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Diritto urbanistico Edilizia Sentenze

TAR Emilia-Romagna Parma, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 11

Redazionedi Redazione14 Gennaio 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
sul ricorso n. 282 del 2008 proposto da Morsiani Eugenio, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Maggiorelli e dall’avv. Roberto Ollari, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Parma, borgo Zaccagni n. 1;

contro

il Comune di Parma, in persona del vice-Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marina Cristini ed elettivamente domiciliato in Parma, strada Repubblica n. 1, presso l’Avvocatura comunale;
nei confronti di
Ghini Ivana e Calzetti Pietro, non costituiti in giudizio;

per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla richiesta di esercizio dei poteri di controllo e repressione degli abusi edilizi compiuti dai controinteressati in qualità di proprietari di un immobile confinante con il fabbricato del ricorrente (v. istanze del 26 novembre 2007, del 3 gennaio 2008, del 17 gennaio 2008 e del 4 febbraio 2008).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008 i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, lamentando la perdurante inerzia del Comune di Parma in ordine ad una sua richiesta (in data 26 novembre 2007), più volte reiterata ed integrata (in data 3 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e 4 febbraio 2008), il ricorrente ha adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, per vedere accertato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda;
che, in particolare, l’istanza a suo tempo proposta era volta ad ottenere l’esercizio dei poteri di controllo e repressione degli abusi edilizi compiuti dai proprietari di un immobile, situato in via Case Vecchie n. 89, confinante con il fabbricato dell’interessato;
che questi adduce ingiustificatamente decorso il termine fissato dall’ordinamento per la pronuncia dell’Amministrazione sulla richiesta di che trattasi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990;
che si è costituito in giudizio il Comune di Parma, opponendosi all’accoglimento del ricorso, anche in ragione della sopraggiunta emanazione di un provvedimento (in data 19 novembre 2008) recante l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive compiute dai controinteressati;
che, a seguito di ciò, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008 il rappresentante del ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3384), il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente;
che nella circostanza l’Amministrazione comunale ha “medio tempore” adottato la misura repressiva sollecitata dal ricorrente a carico dei confinanti (v. ordinanza prot. gen. n. 202075 del 19 novembre 2008), con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere;
che le spese di lite, valutata complessivamente la controversia, vanno in parte compensate e in parte poste a carico dell’ente locale, avendo questi provveduto oltre il termine legale di novanta giorni, senza neppure tempestivamente comunicare al ricorrente le eccezionali ragioni che avessero in ipotesi dato luogo al protrarsi del procedimento

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Parma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) – oltre agli accessori di legge –, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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