FATTO
La ricorrente Iscot S.p.A. svolgeva attività di servizio di pulizie ordinarie e tecniche presso il Cantiere di Tocco da Casauria della Ditta Merker in virtù di un contratto di appalto.
Con una prima missiva del 14 gennaio 2003 la Ditta Merker comunicava alla società ricorrente che le attività lavorative presso lo stabilimento di Tocco da Casauria erano temporaneamente sospese, e che sarebbero riprese presumibilmente il 24.2.2003; a fronte di detta comunicazione la società ricorrente richiedeva alla locale sede INPS di Pescara un periodo di CIGO dal 20.1.2003 al 23.2.2003.
Sennonché la Iscot S.p.A., pochi giorni prima della data fissata per la ripresa della normale attività lavorativa, riceveva una nuova comunicazione dalla ditta committente, recante la notizia dell’ulteriore differimento della data di ripresa della normale attività lavorativa fino al 14.4.2003; in ragione di detto ulteriore rinvio la Iscot S.p.A. rivolgeva nuovamente richiesta di CIGO alla sede INPS di Pescara.
In data 11.4.2003 la ditta committente comunicava che la ripresa dell’attività lavorativa sarebbe ulteriormente slittata, e a tale ennesima comunicazione seguirono così ulteriori avvisi dello stesso tenore per i periodi successivi fino al 31.8.2003, ed in relazione ai quali, pertanto, la Iscot S.p.A. rinnovava la richiesta di integrazione salariale ordinaria all’INPS. Improvvisamente, però, in data 8.8.2003 la Ditta Merker comunicava alla Iscot S.p.A. di avere necessità dei servizi di pulizia che erano stati provvisoriamente sospesi; per cui la società ricorrente provvedeva a richiamare in servizio i lavoratori che erano stati momentaneamente sospesi.
Nonostante il ripristino della normale attività lavorativa per il summenzionato periodo, la società ricorrente si vedeva poi costretta a licenziare i lavoratori che erano stati precedentemente richiamati allo svolgimento delle loro mansioni, a causa del mancato rinnovo, da parte della ditta committente, del contratto di appalto per i servizi di pulizia.
Sennonché l’INPS di Pescara comunicava alla società ricorrente di avere rigettato le richieste di ammissione alla CIGO che erano state inoltrate rispettivamente per ciascun periodo di sospensione dell’attività lavorativa, adducendo a sostegno della reiezione della domanda la seguente motivazione: “La causa della sospensione è carente del requisito della temporaneità atteso che non può considerarsi congrua una ripresa di attività limitata come quella verificatasi e non finalizzata alla continuazione della produzione”.
Premessa l’ammissibilità del ricorso cumulativo, la ditta illustra i seguenti motivi di gravame:
1. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione di circolare.
2. Travisamento dei fatti in quanto vi è stata una ripresa dell’attività.
3. Sviamento di potere in quanto il diniego è stato assunto dopo 10 mesi dalla domanda.
4. Infondatezza e inammissibilità dei rigetti, violazione del D. lgs. n. 788 del 1945, del D. lgs. 869 del 1947 e dell’art. 1 della legge 164 del 1975. La situazione è dipesa da volontà estranea all’impresa, cioè la sospensione dei lavori della committente, evento imprevedibile e non imputabile alla ricorrente.
Resiste in giudizio l’INPS che, in particolare con la memoria depositata il 22 maggio 2009, confuta le tesi di parte attorea.
Infine nel corso della pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, la ditta impugna i vari provvedimenti resi dalla sede INPS di Pescara di data 2 ottobre 2003 di reiezione delle domande di integrazione salariale ordinaria proposte dalla ricorrente ditta per alcuni periodi indicati.
La ditta Iscot S.p.A. svolgeva attività di servizio di pulizie ordinarie e tecniche presso il Cantiere di Tocco da Casauria della Ditta Merker in virtù di un contratto di appalto intercorrente tra le parti. Con una serie di note la ditta committente comunicava la sospensione dell’attività, per cui la ricorrente chiese per i corrispondenti periodi la Cassa integrazione. Nonostante una breve ripresa dell’attività, il contratto non venne rinnovato con conseguente licenziamento dei lavoratori addetti.
L’INPS di Pescara con lettere raccomandate del 2.10.2003 comunicava alla società ricorrente di avere rigettato le richieste di ammissione alla CIGO che erano state inoltrate rispettivamente per ciascun periodo di sospensione dell’attività lavorativa, adducendo a sostegno della reiezione della domanda la seguente motivazione: “La causa della sospensione è carente del requisito della temporaneità atteso che non può considerarsi congrua una ripresa di attività limitata come quella verificatasi e non finalizzata alla continuazione della produzione”.
Ad avviso di questo Collegio fondata e decisiva risulta la prima doglianza di difetto di motivazione dei provvedimenti adottati dall’INPS.
A tale proposito va rilevato come da un lato le vicende successive (il licenziamento dei lavoratori della ditta ricorrente a seguito della cessazione del contratto di appalto con la ditta committente) non rilevano in quanto il giudizio di non ammissione alla cassa integrazione deve essere adottato a priori, implicando un giudizio prognostico, e d’altro lato come le integrazioni motivazionali successive non rilevino.
Come visto, la motivazione dei vari provvedimenti adottati dall’INPS è la seguente: “La causa della sospensione è carente del requisito della temporaneità atteso che non può considerarsi congrua una ripresa di attività limitata come quella verificatasi e non finalizzata alla continuazione della produzione”.
Orbene, ad avviso di questo Collegio, tale motivazione appare del tutto generica e carente.
Invero, in materia di concessione del trattamento di integrazione salariale e alla luce della propria circolare n. 130 del 14.7.2003, l’INPS deve operare un giudizio prognostico sulla capacità dell’impresa di continuare l’attività al termine della contrazione di lavoro, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini di una valutazione esaustiva; ciò implica l’imprescindibile necessità che il provvedimento di diniego delle prestazioni contenga una congrua motivazione, che menzioni gli elementi di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento in ordine all’improbabile ripresa della attività (ex pluribus, Consiglio di Stato, sez. VI, 23-01-2007, n°229).
Nel caso di specie, l’INPS di Pescara si è limitato ad evidenziare che la causa indicata nelle istanze fosse sprovvista del requisito della temporaneità e che la ripresa di lavoro effettuata non poteva essere considerata congrua ai fini dell’ammissibilità dell’integrazione stessa, senza far menzione degli elementi concreti che potessero far pensare ad un’improbabile ripresa dell’attività lavorativa, né ha indicato la ragione per la quale si debba escludere la plausibile ripresa dell’attività lavorativa.
Nella sua memoria depositata il 22 maggio 2009 l’INPS spiega in maniera esaustiva le ragioni dei dinieghi, ma si tratta a tutta evidenza di integrazioni motivazionali successive e quindi inammissibili.
Per l’assorbente e decisiva fondatezza della censura di difetto di motivazione il ricorso va accolto con annullamento degli impugnati provvedimenti.
Sussistono tuttavia, a causa della vicenda fattuale anche successiva agli atti gravati, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie come da motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.