Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Affari costituzionali
Affari costituzionali Sentenze

TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 10 maggio 2011, n. 249

Redazionedi Redazione8 Gennaio 2016
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

Con il ricorso epigrafato, notificato in data 28.12.2005, la società ricorrente, esercente attività di estrazione a lavorazione inerti, ha impugnato gli atti meglio sopra individuati recanti autorizzazione alla realizzazione di impianti finalizzati all’estrazione di inerti in zona che la ricorrente qualifica prossima a quella di esercizio della sua attività.
Espone la ricorrente che i lavori in questione sono iniziati nel gennaio del 2003 ma hanno assunto più precisa connotazione solo in epoca successiva, allorché essa ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti del procedimento.
Il ricorso deduce:
1) Eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti, difetto di istruttoria, conseguente violazione dell’art. 1 della legge n.10/77; i lavori in questione richiedevano il rilascio di concessione edilizia e non già di autorizzazione; l’impianto in questione ha carattere stabile e non smontabile, come si evince dalla presenza di vasche di decantazione, strada e piazzale, risultanti dalla relazione tecnica al progetto e relative tavole; tale argomento vale anche per la successiva D.I.A., stante la natura della trasformazione territoriale indotta;
2) Eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti di fatto, di istruttoria, conseguente violazione dell’art. 5 delle N.T.A. del P.T.P. approvato dal Consiglio Regionale con atto n.141/21 e, per l’effetto, anche dell’art. 20 del D.L.vo n.42/04: l’intervento in questione è incompatibile con le disposizioni epigrafate, in quanto ricadente all’interno dell’area che il vigente P.T.P. destina quale area di interesse bioecologico;
3) Eccesso di potere per violazione del procedimento e illegittimità dell’autorizzazione n.32 per violazione della legge n.10/77 per altro profilo: non è stato mai espresso il parere di conformità al P.T.P..
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della istanza incidentale di sospensione.
Si costituivano il Comune di Campli e la controinteressata, che chiedevano il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, rilevando preliminarmente la tardività del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e comunque la sua infondatezza, stante la piena legittimità degli atti impugnati.
Le parti depositavano memorie e documentazione.All’esito della pubblica udienza del 13 aprile 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. La ricorrente società impugna i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Campli alla controinteressata per la realizzazione di un impianto di estrazione e lavorazione di inerti.
I.1) Sia il Comune che la controinteressata hanno innanzitutto eccepito la complessiva inammissibilità del ricorso in ragione del sollevato difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non potrebbe vantare alcun interesse tutelabile all’impugnativa, non potendosi configurare in capo ad essa una posizione differenziata da quella degli altri cittadini.
I.2) La ricorrente radica tale legittimazione (e il suo interesse) al risalente esercizio, in zona prossima all’intervento de quo, di attività affine (estrazione e lavorazione inerti), che consentirebbe l’impugnativa anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.
II. Occorre sul punto evidenziare che, secondo l’oramai consolidata interpretazione giurisprudenziale del Giudice amministrativo, la legittimazione a gravare i titoli che assentono un nuovo intervento sul territorio – perché si reputano rilasciati in contrasto con la strumentazione urbanistica e/o con la normativa di settore vigente – può essere riconosciuta solamente a quegli individui che possano comunque vantare un interesse qualificato ad opporvisi, in forza di uno stabile collegamento tra di essi e la zona incisa dalle rilasciate autorizzazione (“vicinitas”).
Ciò che è giuridicamente rilevante al fine di legittimare il privato a contestare l’intervento altrui, è il collegamento non effimero del potenziale ricorrente con l’area interessata dalla costruzione assentita, e tale collegamento può ricavarsi da indici diversi, quali la proprietà, il possesso o la detenzione di immobili nelle vicinanze della zona ove dovrà sorgere l’impianto assentito, il domicilio o la residenza nelle vicinanze dell’area anzidetta, ma anche qualsiasi altro titolo comportante la frequentazione concreta della zona in questione.
La “vicinitas” può dunque essere desunta non solo dalla mera contiguità spaziale, bensì dallo stabile ed effettivo collegamento, da indagare in concreto, caso per caso, del ricorrente con la “zona” di cui vogliano tutelarsi i valori urbanistico-edilizio-ambientali, in ragione della sua natura flessibile e non assoluta e della specifica qualità del soggetto che assume l’illegittimità dei titoli edilizi
II.1) Da ciò discende che non è sempre necessario che l’interesse tutelato sia di natura strettamente urbanistica, posto che, dapprima individuata la richiesta “vicinitas” nella necessità di un rapporto diretto tra immobili, anche contigui tra loro, ha fatto seguito il riconoscimento della tutelabilità di interessi non necessariamente di natura immobiliare, purché integranti, come sopra detto, titolo di frequentazione del contesto parziale interessato.
II.2) In tale ottica, può ritenersi legittimato anche il soggetto leso da un interesse tipicamente commerciale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera, quando il titolare di tale interesse commerciale risulti stabilmente insediato nella zona .
II.3) Per converso, ai fini dell’impugnazione del permesso di costruire non può qualificarsi differenziato e qualificato l’interesse di ogni imprenditore a che le iniziative commerciali siano attivate nell’osservanza delle regole che presiedono all’azione amministrativa, dovendo siffatto interesse essere congiunto al c.d. “insediamento” nella zona interessata dall’intervento edilizio.
Più precisamente, è stato affermato che la legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia va riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l’area oggetto dell’intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, anche se correlato ad altro di natura economico-commerciale; dunque l’interesse urbanistico al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, per trovare adeguata tutela, deve combinarsi e coesistere con quello economico alla tutela dell’attività commerciale esercitata nella medesima area interessata dalle impugnate concessioni edilizie (ex pluris, TAR Lazio, nn.7749/2005 e 10255/2005).
L’operatore economico deve ritenersi in quanto tale legittimato ad impugnare la concessione edilizia assentita ad un suo concorrente ma, perché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o parziale, del prevedibile bacino di clientela, tale da potere determinare un apprezzabile calo del volume di affari del ricorrente; in sostanza l’insediamento commerciale realizzato ex novo nella zona può considerarsi pregiudizievole e radicare un interesse tutelabile quando serve in tutto o in parte lo stesso bacino di clientela.
III. Tenendo conto delle suesposte coordinate ermeneutiche, osserva il Collegio che l’attività della ricorrente è posizionata a circa Km.3 in linea d’aria e a più di Km. 4 di distanza, utilizzando percorsi stradali, dall’intervento de quo.
Occorre altresì evidenziare che non si tratta, però, nel caso di specie, di esercizi di vicinato o commerciali tourt court (che si rivolgono presumibilmente principalmente, se non esclusivamente, al mercato locale e prossimo) ma di insediamenti specifici che hanno un peculiare mercato e bacini di utenza non localizzabili esclusivamente nel territorio contermine.
La descritta situazione di fatto (distanza tra gli insediamenti) esclude senz’altro che possa integrarsi “vicinitas” sotto il profilo meramente fisico-spaziale tra le due attività in argomento; in definitiva deve escludersi che la localizzazione, più o meno prossima, possa legittimare la ricorrente alla diretta impugnativa, sotto il profilo meramente urbanistico, dei titoli edilizi della controinteressata.
III.1) La “vicinitas” che radicherebbe la legittimazione (e l’interesse), secondo le coordinate ermeneutiche sopra esposte, dovrebbe invece, nel caso di specie, essere desunta dalla più estensiva nozione di “stabile collegamento” con il territorio, discendente dall’attività economica in esso svolta.
In tale caso dovrebbe tuttavia dimostrarsi che l’attività che la controinteressata si propone di realizzare (ed a cui sono ovviamente funzionali gli interventi edilizi contestati) venga direttamente ad incidere sul “bacino d’utenza” della ricorrente, che nel potenziale sviamento di clientela vedrebbe leso un proprio interesse.
Orbene, è di intuitiva evidenza che l’attività di estrazione (e lavorazione) di inerti, in ragione della forzata localizzazione nei pressi di giacimenti, appunto, di inerti e della destinazione stessa del commercio ad attività edilizie sparse ben oltre il territorio, non trova spazio di diffusione commerciale unicamente nel mercato locale, dovendosi necessariamente confrontare con un mercato più ampio ed esteso, che dovrebbe tuttavia attingere a fonti spazialmente prossime.
Per tale ragione, la coesistenza di attività affine nell’ambito dello stesso territorio comunale, pur in assenza di dimostrazione circa l’effettiva perdita di quote di mercato, può ritenersi radicare ex se posizione differenziata idonea a legittimare l’impugnazione dei titoli edilizi, pur esclusa come sopra detto la ricorrenza del requisito meramente spaziale.
IV. Ammessa la legittimazione della ricorrente alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene comunque il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Occorre invero considerare che l’autorizzazione relativa alla realizzazione della strada e della piazzola per la lavorazione degli inerti risale al 2002 e i relativi lavori sono stati ultimati fin dal dicembre 2004, come da comunicazione in atti (cfr. fascicolo di parte controinteressata).
Ne discende che, fin da tale epoca, la ricorrente aveva conoscenza dell’iniziativa edilizia posta in essere dalla controinteressata, comprensiva della posa in opera di un impianto di lavorazione di inerti e in particolare della realizzazione di vasche di decantazione e del posizionamento di una struttura metallica smontabile (opere comprese nella autorizzazione n.32/2002), oltre che della potenziale lesione arrecata ai suoi interessi, come sopra individuati, giacché il titolo in questione assentiva comunque l’insediamento commerciale concorrente, consentendogli l’avvio dell’attività.
La mancata tempestiva impugnazione dell’autorizzazione del 2002 rende tardiva la proposizione del ricorso, per tale parte irricevibile.
IV.1) Per altro verso, il consolidamento, per tardiva impugnazione, della richiamata autorizzazione del 2002 va venir meno l’interesse della ricorrente all’impugnazione dei successivi titoli edilizi, meramente ampliativi dell’iniziativa già autorizzata.
Invero, considerato che l’attività della concorrente controinteressata resta comunque autorizzata in forza di titoli consolidati, e che, per quanto sopra detto, l’interesse “urbanistico” della ricorrente è qualificato non già dalla “vicinitas” fisica ma dalla cointeressenza nel medesimo mercato territoriale, non vi è dimostrazione alcuna che la trasformazione successiva indotta dai successivi titoli comporti un aggravamento della lesione in ipotesi lamentata.
V. Il ricorso va, per quanto precede, dichiarato in parte irricevibile ed inammissibile per il resto.
VI. Tenuto conto della risalenza del ricorso e della definizione in rito, le spese possono compensarsi sussistendo giuste ragioni, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile in parte e, per il resto, inammissibile.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati: (omissis)

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Mors litis

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it