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Corte di Giustizia UE, 3 settembre 2015, C. 110-14

Redazionedi Redazione13 Settembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Costea e la SC Volksbank România SA (in prosieguo: la «Volksbank»), in merito ad una domanda di accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I considerando quinto, nono e decimo della direttiva 93/13 così recitano:
«considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro
(…)
considerando che (…) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall’esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti;
considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista e un consumatore (…)».
4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva:
«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
5 L’articolo 2 di detta direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
Il diritto rumeno
7 L’articolo 2 della legge n. 193/2000, sulle clausole abusive nei contratti tra commercianti e consumatori, nella sua versione in vigore alla data della sottoscrizione del contratto di credito oggetto del procedimento principale, ai suoi paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:
«1. Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro dalla sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale.
2. Per “commerciante” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale, nonché chiunque altro agisca al medesimo scopo, a nome e per conto di tale persona».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Il sig. Costea esercita la professione di avvocato e, a tale titolo, è chiamato a occuparsi, in particolare, di cause nell’ambito del diritto commerciale. Il 4 aprile 2008 egli ha concluso un contratto di credito con la Volksbank. Il rimborso di tale credito è stato garantito da un’ipoteca costituita su un immobile appartenente allo studio legale del sig. Costea, denominato «Ovidiu Costea». Detto contratto di credito è stato firmato dal sig. Costea, da un lato, in quanto mutuatario e, dall’altro, in quanto rappresentate del suo studio legale, a motivo della qualità di quest’ultimo di garante ipotecario. Il medesimo giorno tale ipoteca è stata costituita con atto notarile distinto tra la Volksbank e detto studio legale, rappresentato, in tale atto, dal sig. Costea.
9 Il 24 maggio 2013 il sig. Costea ha presentato dinanzi alla Judecătoria Oradea (tribunale di primo grado d’Oradea) un ricorso diretto, da una parte, a far rilevare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa a una commissione di rischio e, dall’altra, all’annullamento di tale clausola nonché al rimborso di detta commissione percepita dalla Volksbank.
10 In tale contesto, la Judecătoria Oradea ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato, relativamente alla definizione della nozione di “consumatore”, nel senso che include, o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito quando lo scopo del credito non sia specificato e dal contratto risulti esplicitamente come garante ipotecario lo studio legale della stessa persona fisica».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
11 Il giudice nazionale rileva, nella sua decisione di rinvio, che il contratto di credito di cui al procedimento principale non menziona i fini per i quali il credito in questione è stato accordato.
12 Il governo rumeno e la Commissione europea sostengono invece che tale contratto specifica, nella parte relativa all’oggetto del contratto, che il credito è concesso a «copertura delle spese personali correnti» del sig. Costea.
13 Orbene, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo di diritto dell’Unione, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Per quanto riguarda, segnatamente, asseriti errori di fatto contenuti nell’ordinanza di rinvio, è sufficiente ricordare che spetta non alla Corte, ma al giudice nazionale, accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v. sentenza Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Sulla questione pregiudiziale
14 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore» ai sensi di tale disposizione. Tale giudice interroga inoltre la Corte sull’incidenza, al riguardo, della circostanza che il credito sorto da detto contratto sia garantito da un’ipoteca concessa dalla suddetta persona in qualità di rappresentate del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a tale studio legale.
15 Occorre in proposito rilevare che, come recita il decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra «un consumatore» ed «un professionista», nozioni definite dall’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva.
16 Conformemente a tali definizioni, un «consumatore» è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Inoltre, un «professionista» è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della direttiva 93/13, agisce nell’ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
17 Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 30, nonché Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 21).
18 Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale è basato il sistema di tutela istituito dalla direttiva medesima, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 31, nonché Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 22).
19 Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
20 Nel contempo, è opportuno rammentare che una stessa e identica persona può agire in quanto consumatore nell’ambito di determinate operazioni e in quanto professionista nell’ambito di altre.
21 La nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, possiede, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 33 delle sue conclusioni, carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone.
22 Il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva deve verificare, tenendo conto di tutti gli elementi di prova e, segnatamente, delle condizioni di tale contratto, se il mutuatario possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di detta direttiva (v., per analogia, sentenza Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 48).
23 A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio è acquisito.
24 Per quanto riguarda le prestazioni offerte dagli avvocati nell’ambito dei contratti di assistenza legale, la Corte ha già preso in considerazione la disparità tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati, dovuta segnatamente all’asimmetria informativa tra tali parti contrattuali (v. sentenza Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punti 23 e 24).
25 Tale considerazione non può tuttavia escludere la possibilità di qualificare un avvocato come «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, qualora tale avvocato agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (v., per analogia, sentenza Di Pinto, C‑361/89, EU:C:1991:118, punto 15).
26 Un avvocato che stipuli con una persona fisica o giuridica, la quale agisce nell’ambito della sua attività professionale, un contratto non correlato all’esercizio della professione legale, segnatamente in quanto privo di collegamento con l’attività del suo studio, versa infatti, rispetto a tale persona, nella situazione di inferiorità di cui al punto 18 della presente sentenza.
27 In un caso siffatto, anche a voler affermare che un avvocato dispone di un elevato livello di competenze tecniche (v. sentenza Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 23), tale circostanza non consentirebbe di presumere che egli non sia una parte debole rispetto a un professionista. Come ricordato al punto 18 della presente sentenza, la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, alla quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è diretto a porre rimedio, riguarda infatti tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non può incidere.
28 Con riferimento alla circostanza che il credito sorto dal contratto interessato è garantito da un’ipoteca concessa da un avvocato in qualità di rappresentante del proprio studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio dell’attività professionale di tale avvocato, quale un immobile appartenente a detto studio legale, occorre constatare che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 52 a 54 delle sue conclusioni, tale circostanza non incide sulla valutazione espressa ai punti 22 e 23 della presente sentenza.
29 Il procedimento principale verte infatti sulla determinazione della qualità di consumatore o di professionista della persona che ha concluso il contratto principale, ossia il contratto di credito, e non della qualità di tale persona nell’ambito del contratto accessorio, ossia la concessione di ipoteca a garanzia del pagamento del debito sorto dal contratto principale. In una causa quale quella di cui al procedimento principale, la qualificazione come consumatore o professionista dell’avvocato nella sua veste di garante ipotecario non può, di conseguenza, determinare la sua qualità nell’ambito di un contratto principale di credito.
30 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.

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