Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Ambiente Protezione civile
Ambiente Protezione civile Amministrativo Enti locali Sentenze

Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7588

Redazionedi Redazione20 Ottobre 2010
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo per il Veneto, A. Italia s.p.a. impugnava, per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento del Comune di Veggiano n. 2324 del 7 marzo 2005, a firma del responsabile dell’Area gestione del territorio, recante il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radiobase di telefonia cellulare.
A motivazione dell’atto di diniego era posto in rilievo il contrasto della richiesta “con la variante al p.r.g. ai sensi del 3° comma dell’art. 50 della L.R. n. 61/1985, adottata don d.d.c. n. 4 del 25.02.2005, con la quale sono stati individuati alcuni siti nei quali è possibile installare antenne per telefonia mobile”.
Con la sentenza in forma semplificata di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso.
Il Tribunale amministrativo in particolare, sul rilievo che la menzionata delibera consiliare non esclude che le antenne di telefonia mobile possono trovare collocazione, oltre che nei siti individuati nella variante al P.r.g., anche in altre porzioni del territorio comunale, se ciò è necessario ai fini della sua intera copertura per l’irradiazione del segnale, dichiarava in conseguenza l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Veggiano, che ha confutato le conclusioni del Tribunale amministrativo e chiesto, in riforma della decisione impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio A. Italia s.p.a. ed ha contraddetto i motivi di impugnativa e rinnovato le censure non esaminate per assorbimento dal Tribunale amministrativo, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.
2.1). Con la delibera consigliare n. 4 del 25 febbraio 2005 di variante parziale al P.r.g. il Comune di Veggiano individuava tre siti per l’installazione di impianti di telefonia mobile rispettivamente in area industriale nord, in area industriale sud ed in zona limitrofa al cimitero.
La localizzazione di detti impianti di telecomunicazione dà seguito alla circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 luglio 2001 volta a sollecitare i Comuni a “definire le aree maggiormente idonee all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale”, favorendo, in particolare, la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio, ed indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare gli impianti in aree produttive o comunque interessate già dalla presenza di impianti tecnologici. La circolare precisava, inoltre, che “l’eventuale installazione in siti diversi debba essere accompagnata da un’adeguata motivazione”.
Alla luce del riferito atto di indirizzo, la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude – proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio – – la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati. Tanto più che i criteri di localizzazione recepiti dal Comune di Veggiano assumono a riferimento tre zone (con destinazione cimiteriale ed industriale) tutte esterne al centro abitato, nel quale è maggiore la presenza dell’utenza e sussiste, pertanto, l’esigenza di assicurare l’idonea irradiazione del segnale di telefonia mobile.
In fattispecie analoghe la giurisprudenza di questa Sezione ha ripetutamente posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’assimilazione per effetto del’art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304)
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n. 4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095).
Alla luce dei riferiti principi, come correttamente posto in rilievo dal Tribunale amministrativo, il Comune di Veggiano nel pronunciarsi sulla domanda della Soc. A. di installazione dell’impianto di telefonia mobile non doveva limitarsi alla mera ricognizione della regolamentazione di P.r.g. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa assoluto valore cogente e non derogabile in presenza di specifiche esigenze di sviluppo della rete di telecomunicazione di cui Wind S.p.a. è gestore.
È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza, anche recente, di questa Sezione ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Nel caso di specie il Comune, prima dell’adozione dell’atto negativo, era tenuto a verificare – attivando eventualmente ogni utile accertamento istruttorio – l’idoneità della localizzazione indicata a soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui assicurare in condizioni congrue il servizio di telefonia mobile, ove si consideri la non contiguità con il centro abitato delle tre aree indicate a ciò destinate in via ordinaria. In tal senso è del resto è orientato il richiamato atto di indirizzo della Regione Veneto , che rimette all’amministrazione comunale la possibilità di consentire, con determinazione corredata da idonea motivazione, l’installazione delle stazioni radio base in siti diversi da quelli all’uopo individuati nell’atto di pianificazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto; ciò esime il collegio dall’esame degli motivi di impugnativa assorbiti dal Tribunale amministrativo e reiterati in controricorso da A. Italia s.p.a..
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Exceptio non rite adimpleti contractus

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it