REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gruppo Renzetti Luigi Grandi Vivai Piante Opere in Verde, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Di Tonno, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
contro
Asl 105 di Pescara, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso Massimo Biscardi in Pescara, viale Pindaro 19;
nei confronti di
Vivere Nel Verde Renzetti Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Damiano Zoppo, con domicilio eletto presso Damiano Zoppo in Pescara, via R.Paolini,100;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Pescara 20 luglio 2007, n. 541, di aggiudicazione definitiva dell’appalto del “servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici dell’Azienda”;
– della deliberazione dello stesso Direttore Generale 18 gennaio 2008, n. 50, di indizione di una nuova gara;
– della determina 10 aprile 2008, n. 526, del Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio di richiesta di preventivi per l’affidamento in economia di un intervento urgente di manutenzione ordinaria;
– degli atti presupposti e connessi;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl 105 – Pescara Direttore Generale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vivere Nel Verde Renzetti Srl;
Viste le ordinanze collegiali 6 settembre 2007, n. 160, e 21 febbraio 2008, n. 33, con le quali sono state accolte le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza collegiale 26 aprile 2008, n. 82, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione della predetta dermina dirigenziale, impugnata con i secondi motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22/05/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con lettera d’invito del 28 maggio 2007 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha indetto una procedura negoziata – da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta di € 51.550 annui – per l’affidamento per quattro anni del “servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici dell’Azienda”; con deliberazione del Direttore Generale della Azienda 20 luglio 2007, n. 541, tale gara è stata aggiudicata per un importo annuo di € 46.247 alla società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” di Collecorvino, che con un ribasso a base d’asta del 15,10, aveva offerto il prezzo più basso.
Con il ricorso in esame l’impresa individuale “Gruppo Renzetti Luigi Grandi Vivai Piante Opere in Verde”, che aveva partecipato a tale gara offrendo un ribasso del 17,33%, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto di aggiudicazione della gara, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e della lex specialis. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto.
La lettera d’invito prevedeva che per l’aggiudicazione “ a corpo” si sarebbe utilizzato il criterio del prezzo più basso, con l’obbligo di indicare in quale misura sulla percentuale del ribasso offerto avrebbero inciso i servizi presso il D.S.B. ex Baiocchi e la R.S.A. di Cepagatti; detta precisazione era, in realtà, inconferente in relazione al sistema di aggiudicazione “a corpo” prescelto.
2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento della causa tipica. Violazione della lex specialis e dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione.
Le due percentuali di ribasso offerte per i servizi presso il D.S.B. ex Baiocchi e la R.S.A. di Cepagatti non avrebbero dovuto essere sottratte alla percentuale di ribasso offerto sul prezzo globale a base d’asta.
La parte ricorrente ha, infine, chiesto la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Avendo questo Tribunale con ordinanza collegiale 6 settembre 2007, n. 160, accolto la domanda incidentale di sospensione di tale provvedimento impugnato, il Direttore Generale della Azienda con deliberazione 18 gennaio 2008, n. 50, ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, la precedente gara ed ha indetto una nuova gara. Tale atto è nella sostanza motivato con riferimento alla circostanza che nella precedente gara non erano state inserite ulteriori aree adibite a verde (DSB di Scafa, Consultorio di Loreto Aprutino, Presidio di Catignano, DSB di Civitella) per un totale di mq. 1802 e che appariva opportuno ampliare la durata contrattuale da quattro a cinque anni, per cui l’importo complessivo dei lavori veniva a superare la c.d. soglia comunitaria, con necessità di indizione di una nuova gara mediante procedura aperta per un importo a base d’asta di € 257.150, così da “stimolare il mercato ad offerte più vantaggiose sotto il profilo prettamente economico”.
La parte ricorrente con motivi aggiunti ha impugnato tale nuovo atto deliberativo, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto istruttoria, per sviamento, per illogicità manifesta, per travisamento e per falsità in atti.
L’Amministrazione avrebbe dovuto indicare validi motivi di pubblico interesse a giustificazione della revoca della gara. Nel caso di specie i predetti motivi indicati nell’atto impugnato non sono idonei a giustificare l’esercizio dello “jus poenitendi”, in quanto con l’inclusione delle nuove aree sopra indicate la superficie totale delle aree a verde passa da mq. 81.435 a mq. 81.704, con un incremento di soli mq. 269 (pari allo 0,33 %). Inoltre, l’area a verde del DSB di Civitella non è di mq. 1460, ma di mq. 319, con ulteriore diminuzione delle nuove aree ove svolgere l’attività di manutenzione. È privo di valido supporto tecnico-economico l’aver aumentato di un anno la durata del contratto per superare la soglia comunitaria, ove si consideri che la base d’asta è rimasta nella sostanza invariata, passando da € 51.500 all’anno a € 51.430 all’anno.
2) Violazione dei principi in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi e degli artt. 3 e 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Non è stato in alcun modo valutato il diritto del ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dalla legge.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 4 aprile 2008.
L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 20 marzo 2008 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto:
a) nella lettera d’invito era prevista la facoltà per la stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione e nella specie l’offerta della ricorrente non era conveniente, in quanto non era prevista la manutenzione di tutte le aree a verde;
b) l’istante aveva chiesto l’aggiudicazione a suo favore della gara, mentre tale domanda non è proponibile dinanzi al giudice amministrativo;
c) non era stato impugnato il capitolato speciale della prima gara nella parte in cui era stato imposto di specificare il costo del servizio relativamente al D.S.B. ex Baiocchi ed alla R.S.A. di Cepagatti, in modo da poter, in ipotesi, defalcare tale importo dal computo economico.
Nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituita in giudizio la società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” di Collecorvino, che con memoria depositata il 4 settembre 2007 ha difeso la legittimità degli atti impugnati.
Nelle more del giudizio, il Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio con determina 10 aprile 2008, n. 526, ha richiesto alle ditte locali operanti nel settore dei preventivi per l’affidamento in economia di un intervento urgente di manutenzione ordinaria (sfalcio delle erbe).
Tale atto è stato impugnato con ulteriori motivi aggiunti dalla ricorrente, che ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’urgenza può giustificare il ricorso all’affidamento in economia solo se determinata da eventi imprevedibili o se vi sia stato un infruttuoso esperimento delle procedure di gara; nella specie non ricorrevano tali presupposti. Illegittimamente, inoltre, l’atto impugnato non contiene alcuna indicazione dell’importo dei lavori.
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta e per sviamento.
L’esistenza dell’urgenza non è stata comprovata da un’adeguata istruttoria.
L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara con memoria depositata il 23 aprile 2008, dopo aver chiarito che i lavori in questione hanno un importo modesto (circa € 7.000), ha in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa perché la ricorrente non subirebbe alcun danno dall’affidamento dei lavori in questione dal momento che, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, avrebbe diritto in ogni caso al risarcimento dei danni subiti. Nel merito ha, infine, diffusamente contestato tali ulteriori doglianze dedotte.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. – La parte ricorrente ha partecipato, offrendo un ribasso del 17,33%, alla procedura negoziata per l’affidamento per quattro anni del “servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici dell’Azienda”, indetta con lettera d’invito del 28 maggio 2007 dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara e da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta di € 51.550 annui.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della Azienda 20 luglio 2007, n. 541, con la quale tale gara è stata aggiudicata per un importo annuo di € 46.247 alla società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” di Collecorvino, che con un ribasso a base d’asta del 15,10, aveva offerto (ad avviso della Stazione appaltante) il prezzo più basso; unitamente agli atti presupposti, tra cui, in parte qua, la predetta lettera d’invito.
Con i primi motivi aggiunti ha, poi, impugnato la deliberazione 18 gennaio 2008, n. 50, con la quale il Direttore Generale della Azienda ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, la precedente gara ed ha indetto una nuova gara.
Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato, infine, la determina 10 aprile 2008, n. 526, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio ha richiesto alle ditte locali operanti nel settore dei preventivi per l’affidamento in economia di un intervento urgente di manutenzione ordinaria (sfalcio delle erbe).
Ha, infine, chiesto la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Il ricorso, deve subito precisarsi, appare fondato.
2. – Pregiudiziale, ai fini del decidere, appare un più approfondito esame della predetta lettera d’invito e, soprattutto, delle offerte presentate dalle partecipanti.
Come già accennato, con tale atto era stata indetta una procedura negoziata – da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta di € 51.550 annui – per l’affidamento per quattro anni del “servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici dell’Azienda”.
Il modello, predisposto dall’Amministrazione relativo all’offerta economica, prevedeva però non solo che le partecipanti alla gara indicassero il ribasso percentuale offerto, ma anche l’eventuale incidenza percentuale annua sul ribasso offerto relativamente sia al D.S.B. ex Baiocchi, che alla R.S.A. di Cepagatti, in modo da poter, in ipotesi, defalcare tale importo dal computo economico, in quanto tali aree non erano ancora nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
La ricorrente, come già detto, ha offerto un ribasso del 17,33%, ed ha, in aggiunta, precisato che i lavori da eseguire sul D.S.B. ex Baiocchi, avevano un’incidenza del 9%, mentre i lavori da eseguire sulla R.S.A. di Cepagatti avevano un’incidenza del 6%. In definitiva, la ricorrente si era impegnata ad eseguire i lavori in questione al prezzo annuo di € 42.575, e tale prezzo avrebbe dovuto essere ulteriormente diminuito rispettivamente del 9% (cioè di € 3.831) e del 6% (cioè di € 2.554), nell’ipotesi in cui gli interventi di manutenzione non avrebbero dovuto essere eseguiti nelle aree verdi del D.S.B. ex Baiocchi e della R.S.A. di Cepagatti; in tale ipotesi, il costo annuo sarebbe stato, pertanto, di € 36.190.
Ha partecipato alla gara anche la società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” di Collecorvino, che ha offerto un ribasso a base d’asta del 15,10 %, precisando che i lavori da eseguire sul D.S.B. ex Baiocchi, avevano un’incidenza dell’1,10%, mentre i lavori da eseguire sulla R.S.A. di Cepagatti avevano un’incidenza del 5,50%. In definitiva, tale partecipante si era impegnata ad eseguire i lavori in questione al prezzo di € 43.775, da diminuire rispettivamente di € 481 e di € 1.532 nell’ipotesi in cui gli interventi di manutenzione non avrebbero dovuto essere eseguiti nelle aree verdi del D.S.B. ex Baiocchi e della R.S.A. di Cepagatti; in tale ipotesi, il costo annuo sarebbe stato, pertanto, di € 41.762.
La Commissione di gara, nel valutare tali offerte economiche, ha però sommato (invece di sottrarre) le predette percentuali di ribasso ed ha, pertanto, aggiudicato la gara alla società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” di Collecorvino per un importo annuo di € 46.247 (pari ad un ribasso del 10,20%).
3. – Fatta tale necessaria precisazione in ordine al criterio di aggiudicazione della gara previsto dalla lex specialis ed in ordine alle offerte presentate, può utilmente passarsi all’esame del ricorso principale, con il quale è stata contestata la legittimità, innanzi tutto, di tale lettera d’invito e poi dell’atto di aggiudicazione della gara.
Nel confronti della lettera d’invito l’istante si è lamentato del fatto che tale lettera prevedeva che per l’aggiudicazione “ a corpo” si sarebbe utilizzato il criterio del prezzo più basso, con l’obbligo di indicare in quale misura sulla percentuale del ribasso offerto avrebbero inciso i servizi presso il D.S.B. ex Baiocchi e la R.S.A. di Cepagatti; detta precisazione, ad avviso dell’istante, sarebbe, in realtà, inconferente in relazione al sistema di aggiudicazione “a corpo” prescelto.
Tale censura non appare fondata e tale circostanza dispensa il Collegio dall’esaminare l’eccezione di rito proposta dalla resistente.
Va, invero, in merito osservato che l’indicazione della incidenza sul ribasso offerto dei servizi da svolgere presso le due strutture in questione aveva rilievo non ai fini dell’aggiudicazione della gara, ma per poter, in ipotesi, defalcare tale importo dal computo economico, ove tali strutture non fossero entrate nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
4. – Chiarito tale aspetto, va precisato che il ricorso è, al contrario, fondato, nella parte diretta avverso l’aggiudicazione della gara alla controinteressata.
Con riferimento a quanto sopra esposto, è, infatti, evidente l’errore commesso dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle offerte, in quanto – così come puntualmente dedotto con il secondo motivo di ricorso – le due percentuali di ribasso offerte per i servizi da svolgere presso il D.S.B. ex Baiocchi e la R.S.A. di Cepagatti non avrebbero dovuto essere sottratte alla percentuale di ribasso offerto sul prezzo globale a base d’asta.
Per cui, in definitiva, deve ritenersi che abbia errato l’Amministrazione ad aggiudicare la gara alla società “Vivere nel Verde Renzetti s.r.l.” per un importo annuo di € 46.247, dal momento che, in realtà, la parte ricorrente si era impegnata ad eseguire i lavori in questione per un importo certamente inferiore, avendo offerto il prezzo annuo di € 42.575, da eventualmente diminuire nella misura sopra indicata. E l’offerta della ricorrente era, inoltre, ugualmente più conveniente sia nell’ipotesi che si effettuassero gli interventi previsti presso le due predette sia (ed in misura molto più rilevante) che tali interventi non si dovessero più realizzare.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, deve annullarsi l’impugnato atto di aggiudicazione della gara alla controinteressata, avendo la Commissione di gara errato nell’individuare il soggetto che aveva offerto il prezzo più basso.
Né, in merito, assumere rilievo quanto dedotto dalla resistente e cioè che la ricorrente non avrebbe in realtà interesse ad ottenere tale annullamento, in quanto nella lettera d’invito era prevista la facoltà per la stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione.
In realtà, sembra evidente al Collegio che la parte ricorrente abbia un indubbio interesse a che la procedura di gara venga svolta correttamente, costituendo una vicenda in questa sede irrilevante (e che verrò esaminata successivamente) quella relativa alla possibilità o meno per l’Azienda di annullare la gara espletata.
5. – Giunti a tale conclusione, può passarsi all’esame dei primi motivi aggiunti.
Va al riguardo ricordato che, avendo questo Tribunale con ordinanza collegiale 6 settembre 2007, n. 160, accolto la domanda incidentale di sospensione di tale provvedimento impugnato, il Direttore Generale della Azienda con deliberazione 18 gennaio 2008, n. 50, ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, la gara ed ha indetto una nuova gara.
Tale atto è nella sostanza motivato con riferimento alla circostanza che nella precedente gara non erano state inserite ulteriori aree adibite a verde (DSB di Scafa, Consultorio di Loreto Aprutino, Presidio di Catignano, DSB di Civitella) per un totale di mq. 1802 e che appariva opportuno ampliare la durata contrattuale da quattro a cinque anni, per cui l’importo complessivo dei lavori veniva a superare la c.d. soglia comunitaria, con necessità di indizione di una nuova gara mediante procedura aperta per un importo a base d’asta di € 257.150, così da “stimolare il mercato ad offerte più vantaggiose sotto il profilo prettamente economico”.
La parte ricorrente con i motivi aggiunti ha impugnato tale nuovo atto deliberativo lamentandosi per un verso del fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare validi motivi di pubblico interesse a giustificazione della revoca della gara e che nel caso di specie i predetti motivi indicati nell’atto impugnato non erano idonei a giustificare l’esercizio dello “jus poenitendi”, in quanto:
a) con l’inclusione delle nuove aree sopra indicate la superficie totale delle aree a verde passava, in realtà, da mq. 81.435 a mq. 81.704;
b) era privo di valido supporto tecnico-economico l’aver aumentato di un anno la durata del contratto per superare la soglia comunitaria, dal momento che la base d’asta era rimasta nella sostanza invariata, passando da € 51.500 all’anno a € 51.430 all’anno.
Ha, infine, dedotto che non era stato in alcun modo valutato il diritto del ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dalla legge.
Tali censure, ad avviso della Sezione, sono fondate.
Va, invero, sul punto ricordato che, come è noto, l’esercizio del potere di autotutela trova il proprio fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, ove ciò sia reso opportuno da circostanze sopravvenute o da un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Purtuttavia, secondo un consolidato e pacifico orientamento degli organi di giustizia amministrativa (cfr. sul punto e per tutti Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2346), l’annullamento d’ufficio o la revoca di un atto amministrativo, salvo alcuni casi espressamente previsti dall’ordinamento, costituisce una facoltà ampiamente discrezionale nell’esercizio della quale l’Amministrazione procedente deve tenere in considerazione non solo l’interesse pubblico alla rimozione degli effetti prodotti dall’atto illegittimo o inopportuno, ma anche la situazione del privato che abbia beneficiato di tale illegittimità o inopportunità, nonché, in senso più ampio, anche delle situazioni di terzi che abbiano fatto affidamento sulla presunzione di legittimità dell’atto medesimo; pertanto, stante la natura discrezionale di tale potere, la Pubblica Amministrazione deve prendere in considerazione la possibilità di conservare la situazione giuridica originata dall’atto in tutti i casi in cui sia possibile correggere o integrare aspetti e momenti del procedimento senza andare a pregiudicare l’interesse pubblico sostanziale.
In particolare, relativamente alla possibilità da parte della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara e di indire una nuova gara, va ricordato che la stessa giurisprudenza ha costantemente precisato che in astratto l’Amministrazione ben può non addivenire più alla conclusione del contratto, quando sopravvenute e preminenti esigenze di pubblico interesse giustifichino tale scelta; purtuttavia, nel caso in cui il procedimento di gara sia giunto (come nel caso di specie) alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e anche in assenza della formale aggiudicazione della gara, acquista un particolare rilievo l’interesse di chi abbia formulato tale offerta a fronte dell’immanente potere dell’Amministrazione di esercitare i propri poteri di autotutela, che deve pertanto essere congruamente motivato in relazione tanto alle esigenze pubbliche perseguite quanto alla valutazione della posizione del privato da sacrificare (Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3298).
Pertanto, l’Amministrazione, nelle ipotesi in cui intenda revocare una gara, deve necessariamente porsi anche il problema degli affidamenti creati nei concorrenti, in quanto un comportamento che non tenga conto di tali affidamenti determina di certo la violazione del canone di correttezza e obbliga la stazione appaltante a risarcire i danni conseguenti all’affidamento determinato (Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6405).
Con riferimento a tali principi costantemente riaffermati dalla giurisprudenza e dai quali il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, sembra di conseguenza evidente che nel caso di specie l’atto impugnato, con il quale il Direttore Generale della Azienda con deliberazione 18 gennaio 2008, n. 50, ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, la precedente gara ed ha indetto una nuova gara, non abbia in alcun modo preso in esame l’interesse della ricorrente, che aveva formulato la migliore offerta e che aveva visto accolta da questo Tribunale l’istanza cautelare di sospensione dell’atto di aggiudicazione impugnato.
In definitiva, l’Amministrazione nell’esercitare a danno del ricorrente i propri poteri di autotutela non ha certamente svolto alcuna valutazione della posizione del privato da sacrificare, non ha tenuto conto del diritto del ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dalla legge, né ha congruamente motivato in merito.
Quanto, poi alle predette esigenze pubbliche che si è asseritamente inteso perseguire, va osservato che i predetti motivi indicati nell’atto impugnato non sono di certo idonei a giustificare l’esercizio dello “jus poenitendi”, in ragione per un verso della modestissima variazione delle nuove aree ove svolgere il servizio e per altro verso del fatto che l’aumento di un anno della durata del contratto è privo di valido supporto tecnico-economico, in quanto disposto al solo fine per superare la soglia comunitaria, specie ove si consideri che la base d’asta era rimasta nella sostanza invariata, passando da € 51.500 all’anno a € 51.430 all’anno.
Infine, va in aggiunta anche considerato che non è stata in alcun modo considerata l’effettivo importo dell’offerta (particolarmente vantaggiosa per l’Amministrazione) presentata della parte ricorrente nella gara svolta.
Conseguentemente, in accoglimento dei primi motivi aggiunti, va annullata anche l’impugnata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda 18 gennaio 2008, n. 50, di indizione di una nuova gara; mentre restano, ovviamente, salvi i successivi provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di assumere in merito.
6. – Con i secondi motivi aggiunti è stata, infine, impugnata la determina 10 aprile 2008, n. 526, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio ha richiesto alle ditte locali operanti nel settore dei preventivi per l’affidamento in economia di un intervento urgente di manutenzione ordinaria (sfalcio delle erbe).
Anche tale impugnativa deve essere accolta in quanto tale atto impugnato risulta assunto in violazione dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Va, invero, ricordato che, in base al n. 6, lett. a) di tale normativa, l’urgenza può giustificare il ricorso all’affidamento in economia solo se determinata da eventi imprevedibili o se vi sia stato un infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
Nella specie, però, come sopra evidenziato, non ricorrevano di certo tali presupposti, in quanto la necessità di procedere allo sfalcio delle erbe non solo era certamente prevedibile, ma si era prodotta a seguito dell’inerzia della Stazione appaltante, che – pur avendo questo Tribunale con le predette ordinanze collegiali 6 settembre 2007, n. 160, e 21 febbraio 2008, n. 33, accolte le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati – era rimasta inerte e non aveva assunto alcun provvedimento.
Anche tale determina deve, pertanto essere annullata.
7. – Rimane, per concludere, da esaminare la richiesta di risarcimento dei danni subiti che, allo stato, non possono però essere quantificati, in quanto la misura e l’importo di detti danni sono condizionati dai successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Tale richiesta va, pertanto, allo stato respinta, con la precisazione che, ove l’Amministrazione decida, in assenza di validi ragioni, di non aggiudicare la gara all’attuale ricorrente, dovrà corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento, una somma pari al 10% dell’offerta effettuata dalla ricorrente.
8.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra indicato e, per l’effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati.
La spese, che come di regola seguono la soccombenza, si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico dell’Azienda USL di Pescara, che con il suo illegittimo comportamento ha dato origine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla le impugnate deliberazioni del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Pescara 20 luglio 2007, n. 541 e 18 gennaio 2008, n. 50, nonché la determina 10 aprile 2008, n. 526, del Dirigente dell’Ufficio Gestione del Patrimonio.
Condanna l’Azienda USL di Pescara al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 8.000 (ottomila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)