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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Amministrativo Enti locali
Amministrativo Enti locali Sentenze

TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 478

Redazionedi Redazione6 Luglio 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO
L’attuale ricorrente riferisce di essere proprietario di un terreno con edificio sito nel Comune di Cappelle sul Tavo, che con la deliberazione consiliare 29 giugno 2003, n. 14, di adozione del nuovo P.R.G., era stato inserito in parte in zona agricola (E1), in parte in zona di conservazione e riqualificazione (A1) ed in parte era stata vincolata a parcheggio.
Riferisce di avere presentato un’osservazione con la quale aveva chiesto l’eliminazione della zona a parcheggio ed il recupero della volumetria in caso di demolizione e ricostruzione. Con deliberazione consiliare 31 gennaio 2004, n. 13, tale osservazione (recante il n. 62) è stata parzialmente accolta con “l’inserimento dell’edificio nell’ambito della ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, così come normata dal punto C2 dell’art. 18 delle N.T.A. con la prescrizione della cessione dell’area di sosta e di un passaggio pedonale non inferiore a mt. 4 per l’intera lunghezza del lotto tale da realizzare … un importante tratto di connessione con il centro urbano e nello stesso tempo mantenere aperta una visuale sul paesaggio”.
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale 7 aprile 2004, n. 11, di approvazione del nuovo P.R.G. nella parte relativa all’area di sua proprietà.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità ed ingiustizia manifeste per trattamento disparitario e per sviamento.
Avendo l’Amministrazione consentito per il solo fabbricato la modifica della sagoma, con assoggettamento della restante area alla originaria destinazione A1, il ricorrente non potrebbe sfruttare i parametri di cui alla categoria di intervento C2, per cui la scelta pianificatoria effettuata sarebbe illogica.
2) Violazione dell’art. 11 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 e di ogni norma o principio in materia di pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per errore sui presupposti.
Avendo l’accoglimento dell’osservazione per la parte relativa alla cessione di un passaggio pedonale comportato una variazione sostanziale del piano adottato, doveva procedersi ad una nuova pubblicazione e riapprovazione del piano.
3) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e di ogni norma o principio in materia di reiezione delle osservazioni.
Il sostanziale rigetto dell’osservazione presentata è priva di adeguata motivazione.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Cappelle sul Tavo 27 novembre 2008, n. 36, di approvazione di una variante alle N.T.A. del predetto P.R.G., nella parte in cui è stata confermata la precedente zonizzazione, deducendo le stesse censure sopra ricordate.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 21 maggio 2009.
Il Comune di Cappelle sul Tavo si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 23 maggio 2009 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente, proprietario di un terreno sito nel Comune di Cappelle sul Tavo, è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale 7 aprile 2004, n. 11, di approvazione del nuovo P.R.G. nella parte relativa a tale area; tale piano, invero, ha incluso una parte del terreno in zona agricola (E1) ed altra in parte in zona di conservazione e riqualificazione (A1), mentre altra parte del terreno è stata poi vincolata ad area di sosta ed a passaggio pedonale.
Ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale di Cappelle sul Tavo 27 novembre 2008, n. 36, di approvazione di una variante alle N.T.A. del predetto P.R.G., nella parte in cui era stata confermata la precedente zonizzazione.
Era, invero, accaduto che con la deliberazione consiliare 29 giugno 2003, n. 14, di adozione del nuovo P.R.G., l’area di proprietà del ricorrente era stato inserita in parte in zona agricola (E1), in parte in zona di conservazione e riqualificazione (A1) ed in parte era stata vincolata a parcheggio. L’istante aveva presentato un’osservazione con la quale aveva chiesto l’eliminazione della zona a parcheggio ed il recupero della volumetria in caso di demolizione e ricostruzione, ma con deliberazione consiliare 31 gennaio 2004, n. 13, tale osservazione (recante il n. 62) era stata parzialmente accolta con “l’inserimento dell’edificio nell’ambito della ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, così come normata dal punto C2 dell’art. 18 delle N.T.A. con la prescrizione della cessione dell’area di sosta e di un passaggio pedonale non inferiore a mt. 4 per l’intera lunghezza del lotto tale da realizzare … un importante tratto di connessione con il centro urbano e nello stesso tempo mantenere aperta una visuale sul paesaggio”.
Con il ricorso l’interessato ha censurato la legittimità di tale piano, deducendo nella sostanza le seguenti doglianze:
a) che la predetta scelta pianificatoria sarebbe illogica, dal momento che era stata consentita la modifica della sagoma per il solo fabbricato, con assoggettamento della restante area alla originaria destinazione A1; per cui non potrebbero essere sfruttati i parametri di cui alla categoria di intervento C2 (primo motivo);
b) che, avendo l’accoglimento dell’osservazione per la parte relativa alla cessione di un passaggio pedonale comportato una variazione sostanziale del piano adottato, doveva procedersi ad una nuova pubblicazione e riapprovazione del piano (secondo motivo);
c) che il sostanziale rigetto dell’osservazione presentata era privo di adeguata motivazione (terzo motivo).
Tali censure, ad avviso del Collegio, non sono fondate.
2. – Va al riguardo premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa di recente più volte ribadito anche da questo Tribunale, le scelte effettuate dalla Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico discrezionale seguiti per l’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del P.R.G., salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni. Cioè nell’emanare nuove previsioni urbanistiche, l’Amministrazione ha l’onere di fornire una specifica motivazione sulla destinazione di singole zone solo quando tale destinazione incida, in senso peggiorativo, su situazioni meritevoli di particolari considerazioni o per la singolarità del sacrificio imposto al privato o per la preesistenza di legittime aspettative in quest’ultimo ingenerate (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4712).
Deve, inoltre, ricordarsi che la stessa giurisprudenza ha anche costantemente affermato che le scelte effettuate dall’Amministrazione all’atto dell’approvazione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto in via generale al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo a meno che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. L’Amministrazione comunale, invero, fruisce di un’ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le scelte effettuate non sono sindacabili da questo Giudice, salvo che tali scelte risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.
Quanto, poi, alle osservazioni presentate dai privati, va ricordato che tali osservazioni non costituiscono un vero e proprio mezzo di gravame (da decidere secondo la regola della puntuale corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.), ma piuttosto una semplice forma di collaborazione procedimentale; da ciò si è fatta derivare la conclusione che il loro rigetto non richiede una analitica motivazione, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (cfr, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1652).
3. Ciò posto e così definiti i limiti entro il quale può essere sindacata la scelta pianificatoria ora all’esame, il Collegio è dell’avviso che siano di certo inammissibili le censure con le quali l’istante ha contestato nel merito la scelta pianificatoria ora all’esame.
Mentre appare priva di pregio la censura dedotta con il terzo motivo, dal momento che come già sopra si è detto il rigetto (o meglio, il parziale accoglimento) di un’osservazione non deve essere sorretto da una specifica ed analitica motivazione.
Quanto, poi, alla censura dedotta con il secondo motivo, va osservato che, come è noto, nelle ipotesi di accoglimento delle osservazioni presentate dai privati la ripubblicazione del piano regolatore adottato dal Comune è necessaria solo nel caso in cui sia stata effettuata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedevano alla sua impostazione (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477), mentre non sembra di certo che nella specie l’innovazione introdotta, anche per la sua portata limitata all’area di proprietà del ricorrente, sia di una portata tale da stravolgere le caratteristiche del piano adottato.
Per cui non avrebbe dovuto procedersi ad una nuova pubblicazione del piano.
4. – Rimane, per concludere, da esaminare il primo motivo di gravame, con il quale è stata ipotizzata la illogicità della disciplina di piano relativa all’area di proprietà del ricorrente in quanto, a seguito della predetta parziale accoglimento dell’osservazione presentata, il ricorrente non potrebbe sfruttare i parametri di cui alla categoria di intervento C2, dal momento che l’Amministrazione aveva consentito la modifica della sagoma per il solo fabbricato, con assoggettamento della restante area alla originaria destinazione A1.
Tale censura – così come puntualmente precisato dal Comune nei suoi scritti difensivi – deriva in realtà da un’erronea lettura ed da una inesatta interpretazione della disciplina applicabile all’area in questione.
Infatti, con l’accoglimento dell’osservazione presentata (relativa non al solo fabbricato, ma all’intera area di proprietà) si è inteso consentire al ricorrente di realizzare gli interventi classificati C2 (cioè la ristrutturazione del fabbricato esistente con demolizione e ricostruzione con sagoma e collocazione diversa) con riferimento a tutta l’area in questione; per cui il ricorrente, contrariamente a quanto ipotizzato con il motivo in esame, può legittimamente demolire il fabbricato esistente e ricostruirlo in altra collocazione all’interno del lotto in questione, utilizzando la relativa potenzialità edificatoria, sempre ove ceda alcuni porzioni di terreno per i fini sopra ricordati.
Tale scelta pianificatoria, così come correttamente precisata, non sembra, pertanto, illogica.
5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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