SENTENZA
(omissis)
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 8 giugno 2007, n. 94, di approvazione della variante al P.R.G. di Pescara (c.d. “piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile”), nella parte in cui ha inserito le aree di proprietà del ricorrente in zona F1 (verde pubblico – parco pubblico); nonché degli atti presupposti e connessi tra cui in particolare le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 149 del 9 luglio 2003, n. 179 dell’11 settembre 2003 e n. 164 del 26 luglio 2004 recanti adozione del progetto di variante costituito dagli elaborati definitivi di cui alla deliberazione di C.C. n. 184 del 10 settembre 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in Pescara riportato al Catasto al foglio n. 8 particella n. 316, che nel P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 17 marzo 2003, n. 90, era stato inserito in sottozona F1 di “Verde pubblico – Parco Pubblico”.
Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 8 giugno 2007, n. 94, di approvazione della variante al P.R.G. di Pescara (c.d. “piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile”), che ha confermato la destinazione urbanistica dell’intera area di proprietà del ricorrente in sottozona F1 (verde pubblico – parco pubblico).
Ha dedotto, avverso tale destinazione di piano, il seguente unico motivo di doglianza:
1) Eccesso di potere per errore sui presupposti. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.
Assume il ricorrente che la scelta sarebbe manifestamente illogica, iniqua, basata su erronei presupposti di fatto e solo apparentemente riferita all’esigenza di tutela e valorizzazione della aree verdi o di rilevanza ambientale, dal momento che il terreno sarebbe palesemente inidoneo, in ragione della sua limitata estensione e consistenza, a soddisfare le esigenze preordinate alla realizzazione di un parco pubblico che, per definizione, dovrebbe garantire ampi spazi di verde; né per la sua dislocazione e limitata dimensione potrebbe reputarsi fortemente caratterizzato da un punto di vista ambientale e paesaggistico.
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato la variante generale al piano regolatore del Comune di Pescara approvata con delibera del Consiglio n. 94 del 8 giugno 2007 nella parte in cui ha confermato la destinazione urbanistica in sottozona F1 Verde Pubblico – Parco Pubblico dell’intera area di sua proprietà, riportata al foglio 8 particella n. 316, della superficie di mq 1130.
Assume la illogicità della scelta pianificatoria atteso che la modesta estensione del terreno non consentirebbe di realizzare l’obiettivo perseguito dal Comune di Pescara di assicurare la salvaguardia delle residue aree verdi della città e dei capisaldi del sistema ambientale anche mediante la realizzazione di parchi pubblici.
In via preliminare occorre precisare che l’area in questione è normata dall’art. 50 delle N.T.A. del Piano ed è “destinata al verde pubblico naturale o attrezzato, comprendente i parchi pubblici”.
La disposizione in parola, per la parte che qui interessa, dispone testualmente quanto segue:
– che in tale sottozona F1 “sono consentiti insediamenti per la sistemazione del verde nonché la realizzazione di manufatti che ne integrino le funzioni, quali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custode” (comma 2);
– che tale sottozona “può essere oggetto di strumenti attuativi riguardanti anche intere categorie omogenee a tale sottozona, come le aree fluviali, i parchi urbani, ecc.” (comma 3);
– che “alcuni complessi di tale sottozona, compresi i relativi impianti e manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati, sulla base di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, che regoli le caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali devono essere, comunque, previste la proprietà pubblica con la modalità di accessibilità pubblica e la durata nel tempo” (comma 4).
Tale norma ha anche previsto che in tale ambito il P.R.G. si attui per intervento diretto, applicando degli indici, analiticamente indicati (comma 5), mentre il comma 6 ha disposto testualmente che “per i manufatti preesistenti sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d), dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/01 e successive integrazioni e modificazioni, come meglio specificato all’art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione con il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti, ad eccezione delle modifiche di cui al precedente comma 2”.
La stessa norma al comma 7 ha poi individuato due ambiti territoriali “da attuarsi attraverso un P.P. di iniziativa pubblica, esteso, in modo particolare, anche ad aree e manufatti con diversa destinazione di piano”.
Tale articolo nel disciplinare le aree destinate a verde non pone un vincolo espropriativo sulle aree in questione ma un vincolo conformativo.
Va, invero, al riguardo ricordato che – come questo Collegio ha già avuto modo di precisare con sentenze 1° luglio 2004, n. 642, e 10 novembre 2005, n. 606, relativamente ad una analoga previsione contenuta nel piano previgente – le aree ricomprese nella sottozona in parola non sono destinate esclusivamente a “verde pubblico naturale” (come si legge nel predetto art. 50 delle N.T.A.), ma anche a “verde pubblico attrezzato”, con la possibilità, cioè, di realizzare anche manufatti che ne integrino le funzioni “quali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custode”. Inoltre, la norma dispone la conservazione dei manufatti preesistenti “con il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti”, sui quali possono essere eseguiti gli interventi di “manutenzione ordinaria”, di “manutenzione straordinaria”, di “restauro e di risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia” cui alle lettere a), b), c) e d), dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Ed in relazione a tale specifico contenuto della norma in questione, che consente una (sia pur ridotta) utilizzazione del bene da parte dei proprietari con conservazione dei manufatti e delle destinazioni d’uso in atto, si è, pertanto, ritenuto che il vincolo imposto sull’area di proprietà dei ricorrenti non abbia totalmente svuotato il loro diritto di proprietà.
Invero, giova al riguardo anche ricordare che il Giudice amministrativo, pronunciandosi in relazione ad altre fattispecie analoghe a quella ora all’esame, ha ugualmente avuto modo di osservare che la destinazione di un’area a “verde pubblico – verde urbano” non costituisce un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, bensì espressione della potestà conformativa dell’Amministrazione comunale, con validità a tempo indeterminato, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario (come nel caso di specie), la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del bene, circostanza questa che esclude la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo, comunque, la utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale (così, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2159, e 31 maggio 2007, n. 2797).
Tanto premesso in punto di inquadramento generale della fattispecie oggetto della presente controversia, va subito precisato che il ricorso è infondato.
Il ricorrente infatti si duole della pretesa manifesta illogicità della scelta pianificatoria che avrebbe ricompreso il terreno di sua proprietà nella sottozona F1 nonostante che la oggettiva limitata estensione dell’immobile non consentirebbe, a suo dire, la realizzazione di alcun parco pubblico né la conservazione di un’area caratterizzata dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
In senso contrario deve tuttavia evidenziarsi che in base alle richiamate disposizioni dell’art. 50 delle NTA, le aree ricomprese nella sottozona F1 non sono destinate esclusivamente a “verde pubblico naturale” ma anche a “verde pubblico attrezzato”, con la possibilità, cioè, di realizzare anche manufatti che ne integrino le funzioni “quali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custode”.
Un terreno avente estensione di mq. 1130 se è certamente inadeguato a configurare un caposaldo del sistema ambientale e paesaggistico della città, ben può tuttavia concorrere alla salvaguardia delle residue aree verdi soprattutto nella prospettiva della implementazione del c.d. verde pubblico attrezzato che essendo destinazione che ammette la realizzazione di attrezzature per il gioco e per lo sport come pure di chioschi e strutture similari, ha caratteristiche, dal punto di vista funzionale, certamente compatibili con l’imposizione dei relativi vincoli conformativi anche su terreni di modesta estensione.
Ne discende che la scelta pianificatoria del Comune di Pescara di perseguire la “salvaguardia delle residue aree verdi” mediante allestimento di strutture di supporto al gioco, allo sport ed allo svago in generale su terreni di modeste dimensioni non appare illogica atteso che in tal modo si persegue l’obiettivo di rendere effettivamente fruibili tali strutture di servizio nell’ambito dei quartieri di riferimento in cui i singoli terreni risultano localizzati, secondo una politica pianificatoria finalizzata a rendere disponibili in modo capillare e diffuso tali tipologie di strutture anche in aree fortemente antropizzate laddove insistano terreni di risulta non edificati.
Ne discende che il ricorso dev’essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando così provvede:
– respinge il ricorso specificato in epigrafe.
– compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)