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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Amministrativo Enti locali
Amministrativo Enti locali Sentenze

TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 novembre 2008, n. 949

Redazionedi Redazione28 Novembre 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 72 del 2007, proposto da:
Pace Sergio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Di Martino e Maurizio Mililli, con domicilio eletto presso il secondo, in Pescara, via Pesaro 54 C/De Carolis;
contro
Il Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
nei confronti di
Mucci Melania;
per l’annullamento
della delibera del Commissario straordinario del Comune di Ortona n. 19 del 6 febbraio 2007 di nomina a difensore civico del Vice prefetto dott.ssa Melania Mucci e di presa d’atto della contestuale cessazione dalle funzioni del ricorrente.
?
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ortona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/11/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente veniva nominato difensore civico a far data dal 14 febbraio 2003; il Consiglio comunale di Ortona veniva poi sciolto a seguito delle dimissioni del Sindaco e indi veniva adottata dal Commissario straordinario la delibera gravata n. 19 del 6 febbraio 2007 di nomina a difensore civico del Vice prefetto dott.ssa Melania Mucci e di presa d’atto della contestuale cessazione dalle sue funzioni del ricorrente medesimo.
Ritenendo la citata delibera illegittima, l’interessato deduce i motivi compendiabili in violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, sviamento e difetto di motivazione.
Il difensore civico non sarebbe soggetto a revoca se non per ragioni particolari, mentre nel caso sarebbe violato l’art. 82 dello Statuto comunale, né il commissario straordinario aveva alcun potere di determinarsi in merito.
Ad avviso del ricorrente, il difensore civico cessa la sua attività solo con l’insediamento del nuovo consiglio comunale.
Il provvedimento poi non motiva affatto sul punto.
Resiste in giudizio il Comune, che confuta le tesi del ricorrente, sostenendo in particolare che lo Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che il difensore civico cessa la sua attività con lo scioglimento del Consiglio comunale.
Con successiva memoria datata 3 novembre 2008 il Comune di Ortona ribadisce le proprie tesi difensive.
Nel corso della pubblica udienza del 20 novembre 2008 la causa è stata prima discussa e poi introitata per la decisione.
DIRITTO
Va premesso che persiste l’interesse perlomeno morale (ma altresì per un’utile indicazione pro futuro) al presente ricorso, ancorché nelle more il nuovo Consiglio comunale si sia insediato e la dottoressa Melania Meucci sia cessata dalla sua carica di difensore civico.
La questione centrale riguarda l’interpretazione da dare all’articolo 80 comma 7° dello Statuto comunale di Ortona, secondo il quale “il difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore”.
Secondo il ricorrente, la dizione implica che, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, il difensore civico rimanga in carica fino alla nomina del nuovo difensore civico da parte del nuovo Consiglio comunale, laddove il Comune opina per una cessazione dalla carica non appena il Consiglio venga sciolto, con la conseguenza che spetta al Commissario straordinario del Comune provvedere alla sua sostituzione, sia pure in via interinale.
Per una soluzione della controversia va innanzi tutto rilevato che la nomina del difensore civico rientra tra i poteri del commissario straordinario a condizione che la carica sia vacante (si veda in un caso analogo T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 6502).
Va a questo punto rilevato come il difensore civico viene designato dal Consiglio comunale con particolari modalità di voto atte a coinvolgere nella scelta sia la maggioranza che l’opposizione, con un rapporto tipicamente fiduciario, ma una volta insediatosi egli si svincola da qualsivoglia rapporto di dipendenza dall’amministrazione comunale, per svolgere un compito di controllo indipendente dell’attività dell’amministrazione comunale stessa, costituendo un tramite tra cittadini e ente pubblico, in una funzione di stimolo, controllo e garanzia di trasparenza ed efficacia.
Per tali ragioni, una volta designato l’incarico può essere revocato solo per gravi ragioni e con maggioranze qualificate e comunque va rinnovato ad ogni mutamento di composizione del Consiglio comunale. Ciò implica la necessità di una notevole stabilità dell’attività del difensore civico, come si addice ad un organo esterno di garanzia e di controllo.
A questo punto necessita dare un’interpretazione corretta della – per la verità alquanto infelice – norma statutaria, che tenga conto della peculiarità della funzione di difensore civico.
Ritiene questo Collegio che l’interpretazione più conforme alla finalità dell’istituto sia quella di ammettere che il difensore civico resta in carica fino alla nomina del nuovo difensore da parte del rinnovato Consiglio comunale.
Infatti, in tal modo si garantisce una continuità al servizio per i cittadini, che sarebbe compromessa da una successione di difensori civici (uno nominato dal Commissario straordinario e poi quello nuovo designato dal nuovo Consiglio), con l’inevitabile succedersi di periodi di vacanza della funzione (tra la cessazione del Consiglio e la nomina da parte del Commissario, tra la cessazione del difensore civico nominato dallo stesso e la designazione da parte del nuovo Consiglio comunale). Senza contare che risulta possibile (anzi in concreto l’evenienza si verifica spesso) che il vecchio difensore venga riconfermato, e appare palese che in tale ipotesi non avrebbe molto senso un suo ritorno dopo uno iato temporale.
In sostanza, considerato che spetta solo al nuovo Consiglio comunale decidere se cambiare o confermare il difensore civico, appare più logico e conforme alla funzionalità della pubblica amministrazione interpretare la norma statutaria nel senso che il difensore civico rimane in carica fino alla designazione del successore da parte del nuovo Consiglio comunale, senza interregni e improprie sedi vacanti.
Per incidens, tale interpretazione appare altresì conforme al dato letterale, in quanto la dizione “successore”, se appare corretta ove riferita ad un soggetto singolo, come il difensore civico, risulterebbe lessicalmente impropria ove fosse riferita ad un organo collegiale, quale il consiglio comunale.
Conclusivamente, per la fondatezza della principale censura, il ricorso merita accoglimento, con annullamento dell’impugnato provvedimento del Commissario straordinario del Comune di Ortona n. 19 del 6 febbraio 2007.
La novità e complessità delle questioni giuridiche esaminate, oltre che l’oggettiva incertezza del significato della norma statutaria, inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/11/2008 con l’intervento dei Magistrati:

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