduazione dei candidati agli effetti predetti costituisce un atto intermedio della complessa procedura finalizzata al reclutamento dei dirigenti scolastici. Questa si articola in una pluralità di momenti di selezione (art. 3 del bando), che partono dall’ assegnazione dei punteggi ai titoli culturali, professionali e di servizio utili all’inclusione in un contingente di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo (art. 10 del bando), per poi passare all’ effettuazione di due prove scritte, al cui superamento resta condizionata la partecipazione alla prova orale (art. 11 del bando), all’ esito della quale – sulla base della sommatoria dei voti riportati nelle prove scritte ed in quella orale – sono individuati, sulla scorta del complessivo punteggio di merito, i candidati da ammettere al corso di formazione entro il limite dei posti messi a concorso maggiorato del 10 %.
A conclusione del corso di formazione ha luogo un esame finale, costituito da una prova scritta e da una prova orale, indirizzate all’ accertamento del possesso delle competenze richieste per l’ esercizio del ruolo di dirigente scolastico (art. 17 del bando). All’ esito di dette prove sono, infine, formate le graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, per poi procedere alla dichiarazione dei vincitori.
Dette graduatorie costituiscono l’ atto finale del concorso ed identificano con carattere di definitività le posizioni dei contraddittori necessari alla pretesa del ricorrente di poter utilmente partecipare alla selezione; per esse sussiste l’onere di gravame in presenza di contestazioni indirizzate avverso le fasi precedenti in cui si articola la complessa procedura diretta al reclutamento dei dirigenti scolastici.
La prospettazione dei ricorrente circa l’ insussistenza di una condizione di improcedibilità del ricorso trova, inoltre, sostegno nel richiamo all’ effetto caducante e non solo viziante della graduatoria degli ammessi a partecipare al corso di formazione in caso di accoglimento delle contestazioni mosse alla valutazione delle prove a ciò finalizzate.
L’ esito delle prove di cui all’art. 11 del bando di concorso si pone invero come unica, vincolata e determinante condizione del contenuto dell’ atto intermedio della procedura costituito dalla predetta graduatoria. L’ effetto di caducazione non si risolve, inoltre, in pregiudizio di potenziali posizioni di controinteresse che possano essere emerse nel corso del procedimento, poiché il T.A.R. ha avuto cura di disporre con apposita ordinanza la notificazione per pubblici proclami del ricorso, individuando come controinteressati tutti i candidati inseriti nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione per entrambi i settori formativi, con scelta che si configura garante del coinvolgimento in un unico giudizio di tutte le posizioni di interesse che possano essere incise dalla domanda formulata dal ricorrente.
2.1). Passando all’ esame dei motivi che investono nel merito il procedimento di valutazione della prova scritta l’ istante lamenta l’ assoluta genericità dei criteri di massima stabiliti dalla commissione nella riunione del 13.12.2005, inidonei nel loro contenuto e rendere comprensibili le ragioni del giudizio di insufficienza assegnato all’elaborato in soli termini numerici all’ elaborato.
Osserva la Sezione che è peculiare al contenuto dei “criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali”, da stabilirsi ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 nella prima riunione della commissione esaminatrice, un non eludibile grado di astrattezza, dovendo trovare applicazione ad una pluralità di profili di cui sono espressione gli elaborati dei concorrenti.
Tuttavia ove, come avvenuto nel caso di specie, ai prestabiliti criteri di massima non si raccordino puntuali indicatori della misura in cui nel loro concorso si riflettano sul merito della prova – così da creare un griglia che renda stringente e comprensibile la sfera di discrezionalità valutativa esercitata dalla commissione di esame – il giudizio valutativo espresso in soli termini numerici non soddisfa la regola della congruità e sufficienza della motivazione, che deve assistere ogni determinazione provvedimentale dell’ amministrazione e rendere comprensibile l’ “iter” logico osservato.
Nel caso di specie all’ attribuzione del punteggio di 16/30 non ha fatto seguito l’indicazione, anche con formula sintetica, di non conformità dell’ elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati sia dall’ art. 11, comma quinto, del bando di concorso, sia dalla commissione esaminatrice nella riunione del 13.12.2005, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.
Pertanto, in assenza per quanto in precedenza esposto di criteri di valutazione stringenti e dettagliati e che esprimano l’incidenza del livello qualitativo della prova sul punteggio, il solo punteggio numerico non soddisfa il principio di trasparenza che deve presiedere l’operato della commissione esaminatrice; ciò impone l’ esternazione di ulteriori elementi in base ai quali sia possibile ricostruire le ragioni del giudizio di segno negativo formulato nei confronti del candidato (cfr. in fattispecie analoghe Cons. St., Sez. VI^, n. 2128 del 08.05.2008; V^, n. 4657 del 25.06.4657).
2.2). Non vanno condivisi i motivi di impugnativa che investono la composizione ed il numero delle sottocommissioni da istituire in presenza di un numero di candidati eccedente le 500 unità.
Va in primo luogo osservato che, ai fini della nomina e della composizione delle commissioni di esame per l’ espletamento del concorso cui ha partecipato la ricorrente, non assumono rilievo le disposizioni dettate dall’art. 418, comma ottavo, del d.lgs. n. 297/1994.
Relativamente al reclutamento dei dirigenti scolastici la materia ha formato invero oggetto di nuova e speciale disciplina in relazione alla delega di cui all’ art. 29, comma settimo, del d.lgs. n. 165/2001, con effetto abrogativo di ogni precedente e diversa regolamentazione.
Stabilisce il menzionato art 29 che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri . . . sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici”.
La regolamentazione attuativa, per ciò che interessa l’ oggetto della contestazione (art. 2, comma settimo, del D.P.C.M. n. 341/2001), ha stabilito che qualora i candidati partecipanti alle prove scritte per i diversi settori formativi superino le 500 unità “le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni”.
Ove l’ Amministrazione si determini in tal senso – con scelta che in base alla lettera della disposizione regolamentare su richiamata non è dovuta, ma è rimessa ad una sua valutazione discrezionale – si dà luogo ad un’ “integrazione del numero dei componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiori a cento”.
L’ Amministrazione nel corso del giudizio avanti al T.A.R. ha documentato che, in presenza del presupposto indicato dall’ art. 2, comma settimo, del D.P.C.M. n. 341/2001 (numero di candidati eccedente le 500 unità) ha proceduto all’ integrazione della composizione della commissione con componenti in possesso degli stessi requisiti e della stessa qualificazione professionale di quelli inizialmente nominati e nel numero utile alla formazione di una sottocommissione, fermo restando il componente in funzione di presidente.
Nel disporre l’ integrazione dei componenti della commissione di esame il Ministero resistente ha, quindi, operato in coerenza con il dettato di cui all’ art. 2, comma settimo, del D.P.C.M. n. 341/2001 mentre, quanto al numero dei candidati da assegnare a ciascuna sottomissione, la disposizione in precedenza richiamata prevede un numero minimo, che non deve essere “inferiore a cento”, ma non un numero massimo, la cui determinazione è rimessa all’ apprezzamento di merito dell’ Amministrazione, tenendo conto delle modalità e dei tempi di svolgimento delle operazioni concorsuali, nonché dell’ esigenza di garantire su un piano di effettività l’ esercizio dei compiti del presidente, che resta unico anche in caso di istituzione di sottocommissioni.
Alla fondatezza del motivo esaminato al precedente punto 2.1) segue l’ accoglimento dell’ appello; in riforma della sentenza impugnata va in conseguenza accolto il ricorso di primo grado e va annullato il giudizio valutativo della commissione esaminatrice e gli atti conseguenti ostativi al prosieguo della procedura concorsuale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.
Resta assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il giudizio valutativo della commissione esaminatrice e gli atti conseguenti, ostativi al prosieguo della procedura concorsuale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2008 , con l’intervento dei Signori: