Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Amministrativo Enti locali
Amministrativo Enti locali Sentenze

TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 24 marzo 2009, n. 222

Redazionedi Redazione24 Marzo 2009
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

Il dr. F D L è proprietario di un fondo sito nel comune di Castellato, in località villa Zaccheo.
Detta proprietà è stata inserita dal predetto ente civico all’interno del progetto di completamento della viabilità verde pubblico attrezzato nella medesima località villa Zaccheo.
Egli impugna con il presente ricorso i seguenti atti ablatori inerenti alla predetta proprietà:
la deliberazione di giunta comunale n. 128 del 22.5.03, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, con approvazione valevole anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
la successiva determinazione del 12.8.03 a firma del settore tecnico del comune con la quale è stata disposta l’occupazione temporanea ed urgente degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori in questione;
l’avviso del responsabile del settore tecnico del comune in data 12.8.03 con la quale è stato comunicato al ricorrente che le operazioni di immissione in possesso dei beni espropriandi sarebbe iniziato il giorno 19.9.03.
Si deduce nel gravame che il ricorrente avrebbe avuto notizia dell’approvazione del progetto (e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità ex art. 14 legge 109/1994) solo in occasione dell’avviso di immissione in possesso, senza che in precedenza gli sia stato notificato alcun atto partecipativo dell’intenzione del comune di espropriare parte della sua proprietà.
Quanto sopra avrebbe determinato la violazione dell’articolo 7 della legge 241, ben applicabile per costante giurisprudenza alle procedure ablatorie che precedono la dichiarazione di pubblica utilità delle opere; né tale omissione potrebbe giustificarsi con una presunta urgenza di realizzare l’opera pubblica, poiché solo l’urgenza qualificata (che non ricorrerebbe nella specie) potrebbe derogare alla prescritta partecipazione procedimentale.
Si è costituito il comune intimato che ha controdedotto, affermando che nella specie gli adempimenti partecipativi sarebbero stati effettuati attraverso forme di pubblicità alternative (pubblicazioni sul BURA, su quotidiani ed affissioni murali), per la difficoltà di procedere alle comunicazioni personali.
Alla pubblica udienza del 25.2.09, la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

L’oggetto del presente gravame riguarda una procedura ablatoria condotta dal comune di Castellalto, in ordine alla quale il ricorrente (proprietario di una delle aree interessate dall’opera pubblica) lamenta di non esser stato avvisato dell’inizio della procedura medesima, avendone avuto conoscenza solo a posteriori con la comunicazione di immissione in possesso.
Da parte sua, l’ente civico intimato ha eccepito di non aver omesso le fasi partecipative previste dalla legge 241/90, ma di aver fatto ricorso a forme di pubblicità alternative consentite dal 3^ comma dell’articolo 8 legge 241/90, proprio in relazione al gran numero di destinatari interessati dal procedimento in questione.
Puntualizza preliminarmente il collegio che per costante giurisprudenza, l’atto con il quale viene dichiarata (anche implicitamente) la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza di un’opera deve necessariamente essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’invocato art. 7 della legge n. 241/90, con specifico e prioritario riguardo alla posizione dei proprietari delle aree, sulle quali vada ad incidere la realizzanda opera pubblica (cfr., per tutti, Cons. St., Ad. pl., 15 settembre 1999, n. 14 e 24 gennaio 2000, n. 2); ciò in quanto una partecipazione differita – successiva cioè all’approvazione del progetto quando a quest’ultimo si associ –come nella specie- la dichiarazione di pubblica utilità – sarebbe destinata ad intervenire in una situazione di fatto sostanzialmente irreversibile.
Va altresì premesso che resta consentito all’amministrazione di avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, allorquando il progetto interessi numerose proprietà assai frazionate, la cui notifica individuale determinerebbe adempimenti gravosi con sostanziale blocco delle procedure. Da qui il legittimo ricorso al comma 3 dell’articolo 8 della legge 241/90 (secondo cui “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”). Sulla questione è ora più specificamente intervenuto l’art. 11 comma 2 del DPR 327/01 (anche se non applicabile ratione temporis ai fatti di causa), il quale dispone che allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo.
È stato peraltro autorevolmente puntualizzato che il ricorso agli strumenti pubblicitari di massa deve comunque assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento ablatorio mediante esplicita indicazione delle particelle catastali interessate e dei singoli proprietari incisi (come risultano appunto dal catasto). In buona sostanza, le richiamate disposizioni facoltizzano l’amministrazione ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazione, né sul contenuto della stessa comunicazione, come definito dalla normativa richiamata, poiché “diversamente opinando, non si tratterebbe più di scegliere una forma di comunicazione, individuale o collettiva, bensì di consentire o meno l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento” (CGA 902/08; cfr. anche C.S. 3885/06).
In buona sostanza, la surrogazione degli obblighi partecipativi attraverso forme generali di pubblicità rimane subordinata ad un duplice requisito legittimante, il primo relativo all’ “an” (effettiva difficoltà di procedere a notifiche individuali nei confronti dei singoli destinatari) e l’altro afferente al “quid” ed “quomodo” della pubblicazione, con specifico riguardo agli effettivi contenuti degli avvisi pubblici ed alla loro idoneità a consentire in concreto la partecipazione –non tanto della collettività quanto- dei diretti destinatari del provvedimento in fieri.
Nel caso di specie resta fuori di dubbio che l’amministrazione aveva tempestivamente disposto di sostituire le singole comunicazioni di avvio procedimentale con la pubblicazione della comunicazione stessa sul BURA, nonché con l’affissione in luoghi pubblici. Ciò emerge dalla delibera di giunta n. 127 del 14.5.02 con la quale è stato riconosciuto in primo luogo “…che ai sensi dell’art. 16 comma 2 della l. 109/1994 e ss.mm. occorre dare avvio del procedimento espropriativo e dare comunicazione agli interessati della volontà di procedere ad espropriazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90”; sulla base si tale premessa veniva peraltro considerato “…che i soggetti interessati alle procedure espropriative di cui sopra sono in numero rilevante e parte di esse corrispondono ad emigranti all’estero e pertanto la comunicazione agli stessi risulterebbe gravosa a questo ente in termini economico-temporali”, così da determinare l’ente medesimo al ricorso a forme alternative di pubblicità ex art. 8 legge 241/90, demandando “ai competenti uffici le relative procedure”.
In concreto sono state poi disposte le seguenti misure pubblicitarie:
-avviso pubblico all’albo pretorio dal 24.5.2002 al 9.7.2002 contenente l’oggetto del procedimento ablatorio nonché l’indicazione nominativa dei soggetti proprietari incisi dal progetto di opera pubblica viaria (ma senza indicazione del piano particellare);
-inserzione sul BURA del 5.7.02 nonché sul quotidiano “il Messaggero” del 29 maggio 2002, con espresso rinvio “all’elenco delle ditte interessate” depositato presso la casa comunale.
Dalle esposte premesse emerge l’infondatezza dell’unica censura sostanzialmente mossa dal ricorrente in ordine alla presunta omissione delle fasi partecipative previste dagli artt. 7 e segg. della legge 241/90, proprio perché –prima di procedere all’approvazione del progetto ed alla conseguente dichiarazione implicita di pubblica utilità delle opere- il comune ha deliberato nei modi sopra visti l’adempimento pubblicitario collettivo, previsto e consentito dall’art. 8 comma 3 della citata legge sul procedimento.
È invece rimasta priva di impugnazione (e di censura) l’attività deliberativa ed esecutiva con cui l’ente civico ha dapprima ravvisato i presupposti per derogare alle notifiche individuali, ed ha poi concretamente attuato le modalità della pubblicità alternativa.
Ne consegue dunque che il collegio non è chiamato a pronunciarsi sia in ordine all’ “an” che al “quid” ed al “quomodo” dell’opzione pubblicitaria prescelta dalla PA intimata per far fronte agli oneri di partecipazione, proprio perché il ricorrente –rinunciando anche alla proposizione di motivi aggiunti pur dopo il deposito da parte del patrocinio civico della relativa documentazione nel fascicolo di causa – nulla ha dedotto sulla legittimità della delibera di giunta 127/02, che ha ravvisato gli estremi per ricorrere alle pubblicazioni in luogo delle comunicazioni individuali, né sulle modalità ed i contenuti della disposta pubblicità alternativa, anch’essa documentata agli atti del giudizio.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe;
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Dies dominicus non est iuridicus.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it