FATTO
Il ricorrente, cittadino albanese, impugna gli atti meglio in epigrafe individuati, recanti rigetto di istanza di regolarizzazione.
Espone di essere giunto in Italia fin dal 1991 e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; in data 9.1.1999 gli veniva nondimeno notificato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno perché indagato per spaccio di stupefacenti; a seguito di successivi controlli, veniva emesso nei suoi confronti decreto di espulsione in data 26.7.2000 eseguito solo in data 31.1.2002 con accompagnamento alla frontiera; rientrava nel territorio nazionale riprendendo la sua attività lavorativa; il suo datore di lavoro presentava istanza di regolarizzazione in data 1.10.2002, che veniva respinta con il decreto impugnato, mai notificato al ricorrente, che nel frattempo aveva contratto matrimonio; in data 21.1.2004 veniva emesso decreto di espulsione, notificato solo il 15.6.2006, data in cui il ricorrente veniva a conoscenza del diniego di regolarizzazione.
Da qui il ricorso che deduce:
1) Sulla conoscibilità dell’atto e sul termine per ricorrere: Violazione di legge, dell’art. 2, comma 1, art.6, comma 1, lett. d), art. 7, comma 1, art 8, comma 4, L. 241/90 – Principi di correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa: il provvedimento di diniego doveva essere notificato anche al lavoratore, sul quale ricadono gli effetti negativi ed al quale era stato inviata la comunicazione di avvio del procedimento; la data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato deve farsi risalire a quella della notifica del decreto di espulsione, e cioè al 15.6.2006;
2) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lett. c) della L.9.10.2002, n.222, in relazione agli artt. 27, comma 2, della Costituzione – Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione – contrasto normativo: l’istanza di regolarizzazione è stata rigettata sul rilievo che il ricorrente era stato denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in violazione del principio sancito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione che ritiene colpevole l’imputato solo all’esito della condanna definitiva; in ogni caso l’eventuale condanna penale deve essere considerata unitamente alle altre circostanze come parte del complessivo giudizio di pericolosità sociale;
3) Illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 8, lett. a), L. 9.10.2002, n.222 in relazione agli artt. 3, 13 e 35 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza istruttoria – difetto di motivazione – contrasto normativo: il diniego è motivato sulla circostanza che il ricorrente era stato destinatario di un’espulsione con accompagnamento alla frontiera pur se non eseguita; la disposizione va tuttavia coordinata con le norme in tema di soggiorno e in tali termini la pregressa espulsione non può essere considerata ostativa alla regolarizzazione, dovendosi comunque considerare la possibilità di revoca della precedente espulsione;
4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria – mancata verifica delle condizioni di inserimento sociale – contrasto con l’art. 2 e l’art. 4 della Costituzione: la Prefettura ha rigettato l’istanza di regolarizzazione solo sulla scorta del parere contrario emesso dalla Questura di Teramo, in assenza di ulteriore istruttoria e senza considerare gli apporti collaborativi forniti dal sig. Ragni Luca, datore di lavoro dello straniero, in ogni caso senza considerare nel complesso la personalità dello straniero; 5) Eccesso di potere per travisamento ed erronea applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n.286/1998, in relazione all’art. 1, comma 8, lett. A) L. n.222/2002: la disposizione richiamata consente l’esame di elementi sopravvenuti atti a rivalutare la personalità dello straniero e tali da consentire la sanabilità di situazioni irregolari, non affatto valutate nel caso di specie.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, stante la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Il TAR adito respingeva l’istanza cautelare.
All’esito della pubblica udienza del 14 luglio 2010, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorrente impugna gli atti con i quali è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione di lavoro irregolare sul presupposto di una pregressa espulsione con accompagnamento alla frontiera.
In via di fatto occorre precisare che il ricorrente, in esecuzione del decreto di espulsione del 26.7.2000 del Prefetto di Teramo, è stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato alla frontiera di Ancona in data 31.1.2002 (cfr. allegati documentali in produzione di parte resistente); in seguito è rientrato irregolarmente in Italia.
Su istanza di regolarizzazione di lavoro irregolare inoltrata del signor Ragni Luca, previa comunicazione di avvio del procedimento di respingimento in data 4.6.2003 (in produzione resistente), l’Amministrazione emanava l’impugnato diniego.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il ricorso risulta ammissibile, non essendo in atti prova della conoscenza del provvedimento impugnato in epoca precedente la notifica del decreto di espulsione che data al 2006, il diniego dell’istanza di regolarizzazione è motivato alla stregua del preciso disposto di cui all’art.1, comma 8, lett. A), legge 222/2002 che sancisce che non possa procedersi alla regolarizzazione lavorativa dei cittadini stranieri “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca…non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario…risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 e successive modificazioni”.
Tale disposizione, che comporta una rilevante eccezione alla possibilità di sanatoria della posizione irregolare degli stranieri, ha superato il vaglio della corte costituzionale che, con sentenza 17-26 maggio 2006, ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di escludere la legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari colpiti dal provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, nonché, ove si fosse prevista la possibilità di regolarizzazione anche di posizioni del tipo di quella prospettata dal ricorrente, della complessiva irragionevolezza di trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi.
Dalla predetta sentenza emerge dunque che l’immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero che sia poi rientrato in Italia irregolarmente, è stato assunto dal legislatore quale atteggiamento, mostrato dal cittadino extracomunitario, non meritevole di attenzione ai fini della richiesta di regolarizzazione.
Né, occorre osservare, risulta disposta la revoca della pregressa espulsione.
Alla luce di quanto precede, emerge la palese infondatezza dei motivi sollevati, incentrati sulla pretesa illegittimità costituzionale del disposto regolante il diniego di regolarizzazione per gli stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento pregresso di espulsione con accompagnamento alla frontiera eseguito e sul difetto di istruttoria che, si assume, infondatamente, doveroso con riguardo alle eventuali circostanze sopravvenute, che in ogni caso non possono, per quanto sopra detto, giammai elidere il fatto oggettivo dell’intervenuta espulsione pregressa con accompagnamento alla frontiera.
Sotto altro profilo, la possibilità di revoca della pregressa espulsione è espressamente esclusa proprio nel caso di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera.
Il ricorso va pertanto complessivamente respinto perché infondato.
Le spese possono compensarsi tenuto principalmente conto della natura della causa e della risalenza del ricorso, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati: (omissis)
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato.
Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it