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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Diritto urbanistico Edilizia
Diritto urbanistico Edilizia Sentenze

TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 486

Redazionedi Redazione6 Luglio 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

Il signor B. F. , titolare del permesso di costruire n.32 del 27/7/2006 rilasciato dal Comune di Guardiagrele ai fini della ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione, ha presentato in data 11/9/2007 richiesta di variante in corso d’opera relativa al permesso stesso per attuare alcune modifiche progettuali, quali la realizzazione di vano ascensore e torrino d’ispezione, mutamento dell’altezza della gronda nel sottotetto, nel lato prospiciente l’edificio scolastico, e la realizzazione sul tetto di 18 finestre tipo Velux.
Sono seguiti, in data 5/11/2007, i rilievi e la richiesta di chiarimenti espressi dal dirigente comunale.
L’interessato, con istanza del 26/2/2008, ha quindi chiesto variante in corso d’opera a sanatoria, avente ad oggetto tra l’altro l’inserimento dell’ascensore e la connessa modifica del vano scala interno, la realizzazione di un torrino d’ispezione, nonché la modifica dell’altezza di impostazione della falda del tetto sul lato della scuola.
Il Comune, ordinata la sospensione dei lavori, in data 27/3/2008 ha invitato l’istante a precisare la conformità del progetto rispetto al piano particolareggiato del centro storico in relazione alla costruzione del vano ascensore oltre i due piani consentiti, all’incremento di altezza sul vicolo in cui sorge la scuola rispetto ai due piani consentiti, alla realizzazione del terrazzo verso valle.
Nonostante la nota di chiarimenti del deducente, il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, cui il signor B. F. ha replicato.
Quest’ultimo, con nuova domanda di sanatoria edilizia presentata il 27/8/2008 in sostituzione della precedente, ha chiesto l’assenso dell’Ente in riferimento all’inserimento dell’ascensore con conseguente spostamento della scala interna e realizzazione del torrino d’ispezione, la riduzione del tetto al primo piano, la modifica di altezza sul lato scuola, la realizzazione di balcone unico al piano terra e la modifica dei balconi del primo piano, la modifica di posizionamento e dimensionamento delle finestre dei prospetti, la modifica delle tramezzature interne.
Sono seguiti il nuovo atto preannunciante il diniego, ex art.10 bis della legge n.241/1990, il diniego (datato 28/11/2008) del permesso chiesto in data 26/2/2008, il diniego (datato 15/1/2009) del permesso chiesto il 27/8/2008 e l’ordinanza di demolizione del 15/1/2009. Il primo diniego è motivato adducendo l’eccessiva altezza sul lato scuola, la variazione d’ingombro della sagoma comportante maggiore volumetria non conforme con la tavola 5.9.1 e con l’art.13 delle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico, la difformità del torrino vano ascensore (nella parte eccedente l’extracorsa dell’ascensore stesso) rispetto alla tavola 5.7.2 del P.P., la non ammissibilità, per estensione di superficie, delle aperture nel sottotetto; la motivazione del secondo diniego è invece incentrata sull’eccessiva altezza del fabbricato sul lato verso la scuola e sull’inammissibilità del torrino vano ascensore nella parte eccedente l’extracorsa dell’ascensore al servizio dei due piani abitabili.
Avverso tali provvedimenti i ricorrenti sono insorti deducendo:
1) eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle norme asseritamente violate, nonché per illogicità e ingiustizia manifesta;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 della L.R.n.52/1989, nonché dell’art.37 delle disposizioni particolari della disciplina urbanistica del P.R.G.; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e illogicità ed ingiustizia manifeste;
3) illegittimità dell’ordine di demolizione per eccesso di potere ed illegittimità derivata; violazione delle norme tecniche urbanistiche ed edilizie; carenza di motivazione; difetto dei presupposti; travisamento; contraddittorietà; illogicità e ingiustizia manifeste; illegittimità anche dei dinieghi impugnati;
4) eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria in relazione alla misura demolitoria; difetto dei presupposti; illogicità e ingiustizia manifeste; violazione dell’art.34 del d.p.r. n. 380/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Guardiagrele.
Con ordinanza n.64 del 6 marzo 2009 è stata accolta l’istanza cautelare limitatamente all’impugnata ordinanza di demolizione.
All’udienza del 18 giugno 2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La prima censura è incentrata sulla carenza di motivazione.
Il rilievo non ha alcun pregio.
Gli impugnati dinieghi specificano, oltre ai presupposti di fatto, quali siano le norme del piano regolatore e del piano particolareggiato incompatibili con gli interventi edilizi, e puntualizzano per quali aspetti l’opera intrapresa sia preclusa dalle norme stesse.
Il Comune ha quindi dato comprensibile spiegazione dell’iter logico, in fatto e diritto, posto a fondamento delle contestate determinazioni.
Con la seconda doglianza i ricorrenti sostengono che la modifica dell’altezza dell’edificio, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.52/1989, non è variazione essenziale, al pari dell’ascensore e del torrino, costituente vano tecnico.
Il motivo non può essere accolto.
L’incremento dell’altezza dell’edificio sul lato verso la scuola e la modifica della sagoma del medesimo causata dalla realizzazione del torrino (quest’ultima non giustificata, come emergerà nella trattazione della successiva censura, dal piano particolareggiato del centro storico), costituiscono variazione essenziale del progetto originariamente assentito, ai sensi dell’art.32, comma 1, lettere “c” e “d”, del d.p.r. n.380/2001, trattandosi nell’insieme di modifiche sostanziali della conformazione, ovvero rilevando l’alterazione dei precedenti parametri urbanistico edilizi e delle caratteristiche dell’intervento a suo tempo assentite.
In particolare, la realizzazione di un torrino che supera in altezza il tetto dell’edificio collide con una precisa disposizione contenuta nel piano particolareggiato del centro storico (tavola 5.7.2), la quale non consente modifiche in altezza per il contenimento dell’impianto di ascensore, dettando un parametro edilizio rilevante per la salvaguardia dell’ordinato assetto del centro storico, parametro rispettato nel progetto originario e modificato sostanzialmente in fase di attuazione dell’opera, la quale è sussumibile per tale aspetto nell’ambito di previsione dell’art.32, comma 1, lettera “c”, del d.p.r. n.380/2001.
Con la terza censura i ricorrenti deducono che l’altezza dell’edificio, sul lato verso la scuola, è conforme alle statuizioni del piano particolareggiato e del P.R.G. dovendosi tenere conto del tessuto edilizio circostante, compreso l’edificio scolastico; aggiungono che il vano ascensore ed il torrino, destinato ad ospitare le scale di accesso ed il macchinario elevatore dell’ascensore stesso, sono conformi alle prescrizioni del piano particolareggiato ed alle norme di attuazione.
La prima parte della censura è fondata.
I provvedimenti impugnati precisano che la maggiore altezza del fronte del fabbricato sul vicolo “scuola Cavalieri” deve essere valutata in riferimento ai due piani consentiti ed alle altezze dei fabbricati del tessuto edilizio circostante fatta eccezione per il vicino edificio scolastico, il quale secondo il Comune non va considerato, trattandosi di costruzione a destinazione speciale e di emergenza architettonica. È sulla base di tale premessa che l’amministrazione ritiene che l’elevazione realizzata collida con la tavola 5.3 e con l’art.13 delle NTA del piano particolareggiato.
Orbene, il citato art.13 prevede che l’altezza massima sia espressa in numero di piani utili, intendendo come piano utile quello di altezza non inferiore a metri 2,70 e non superiore a quella massima presente all’interno dell’edificio oggetto d’intervento o degli edifici attigui all’area da edificare, tra i quali rientra legittimamente la scuola “Cavalieri”; infatti nessuna norma o prescrizione qualifica la stessa come edificio speciale e la esclude dai possibili parametri di riferimento per il calcolo dell’altezza dell’edificio in oggetto. Né il Comune, in assenza di una precisa disposizione dello strumento urbanistico al riguardo, può escludere l’edificio scolastico dal tessuto edilizio contiguo alla proprietà dei ricorrenti sulla base di un’inedita qualificazione dello stesso come struttura a sé stante.
L’Ente ha omesso di valutare non solo la presenza dell’edificio scolastico, ma anche la larghezza del vicolo contiguo ad esso e all’immobile dei ricorrenti, ancorché la dimensione della strada incida, in virtù della tavola 5.3 del piano particolareggiato del centro storico, sul calcolo dell’altezza massima assentibile.
È invece infondata la parte della doglianza relativa al torrino ed agli elementi in esso contenuti.
Ciò in quanto la tavola 5.7.2 del piano particolareggiato, per evidenti ragioni di estetica urbana particolarmente sentite nei centri storici, limita espressamente la possibilità di installare l’impianto dell’ascensore all’interno della sagoma di piano o all’esterno in spazi privati chiusi (corti o giardini), come evidenziato nei provvedimenti di diniego.
Il Comune vuole quindi evitare che l’installazione dell’ascensore o l’approntamento di vani tecnici si risolva nella modifica della conformazione dell’edificio che, come quella in argomento, sia visibile dalla strada pubblica.
Non depone in senso contrario l’art.37 delle disposizioni del P.R.G., che esclude dai limiti di altezza i volumi tecnici, in quanto per il centro storico prevale, quale norma speciale, la statuizione contenuta nella tavola 5.7.2 del piano particolareggiato.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che l’ordinanza demolitoria è priva di motivazione circa l’interesse pubblico perseguito e che non è stata preceduta dall’accertamento dell’eventuale pregiudizio che l’eliminazione della porzione abusiva potrebbe cagionare alla parte della struttura legittimamente realizzata; aggiunge che il Comune non ha valutato la possibilità alternativa di applicare la sanzione pecuniaria.
L’assunto non è condivisibile.
La sanzione demolitoria costituisce provvedimento dovuto, avendo il legislatore imposto la repressione degli abusi edilizi, senza che residui, in fattispecie del tipo di quella in esame, la possibilità di derogare alla scelta sanzionatoria sulla base di un interesse pubblico alla conservazione dell’opera.
Invero secondo il costante orientamento giurisprudenziale l’ordine di demolire l’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’accertata abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, fatta salva la sola ipotesi, non sussistente nel caso di specie, del lungo tempo trascorso dalla commissione dell’illecito (Cons.Stato, IV, 6/6/2008, n.2705; TAR Campania, Napoli, VI, 25/2/2009, n.1100; TAR Liguria, I, 21/4/2009, n.779).
Né è prospettabile una sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria, o la necessità per l’Ente di vagliare se la disposta rimozione pregiudichi la parte dell’edificio conforme al titolo edilizio.
Infatti l’impugnata ordinanza è stata emessa a fronte di variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, ovvero in applicazione dell’art.31 del d.p.r. n.380/2001, il quale non lascia spazio alcuno alla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
In conclusione, il ricorso va accolto, quanto alla domanda di annullamento, in relazione alla parte dei provvedimenti impugnati riferita “alla maggiore altezza del fronte del fabbricato sul vicolo scuola Cavalieri”, mentre deve essere respinto per il resto.
La richiesta risarcitoria deve invece essere respinta, non essendo stato fornito alcun principio di prova circa il pregiudizio prodotto dagli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone quanto appresso:
in parte lo accoglie e in parte lo respinge quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte riferita alla maggiore altezza del fronte del fabbricato sul vicolo scuola Cavalieri;
respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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