FATTO
A seguito del vasto movimento franoso che a partire dal gennaio 2003 ha colpito il territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina, località Colle Grande, la Regione Abruzzo, con L.R. 8.2.2005, n. 6, ha stanziato la somma di € 700.000,00 per pagare alle famiglie e alle imprese danneggiate da detta calamità un indennizzo.
Il soggetto attuatore di tale L.R. veniva individuato nel Comune ove il fenomeno si era verificato, e cioè in quello di San Martino sulla Marrucina, che con atto di Giunta n. 28 del 14.3.2006 nominava una Commissione tecnica per la verifica dei danni subiti dai privati e per la determinazione di criteri in base ai quali assegnare gli indennizzi.
In esecuzione di tale deliberazione il dirigente comunale responsabile del servizio idrogeologico e della pubblica e privata incolumità diramava un avviso pubblico in data 4.8.2006 ai fini della presentazione delle domande da parte dei proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate e da parte dei titolari di strutture aziendali parimenti distrutte o danneggiate.
In tale avviso si prescriveva che le domande, da presentarsi entro il 15.9.2006, dovessero essere corredate da una perizia asseverata da professionista abilitato, che oltre che descrivere i danni e il nesso di causalità tra l’evento calamitoso e i danni stessi, doveva curare, a pena di esclusione, la redazione di una scheda tecnica, comprensiva di planimetria quotata e foto illustrative dell’unità immobiliare, anche questa asseverata da professionista abilitato.
Pervenute 13 domande, la Commissione tecnica all’uopo nominata ripartiva la somma di € 700.000,00, assegnando alla ricorrente l’importo di € 68.385,31, del tutto sproporzionato sia rispetto all’entità dei danni subiti dalla sua abitazione, sia in raffronto con i danni subiti da altri immobili.
Chiesti e ottenuti i documenti del caso, la ricorrente constatava che undici dei tredici richiedenti avevano prodotto istanze corredate da elaborati peritali sottoscritti da un professionista tecnico e dal medesimo asseverate senza alcuna verbalizzazione di un giuramento corrispondente alla nozione giuridica di “asseverazione”.
Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 193 c.p.c. e di ogni altra norma e principio relativo alla nozione di “perizia asseverata”, nonché eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti impugnati e l’avviso pubblico del 4.8.2006, in quanto il Comune avrebbe dovuto escludere dalla ripartizione della somma gli undici richiedenti che non si erano attenuti alle prescrizioni dell’avviso.
La richiesta è pertanto di annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini del rinnovo del procedimento, con riparto della somma tra i richiedenti che hanno rispettato le regole dell’avviso e con riparto delle risorse residue tra i concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi.
In buona sostanza chiede la ricorrente il risarcimento integrale del danno subito dal suo edificio, che quantifica in € 350.000,00.
In via alternativa, ove non dovesse essere accolta, attraverso una pronuncia di annullamento, la predetta domanda, chiede che il Comune sia condannato al risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo operato posto in essere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, mentre nel merito contesta l’assunto di parte ricorrente, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Replica al Comune la ricorrente con memoria depositata il 17.10.2007.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, signori Sergio Liberatoscioli, Giuseppe Antonio Masciarelli, Mario Giuseppe Dell’Arciprete, Arduini Dell’Arciprete, Maurizio Masciarelli, Mauro Dell’Arciprete, che chiedono tutti il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata trattenuta indecisione nell’udienza pubblica del 20 marzo 2008.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l’eccezione formulata dalla difesa del Comune, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, che sarebbe generica e priva di qualsiasi riferimento al giudizio, perché rilasciata in calce, su un foglio separato, meramente spillato al ricorso.
L’eccezione va disattesa, alla luce dell’art. 83 c.p.c., secondo cui, tra l’altro, la procura è valida anche se apposta in calce al ricorso “su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.
La norma, nel suo tenore letterale, da un canto non prescrive alcun tipo di riferimento particolare al giudizio per cui la procura viene conferita e, dall’altro, consente espressamente che essa sia rilasciata in calce, su foglio separato che sia materialmente spillato all’atto cui si riferisce (ex multis, Cass. civ., sez. V, 31.3.2005, n. 6813; sez. I, 6.12.2004, n. 22790; TAR Puglia, BA, sez. III, 19.10.2006, n. 3743).
Anche l’eccezione relativa all’acquiescenza è infondata, in quanto l’accettazione, ancorché senza riserve, della somma da parte della ricorrente, avvenuta peraltro con un bonifico bancario, non può ritenersi espressiva o equivalente ad una volontà di non far valere ulteriori pretese, quali quelle avanzate con il ricorso proposto.
Venendo al merito del ricorso, si rileva che lo stesso è infondato e va pertanto respinto.
L’avviso pubblico indetto dal Comune per l’assegnazione tra i richiedenti, proprietari di immobili colpiti dal movimento franoso del gennaio 2003, della somma di € 700.000,00 assegnata dalla Regione Abruzzo, imponeva che le domande di contributo dovessero essere corredate da “perizia asseverata” da professionista abilitato, “il quale, sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi ed ammissibili a indennizzo ai sensi del presente avviso, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l’evento calamitoso, deve curare la redazione e la compilazione della scheda allegata”.
Aggiunge l’avviso che “all’istanza di ammissione all’indennizzo dovrà essere allegata, a pena di esclusione”, anche una scheda tecnica, pure questa asseverata da professionista abilitato.
Interpretando tale punto del bando e in particolare la comminatoria dell’esclusione, deve rilevarsi che questa è prevista per la mancata allegazione all’istanza di contributo della scheda tecnica e non già per la mancata asseverazione della perizia, con le modalità pretese dalla ricorrente, per cui è del tutto irrilevante che la perizia sia stata asseverata o meno, atteso che nessuna esclusione dalla procedura è disposta ove la perizia prodotta dal professionista abilitato non sia stata resa con giuramento, per cui legittimo deve ritenersi l’operato della Commissione tecnica che ha valutato le domande e l’operato del Comune che ha recepito le determinazioni di detta Commissione.
Tale lettura del bando resta confermata dal fatto che, quando si dispone che le “domande di contributo dovranno essere corredate di perizia asseverata”, nessuna sanzione di esclusione è prevista, sicché del tutto indifferente resta il fatto che alcuni aspiranti abbiano prodotto una perizia asseverata con il giuramento reso dal professionista dinanzi al cancelliere del Tribunale, così come pretende la ricorrente, e che altri concorrenti abbiano prodotto perizie asseverate senza alcuna verbalizzazione di giuramenti.
D’altro canto si rileva che il bando, sottolineando che il professionista abilitato dovesse rendere la perizia asseverata “sotto la propria personale responsabilità”, sembra ritenere sufficienti le dichiarazioni rese con certezza dal tecnico e di cui egli assume la responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento. Va notato che non viene infatti richiesta una “perizia giurata”, ma più genericamente una “perizia asseverata”.
Inconferente sembra quindi il riferimento all’art. 193 del c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi del giuramento del consulente tecnico d’ufficio, giuramento, peraltro, la cui mancata prestazione non comporta la nullità della consulenza, non comminata dalla legge e i cui risultati il giudice può pertanto ben utilizzare, pur in presenza di siffatta omissione, ai fini del suo convincimento (Cass. civ., sez. III, 24.9.1986, n. 5737).
Non sono estranee all’ordinamento, d’altra parte, ipotesi di asseverazioni (e cioè di dichiarazioni rese con certezza e convincimento) da parte di tecnici abilitati, non assoggettate alle formalità del giuramento.
Un esempio è costituito dal caso disciplinato dall’art. 23.1 del DPR 6.6.2001, n. 380 riguardante la DIA, che, prescrivendo che la denuncia sia accompagnata “da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi vigenti”, non prevede alcuna ulteriore formalità rispetto all’asseverazione resa da parte del tecnico abilitato, il quale, con la stessa, ne attesta la veridicità, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali.
I bandi esemplificativi, cui la ricorrente fa riferimento per avvalorare la propria tesi, sembrano invero smentirla, in quanto detti bandi, per richiedere che l’asseverazione della firma del professionista avvenga con giuramento, previa ammonizione, presso la competente cancelleria del Tribunale, hanno dovuto espressamente precisare ed esigere detta formalità.
Per le ragioni tutte che precedono il ricorso va respinto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 4.000,00, da suddividersi in parti uguali tra Comune e controinteressati costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)