SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 794 del 2009, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dall’avv. Micaela Rossi, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
del decreto prefettizio prot. 36/2009/GG/brea 1 bis in data 5 giugno 2009, avente ad oggetto il rigetto di istanza volta all’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di tutti gli atti connessi tra cui eventuale nuovo provvedimento successivo di diniego di approvazione della nomina con conseguente ammissione con riserva alla frequenza del corso di formazione e qualificazione professionale per guardie particolari giurate e dai relativi esami finali che si svolgeranno nel mese di settembre 2009;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 agosto 2009 R. A. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di Genova aveva respinto la sua istanza per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, in conseguenza dell’esistenza a suo carico di una denuncia per i reati di minacce e violenza privata, un’ulteriore segnalazione per minaccia e la richiesta di intervento all’Ufficio di P.S. per sedare una lite con la consorte.
Esponeva infatti il ricorrente di aver già prestato nel passato mansioni di addetto alla sicurezza a bordo di navi e di essersi rivolto ad altra ditta per servizi di portierato, venendo per questo inserito nel programma operativo di accesso al corso di qualificazione professionale per guardia giurata, superando le prove selettive, ma trovandosi poi nell’impossibilità di superare gli esami finali il provvedimento ora impugnato per i seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 138 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dalla circolare ministeriale 30 ottobre 1996 n. 559/C.17634.12982(23). Difetto assoluto di presupposti legittimanti. In buona sostanza le norme in rubrica prevedono che tra i requisiti che devono possedere le guardie giurate vi sia il non aver riportato condanne per delitti ed essere persona di ottima condotta politica e morale; la circolare citata indica nello specifico le ipotesi in cui si può dubitare dell’affidabilità dei richiedenti e si possa ritenere mancante la buona condotta, tra questi persone che non possono ricoprire cariche presso enti locali, recidivi sottoposti a misure di sicurezza, mentre il ricorrente ha in corso solo un procedimento penale dinanzi al giudice di pace per una banale lite con il vicino.
2.Violazione e falsa applicazione degli artt. … R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Difetto di istruttoria e di motivazione. Il diniego impugnato è stato emesso sulla base di una denuncia per minaccia risalente al 2004 due segnalazioni che non hanno dato origine ad alcun procedimento penale. Quindi il provvedimento non è basato su quella congrua istruttoria e su quella convincente motivazione che possono evidenziare i probabili abusi che una persona potrebbe realizzare. Le denunce di privati all’autorità giudiziaria non possono giustificare un giudizio di oggettiva e concreta inaffidabilità conseguente ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego. Il diniego deve collegarsi a fatti e circostanze gravi e reiterate, le quali possono incidere sul rilascio della licenza di polizia e deve riportare una motivazione dalla quale si accerti la sconsigliabilità del possesso della qualifica di guardia giurata.
L’A. concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 310 del 27 agosto 2009 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare proposta, ammettendo con riserva il ricorrente al corso di qualificazione ed alle sue prove finali.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con i due motivi sollevati il ricorrente A. sostiene l’illegittimità del provvedimento del Prefetto di Genova, in quanto da un lato non gli si poteva negare l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata perché mai condannato per delitto o sottoposto a misure di sicurezza personale, ma solamente interessato da un procedimento penale dinanzi ai giudici di pace per una banale lite con un vicino – quindi non essendogli contestabile la mancanza del requisito della buona condotta – e dall’altro perché lo stesso provvedimento non richiamava comunque fatti che potessero essere realmente ostativi all’approvazione della nomina ed era quindi privo di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Per ordine logico va dapprima sgombrato il campo dal secondo motivo, con il quale il ricorrente censura il rigetto della domanda di approvazione della sua nomina a guardia particolare giurata di difetto di istruttoria e di motivazione.
Le premesse del decreto prefettizio riportano infatti i tre accadimenti dei quali, si deve sottolineare, l’A. non contesta l’esistenza, ma solamente il fatto che due di essi non abbiano dato seguito a procedimenti penali.
Questi sono una denuncia per minacce e violenza privata sporta in seguito ad uno sfratto arbitrario, accompagnato da minacce verbali ed esercizio della forza sulle cose, da una notizia di reato all’autorità giudiziaria per minacce da parte dell’A. ad un collega a suo dire responsabile di una sanzione disciplinare irrogatagli ed infine di una segnalazione di intervento di una volante della Polizia, intervento richiesto da condomini, a causa delle forti urla tra l’A. e la moglie convivente.
È evidente come il provvedimento sia assistito dalla necessaria motivazione, in quanto sono stati richiamati gli elementi in possesso delle forze dell’ordine concernenti il ricorrente; è altrettanto evidente che la Prefettura abbia svolto un’attenta istruttoria sul personalità del ricorrente, giungendo a conclusioni del tutto coerenti.
Il Collegio, in linea con una giurisprudenza del tutto maggioritaria, ritiene che la P.A. potesse legittimamente negare l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata anche in assenza di sentenze definitive del giudice penale ed in presenza di una serie di riscontri su comportamenti sociali immeritevoli, dai quali si possa desumere l’inattitudine e l’inaffidabilità di un soggetto ad esercitare mansioni delicate che richiedono anche l’uso delle armi.
È innegabile che tra le ragioni normative che impediscono l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata risiede anche quella “buona condotta” prescritta dall’art. 138 R.D. n. 773/31, nell’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (sent. 25 luglio 1996 n. 311); l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività impone al titolare dell’autorizzazione di polizia di avere una condotta irreprensibile ed immune da mende di ogni genere, di vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati.
Se effettivamente questo tipo di valutazione appare ampiamente discrezionale, essa deve essere controbilanciata dalla dimostrazione nel provvedimento negativo di tutti gli elementi soppesati per aggiungere all’esclusione dell’affidabilità necessaria allo svolgimento di tali delicate mansioni: nel caso di specie la P.A. ha dimostrato – né, si ripete, ciò in qualche modo contestato nella sua veridicità – che il ricorrente ha dato più volte prova di scarsa attitudine di autocontrollo e di ricorrere con facilità ad atteggiamenti minacciosi ed arbitrari.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista anche l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati: (omissis)