SENTENZA
sul ricorso R.G. n.1890/2006 sezione I, proposto da: Campaniolo Pietro rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Frattagli, elettivamente domiciliato in Palermo, via Pasculli 7, presso lo studio dell’Avv.to Bartolo Musciotto,
CONTRO
– il Comando reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
– il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti rapp.ti e difesi dall’Avvocatura dello Stato.
PER L’ANNULLAMENTO
(previa sospensiva)
– del provvedimento prot. n.95895/P emesso in data 17 settembre 2003 dalla Guardia di Finanza, con il quale la predetta amministrazione a fronte dell’istanza avanzata dal ricorrente datata 8/9/2003 e tesa ad ottenere il pagamento dell’indennità del c.d. supporto logistico ed addestrativi di cui all’art.66 comma 2, D.P.R. 254/99, comunicava che per il servizio da questi svolto, avuto riguardo alle disposizioni impartite dalla Circolare del Comando Generale n.283106 del 21 agosto 2003 non poteva procedersi all’attribuzione dell’emolumento al ricorrente, non essendo quest’ultimo inserito nella dotazione organica prevista per il personale specializzato del contingente di mare;
– della Circolare del Comando Generale n.283106 del 21 agosto 2003 di applicazione dell’art.66 comma 2 DPr 254/99;
– della circolare n.316976 in data 4/10/2004 del Comando generale della Guardia di Finanza;
– della nota n.50472 /P in data 16/05/2003 emessa dal Caf ;
– della nota n.128703/06 del 24/7/2006 del Comando Generale della guardia di Finanza di Roma,
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità in parola per il servizio espletato dal mese di aprile 2003 al gennaio 2004, oltre accessori di legge
E LA CONDANNA
dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a detto titolo, oltre gli accessori, come per legge.
Visto il ricorso notificato il 25/09/06 e depositato il 04/20/06, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate e la successiva memoria;
Vista l’ordinanza n.1186 del 24.10.06 sulla domanda cautelare;
Vista l’ordinanza istruttoria n.315 del 18/12/2007, eseguita rispettivamente, per quanto di ragione, il 18/01/2005 e il 15/02/2008
Visti gli atti tutti di causa e le memorie conclusive di parte;
Designato relatore alla camera di consiglio del 20/11/07 il referendario Dr. Roberto Valenti;
Uditi l’avv.to D. Frattagli per il ricorrente e l’Avv.to dello Stato M. Mango per le Amministrazioni intimate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Premette il ricorrente di appartenere all’arma della guardia di Finanza, oggi con il grado di Appuntato Scelto con servizio presso il Comando Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Trapani. Espone di essere stato in passato destinato presso la sala operativa del predetto comando (fino al 16/26 gennaio 2004) con compiti di supporto logistico al dispositivo navale, per cui era richiesta apposita specializzazione. Il ricorrente infatti era in possesso della specializzazione di “Radiotelegrafista”. Per l’attività svolta, allo stesso sera riconosciuta, sino al mese di aprile 2003, l’indennità di cui al co.2 art. 66 D.P.R.254/99, mercé il quale al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico/addestrativi a supporto del dispositivo navale è riconosciuta l’indennità ex art.1 co.1 D.P.R.11/10/1988 nella misura del 50%. Con la nota n.9788 del 03/06/2003 il Comando Provinciale comunicava la determinazione del CRT di Palermo del 16.05.2003 prot.50472/P di sospensione della corresponsione di detta indennità per quei militari che, come il ricorrente, risultavano in esubero rispetto alla pianta organica della Sala Operativa dove svolgevano comunque la loro attività, precisandosi l’intenzione comunque di richiedere chiarimenti al comando Generale al fine di dissipare dubbi interpretativi sulla questione sottesa. Tuttavia il Comando Generale emanava la circolare n.283106 del 21.08.2003 con la quale, abrogando espressamente ogni precedente circolare già emanata sulla materia, prevedeva che l’indennità in narrativa andasse erogata esclusivamente al personale inserito nella tabella organica dell’articolazione amministrativa di riferimento. Non intervenendo però risposta al quesito posto dall’Amministrazione al Comando Generale e permanendo gli effetti lesivi della mancata elargizione dell’indennità, il ricorrente sollecitava il pagamento dell’emolumento con istanza del 08/09/2003. Il Comando CRT di Palermo riscontrava con il provvedimento del 17/09/2003 prot.95895/P rigettando la richiesta.
Tale provvedimento era quindi impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Tuttavia con nota n.128703/06 del 24.07.2006, notificata il 30/08/2006, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza comunicava che: a) il gravame proposto dal militare a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentava “prima facie” profili di inammissibilità essendo stato proposto avverso un atto non definitivo; b) che l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione era stata determinata dalla stessa amministrazione, per quanto riportato in calce allo stesso provvedimento impugnato; c) che l’ufficio del Coordinamento Legislativo, con nota 3962/06/Ric del 10/07/2006, aveva restituito il carteggio segnalando la possibilità da parte dell’Amministrazione di procedere in autotutela con la rimessione in termini del militare per la proposizione del ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25/09/2006 e depositato il 04/10/2006, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti ut supra meglio elencati chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Con ordinanza collegiale n.1186 del 24.10.2006 la domanda cautelare era respinta.
Resisteva l’amministrazione resistente articolando difese e chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in parte qua la prescrizione della pretesa.
Con ordinanza 315 del 18/12/2007 erano richiesti documentati chiarimenti in ordine allo stato e/o definizione e/o rinuncia al ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il presente ricorso. L’ordinanza è stata riscontrata dall’Amministrazione con le note del 18/01/2008 e del 15/02/2008. Il ricorrente ha ottemperato per la sua parte con la nota del 07/02/2008.
Alla pubblica udienza del 06 maggio 2008, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato assunto in decisione.
D I R I T T O
Si controverte sulla ritenuta illegittimità dei provvedimenti in epigrafe con i quali è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il pagamento della speciale indennità prevista dal co.2 art.66 D.P.R.254/99, già percepita sino al mese di Aprile 2003 ed in seguito sospesa in quanto – anche in ragione della sopravvenuta circolare – asseritamente non spettante al personale non rientrante nella pianta organica dell’ufficio in cui viene svolta l’attività.
Avverso il rigetto della relativa richiesta il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che risulta tuttora pendente come attestato in esito all’istruttoria disposta con ordinanza n.315/07 cit.: ed invero, oltre a quanto riscontrato dall’Amministrazione, lo stesso ricorrente dichiara di non aver proposto alcuna rinuncia al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In tali evenienze ritiene il Collegio che il ricorso giurisdizionale debba essere dichiarato inammissibile.
Non sono infatti condivisibili le opposte conclusioni articolate dal ricorrente nella memoria depositata il 07/02/2008, secondo cui la mancata rinuncia al ricorso straordinario non comporta in specie l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, atteso che il principio di alternatività non può essere oggetto di interpretazione analogica e che non operi in materia di diritti soggettivi patrimoniali.
L’assunto non convince considerato anche che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente a conforto della propria tesi risultano inconducenti al caso in esame. Ed invero si osserva che il principio di alternatività opera, per consolidata giurisprudenza, esclusivamente nel rapporto tra G.A. e ricorso straordinario al Capo dello Stato e non già in relazione al rapporto tra il rimedio giustiziale e la giurisdizione ordinaria. Ritiene il Collegio quindi non esauriente il richiamo alle SS.UU. della Corte di Cassazione n.7506 del 18986 che investono proprio una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Né risulta utile alle tesi del ricorrente la più recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. Trib. N.16471/04: ed invero la Corte ha affermato in quella sede che il principio di alternatività non opera relativamente alla tutela dei diritti soggettivi NON RIENTRANTI nella giurisdizione amministrativa. Diversamente, nel caso di specie si controverte proprio nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato mantenuto nella sfera della giurisdizione esclusiva del G.A. anche per quanto riguarda le controverise patrimoniali e i diritti patrimoniali consequenziali connessi (in tal senso cfr. art.63 co.4 D.Lgs.165/01).
Quanto precede postula l’operatività in specie del principio dell’alternatività dei mezzi di tutela per cui, in presenza di un pendente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avente medesimo petitutm e causa petendi, il ricorso giurisdizionale debba essere dichiarato inammissibile. Né a differenti conclusioni, stante l’accertata pendenza del mezzo giustiziale, può pervenirsi avendo riguardo ai profili di probabile inammissibilità del ricorso straordinario “prima facie” evidenziati dall’Amministrazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia si ritiene sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 06 maggio 2008, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
(omissis)