SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 130 del 2000, proposto da:
Tacconelli Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Del Gallo, con domicilio eletto presso Luigi Del Gallo in Pescara, via Pesaro 2;
contro
Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
nei confronti di
A. A. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione 9 dicembre 1999, n. 1883, con la quale la Giunta municipale di Chieti ha approvato i verbali e la graduatoria del concorso interno per titoli e colloquio per la copertura del posto di Dirigente del II Settore – Affari del Personale; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il bando di concorso ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta municipale 31 dicembre 1998, n. 1082.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione della Giunta municipale di Chieti 31 dicembre 1998, n. 1082l, è stato approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali ed, in esecuzione di tale atto, è stato indetto il 25 febbraio 1999 un concorso interno per titoli e colloquio per la copertura del posto di Dirigente del II Settore – Affari del Personale.
Con il ricorso in esame il dr. Antonio Tacconelli è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione 9 dicembre 1999, n. 1883, con la quale la Giunta municipale di Chieti ha approvato i verbali di tale concorso ed ha nominato quale vincitore il dr. A., che era stato collocato al primo posto in graduatoria con punti 43,10 (32,60 per i titoli e 10,50 per il colloquio). Ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui il bando di concorso ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta municipale 31 dicembre 1998, n. 1082.
Il ricorrente, che in tale graduatoria era stato collocato al secondo posto con punti 38,00 (30,50 per i titoli e 7,50 per il colloquio), ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 12, I comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, in quanto la Commissione esaminatrice non aveva previamente stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove.
2) Violazione dell’art. 12, I comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, per non aver comunicato il risultato della valutazione dei titoli prima della prova orale.
3) Violazione dell’art. 10, lettera c), del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta municipale 31 dicembre 1998, n. 1082, in quanto, avendo l’istante svolto dal 24 ottobre 1996 mansioni dirigenziali, avrebbero dovuto attribuirsi punti 0,5 in più ad anno.
4) Valutazione inadeguata ed immotivata del curriculum del ricorrente, in quanto allo stesso erano stati attribuiti senza alcuna motivazione solo 3 punti (sui cinque disponibili), pur avendo lo stesso svolto l’attività di giudice conciliatore.
5) Erronea valutazione con punti 0,50 del servizio militare svolto dal controinteressato ed immotivata attribuzione allo stesso di punti 4 per il curriculum.
6) Violazione dell’art. 6, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, dell’art. 97 della Costituzione, e delle norme in tema di accesso ai pubblici impieghi, in quanto avrebbe dovuto essere consentita la partecipazione al concorso dei soli dipendenti che svolgevano di fatto le mansioni del posto messo a concorso.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 1° ed il 7 febbraio 2008.
Il Comune di Chieti si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 22 febbraio 2008 ha pregiudizialmente eccepito l’improcedibilità del gravame in ragione del fatto che, nelle more del giudizio il ricorrente era stato collocato a riposo; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Il ricorso è stato anche notificato al dr. Alfredo A., che non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame l’attuale ricorrente, che aveva partecipato al concorso interno per titoli e colloquio per la copertura del posto di Dirigente del II Settore – Affari del Personale, ha impugnato dinanzi questo Tribunale la deliberazione 9 dicembre 1999, n. 1883, con la quale la Giunta municipale di Chieti ha approvato i verbali e la graduatoria di tale concorso.
Va in merito ricordato che il dr. A., era stato collocato al primo posto in tale graduatoria con punti 43,10 (32,60 per i titoli e 10,50 per il colloquio), mentre l’istante in tale graduatoria era stato collocato al secondo posto con punti 38,00 (30,50 per i titoli e 7,50 per il colloquio).
Con il gravame l’istante ha dedotto vizi che, se fondati, non lo vedrebbero automaticamente collocato al primo posto nella graduatoria in questione, ma imporrebbero all’Amministrazione di rinnovare la procedura o “in toto” (mediante l’indizione di un nuovo bando), o parzialmente (mediante o nuova fissazione dei criteri di valutazione, o nuova valutazione dei curricula e/o ripetizione dei colloqui).
Con riferimento a tale circostanza, ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, in quanto nelle more del giudizio il ricorrente è stato collocato a riposo, per cui dall’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe trarre alcuna utilità.
Premesso che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale, o morale, alla decisione (Cons. St., sez. V, 23 gennaio, n. 192), va in merito ricordato che i requisiti di partecipazione ad un concorso interno, fra i quali la costanza del rapporto di servizio con l’Amministrazione che lo ha indetto, devono sussistere non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo, ma anche al momento della nomina, atteso che in caso contrario il dipendente si troverebbe nella impossibilità giuridica di occupare il posto; pertanto, la giurisprudenza amministrativa, ha già ritenuto legittimo il provvedimento che esclude da un concorso interno, riservato agli impiegati in servizio nell’Amministrazione che lo ha indetto, il dipendente collocato a riposo durante lo svolgimento delle prove concorsuali (T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. I, 23 febbraio 2007, n. 539).
Inoltre, va anche ricordato che – come è stato, sempre di recente, chiarito dalla giurisprudenza (Cons. St. sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1970) – le promozioni dei pubblici dipendenti sono disposte nel prevalente interesse della Amministrazione alla migliore utilizzazione del personale e alla più razionale organizzazione dei suoi uffici, con la conseguenza che è legittimamente negata la promozione ad un dipendente che cessi dal servizio nel corso della procedura di promozione.
In definitiva, ritiene la Sezione che, essendo stato il ricorrente collocato a riposo, ove il ricorso venisse accolto, dovrebbe essere necessariamente rinnovata la procedura concorsuale con inevitabile esclusione del ricorrente dal concorso; per cui questi, dall’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe trarre alcuna utilità materiale, in quanto l’intervenuto pensionamento sarebbe preclusivo sia alla partecipazione al concorso interno, che alla nomina al posto dirigenziale, con l’attribuzione di conseguenti miglioramenti pensionistici.
Né, infine, può ritenersi che dall’eventuale raccoglimento del ricorso il ricorrente potrebbe trarre un’utilità morale, in quanto i vizi, meramente formali, dedotti non lo vedrebbero allo stato collocato al primo posto della graduatoria in questione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile
Sussistono, infine, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)