SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2009, proposto da xxxxx, quale titolare del “Bar xxxx”, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Sandirocco e Francesca Cecamore, con domicilio eletto presso il loro studio in Pescara, via Roma n. 27;
contro
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ufficio Regionale, sedi di Ancona e Pescara, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata per legge in L’Aquila, via Portici S. Berardino;
per l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza del ricorrente per il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio nel proprio esercizio commerciale denominato “Bar Casper”;
nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione resistente di accogliere la suddetta istanza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 24/1/2008 il ricorrente ha presentato all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, presso l’ufficio regionale di Pescara, domanda di rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio nel proprio esercizio commerciale “Bar xxxx” situato a Pescara.
Il giorno 30/7/2008 la predetta amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, sull’assunto che l’esercizio proposto non effettuerebbe orari prolungati rispetto alle rivendite.
Con lettera del 6/8/2008 l’istante ha replicato precisando che l’esercizio commerciale svolge invece orari prolungati di apertura rispetto alle altre rivendite.
È seguito, in data 30/10/2008, il sopralluogo degli ispettori dell’Ente, il quale il giorno 22/1/2009, su diffida dell’interessato, ha annunciato l’imminente adozione del provvedimento finale.
A seguito di ulteriore diffida l’amministrazione, con nota del 2/2/2009, ha comunicato di avere avviato il giorno 30/1/2009 l’istruttoria, con acquisizione dei necessari pareri della Guardia di finanza e delle Associazioni di categoria.
In data 6/2/2009 la Guardia di finanza ha espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda.
Ciò posto, essendo decorsi i 320 giorni previsti dal punto 458 dell’allegato al D.M. n. 678/1994, il ricorrente è insorto avverso il silenzio dell’amministrazione deducendo:
violazione del combinato disposto dell’art. 458 dell’allegato al D.M. n. 678/1994 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990; ingiustificata, immotivata e illegittima omessa pronuncia della P.A..
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2009 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio osserva che a fronte di istanza presentata nel gennaio 2008 l’Ente non ha ancora concluso il procedimento.
Né può assimilarsi ad una determinazione finale la nota del 30/7/2008, con la quale è stata preannunciata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, la volontà di non rilasciare il patentino richiesto, giacché trattasi di atto endoprocedimentale finalizzato a sollecitare il contraddittorio della parte interessata su determinati aspetti della pratica autorizzatoria.
Ed infatti ad esito di tale nota il deducente ha fornito precisazioni che hanno indotto l’amministrazione ad approfondire, nell’ambito del procedimento pendente, l’attività istruttoria.
Quest’ultima, tuttavia, non si è conclusa entro il termine di 320 giorni imposto dall’art. 458 dell’allegato del D.M. n. 678/1994, termine che decorre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, dalla data di presentazione della domanda.
È quindi ingiustificata la mancata adozione di una determinazione conclusiva del procedimento, con la conseguenza che va accolta la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Ente.
Non può invece essere accolta la richiesta della declaratoria dell’obbligo di rilasciare il patentino chiesto dall’esponente. Infatti il giudice può spingersi fino alla valutazione del merito della pretesa non semplicemente quando l’Ente debba porre in essere un’attività vincolata, ma unicamente nel caso in cui, in presenza di attività vincolata, la fondatezza della pretesa stessa risulti con immediata evidenza (ex multis: TAR Campania, Salerno, II, 24/3/2009, n. 1064); al contrario, ai fini del rilascio del patentino per la vendita dei generi di monopolio l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto (Cons. Stato, IV, 14/10/2008, n. 4892; idem, 22/6/2006, n. 3965; TAR Campania, Napoli, III, 6/11/2007, n. 10687), inoltre nel caso in esame non emergono elementi palesanti ictu oculi l’ineluttabilità del rilascio del titolo richiesto.
In conclusione, il ricorso va in parte accolto (laddove ha ad oggetto la domanda di accertare l’illegittimità del silenzio dell’Ente), ed in parte respinto (in relazione alla domanda di dichiarare l’obbligo di accogliere l’istanza).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 con l’intervento dei Magistrati: (omissis)