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TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2008, n. 435

Redazionedi Redazione18 Giugno 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 18 giugno 2008.
Visto il ricorso n. 1587/2007, proposto da CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ECOISTITUTO del VENETO “ALEX LANGER”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CODACONS VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANTONIO CASELLA, DINO VERLATO, VITTORIO RIZZOLI, BENEDETTO ZACCARIA, ANNA XAUSA e ANTONIO STUPIGGIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, Gino Giuliano e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 312/b,

CONTRO

il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Cecilia Ligabue ed Enrico Specchio, con domicilio presso l’Avvocatura regionale del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, 3901,
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
la REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
il CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
l’AGENZIA MILITARE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro tempore,
e nei confronti
degli STATI UNITI D’AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
del COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO, non costituito in giudizio;
della CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
la CMR COOPERATIVA MURATORI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 18 settembre 2007 proposti da CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ECOISTITUTO del VENETO “ALEX LANGER”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CODACONS VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANNA XAUSA, ANTONIO STUPIGGIA, MATTEO SOCCIO, BRUNO BONATO, FRANCESCO SCALZOTTO, FILIPPO MAGNAGUAGNO, GIANCARLO ALBERA e PIETRO CAZZARO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, Gino Giuliano e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 312/b,

contro

la REPUBBLICA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Cecilia Ligabue ed Enrico Specchio, con domicilio presso l’Avvocatura regionale del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, 3901,
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
l’AGENZIA MILITARE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
del COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. AAran CELESTINO COMIS RONCHIN, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. SALVATORE BORDONARO, non costituito in giudizio;
il COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
la DIREZIONE GENERALE dei LAVORI e del DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
degli STATI UNITI D’AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
della CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
della CMR COOPERATIVA MURATORI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
del CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
visti i motivi aggiunti depositati il 29 settembre 2007 proposti da CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ECOISTITUTO del VENETO “ALEX LANGER”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CODACONS VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANTONIO CASELLA, DINO VERLATO, VITTORIO RIZZOLI, BENEDETTO ZACCARIA, ANNA XAUSA, ANTONIO STUPIGGIA, MATTEO SOCCIO, BRUNO BONATO, FRANCESCO SCALZOTTO, FILIPPO MAGNAGUAGNO, GIANCARLO ALBERA e PIETRO CAZZARO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, Gino Giuliano e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 312/b,
contro
la REPUBBLICA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Cecilia Ligabue ed Enrico Specchio, con domicilio presso l’Avvocatura regionale del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, 3901,
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
l’AGENZIA MILITARE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
del COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. AAran CELESTINO COMIS RONCHIN, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. SALVATORE BORDONARO, non costituito in giudizio;
il COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
la DIREZIONE GENERALE dei LAVORI e del DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
e nei confronti
degli STATI UNITI D’AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
della CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
della CMR COOPERATIVA MURATORI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
del CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
visti i motivi aggiunti depositati il 17 giugno 2008: proposti da CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ECOISTITUTO del VENETO “ALEX LANGER”, in persona del legale rappresentante pro tempore, CODACONS VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANTONIO CASELLA, DINO VERLATO, VITTORIO RIZZOLI, BENEDETTO ZACCARIA, ANNA XAUSA, ANTONIO STUPIGGIA, MATTEO SOCCIO, BRUNO BONATO, FRANCESCO SCALZOTTO, FILIPPO MAGNAGUAGNO, GIANCARLO ALBERA e PIETRO CAZZARO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, Gino Giuliano e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 312/b,
contro
la REPUBBLICA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Cecilia Ligabue ed Enrico Specchio, con domicilio presso l’Avvocatura regionale del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, 3901,
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
l’AGENZIA MILITARE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
del COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. AAran CELESTINO COMIS RONCHIN, non costituito in giudizio;
il COMANDANTE ITALIANO di CASERMA, COL. SALVATORE BORDONARO, non costituito in giudizio;
il COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
la DIREZIONE GENERALE dei LAVORI e del DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
e nei confronti
degli STATI UNITI D’AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
della CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
della CMR COOPERATIVA MURATORI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
del CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la sospensione
di documenti inutilmente richiesti (nulla osta del Ministero della Difesa), di cui alla nota ministeriale 18 ottobre 2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti i motivi aggiunti originari ed i successivi proposti in corso di causa;
vista la domanda cautelare presentata dai ricorrenti;
uditi nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 (relatore il Consigliere Franco) l’avv.to Rienzi per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Salmini per il Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’avv.to Zanon per la Regione Veneto;
considerato
a) che, in parziale ottemperanza dell’ordinanza di questa Sezione n. 70/2008, parte ricorrente ha ottenuto il rilascio della determinazione del 17.7.2008, con la quale il D. G. del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei lavori del demanio, autorizza l’insediamento nell’aeroporto Dal Molin, delle “strutture dell’Esercito americano secondo le linee descritte nelle schede sinora presentate per i singoli fabbricati secondo la lista dei progetti in allegato”.
b) che nella medesima determinazione si fa espressa riserva di approvazione del progetto base presentato dall’esercito americano;
c) che si autorizza altresì la pubblicazione e l’avvio del bando di gara per l’affidamento della progettazione dei lavori di realizzazione delle opere, pur in pendenza dell’approvazione del progetto base, previo rispetto di una serie di condizioni espressamente indicate;
d) che, a monte di detta autorizzazione, come si evince per tabulas dai documenti prodotti dalla stessa Avvocatura dello Stato all’odierna udienza camerale, si menziona un “atto di consenso prestato dal Governo Italiano a quello degli Stati Uniti d’America ( omissis )… espresso verbalmente nelle forme e sedi istituzionali”, del che non è dato riscontrare alcuna traccia documentale di supporto;
e) che tale atto di consenso, che pertanto risulta espresso soltanto oralmente, appare estraneo ad ogni regola inerente alla attività amministrativa e assolutamente extra ordinem, tale da non essere assolutamente compatibile con l’importanza della materia trattata e con i principi tradizionali del diritto amministrativo e delle norme sul procedimento, in base ai quali ogni determinazione deve essere emanata con atto formale e comunque per iscritto.
Considerato altresì che, nella presente fattispecie, l’assenso del Governo italiano risulta essere stato formulato, del tutto impropriamente, da un dirigente del Ministero della Difesa, al di fuori di qualsiasi possibile imputazione di competenze e di responsabilità ad esso ascrivibili in relazione all’altissimo rilievo della materia;
che, sia pure ad una delibazione sommaria, oltre ai predetti, sussistono numerosi altri profili di illegittimità del procedimento svolto, alla luce della normativa nazionale ed altresì europea, profili, questi, emersi dalla documentazione acquisita, sia nelle precedenti fasi di giudizio sia a seguito di ordinanze di rilascio di documenti nell’esercizio di diritto di accesso e che hanno evidenziato come l’autorizzazione sia stata rilasciata non solo per quanto riguarda l’insediamento delle nuove strutture della base militare, ma anche per la realizzazione delle relative opere , senza procedere alla verifica ex ante, del rispetto delle condizioni esplicitamente apposte;
Rilevato altresì che è stata contestualmente autorizzata la pubblicazione del bando di gara, peraltro attualmente già esperito, (per quanto riferito dalle parti) senza che consti il rispetto delle normative europee ed italiane in materia di procedure ad evidenza pubblica per la assegnazione di commesse pubbliche e comunque senza alcuna giustificazione circa la praticabilità di legittime deroghe in ricorrenza dei necessari presupposti.
Considerato che, per disposizione del commissario straordinario On. Costa, era stata prevista come condizione la redazione di un progetto alternativo relativo in particolare agli accessi alla base, del che non è riscontabile alcuna menzione nella autorizzazione;
che, per quanto detto, sussistono gravi dubbi – come affermato dalla ricorrente – circa la conferenza e la riferibilità della VINCA rilasciata dalla Regione;
che il pregiudizio lamentato appare configurabile anche in ordine all’impatto del consistente insediamento (e della connessa antropizzazione) sulla situazione ambientale, del traffico, dell’incremento dell’inquinamento e in ordine al rischio di danneggiamento ed alterazione delle falde acquifere.
Considerato infine che manca ogni riscontro di avvenuta consultazione della popolazione interessata secondo il disposto del ” memorandum ” depositato in atti;
che riservata ogni determinazione circa la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, appare opportuno – allo stato – sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, inibendo nei confronti di chicchessia l’inizio di ogni attività diretta a realizzare l’intervento e ciò sotto l’intervento ed il controllo degli organi del Comune di Vicenza competenti in materia di edilizia ed urbanistica.
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione nei sensi di cui in motivazione
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, lì 18 giugno 2008.
Il Presidente l’Estensore
Depositata in data 18 giugno 2008.

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