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TAR Liguria, sez. II, 7 aprile 2008, n. 469

Redazionedi Redazione7 Aprile 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

sul ricorso n. 307/04 proposto da Gobello Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pattay, con domicilio eletto presso di lui in Genova, via XX Settembre 32/5 come da mandato a margine del ricorso;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto di Genova dd. 1.12.2007 di divieto detenzione armi;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 la relazione del Presidente, Consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente rappresenta che, a seguito di ripetuti diverbi con la famiglia di un vicino, che avevano dato origine a una causa civile e reciproche querele, peraltro rimesse entro il giugno 2002, gli è stato notificato il provvedimento impugnato, che fa riferimento a un “nuovo episodio” che avrebbe dato luogo ad un’ulteriore querela.
Deduce pertanto violazione degli artt. 11, ultimo comma, e 39 del R.D. 11.6.1931 n. 773, difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, in quanto, considerata la condotta complessiva del ricorrente e all’assenza di possibilità di abuso, non sarebbe sufficiente un mero richiamo a un ignoto “nuovo episodio di contrasto” né sarebbe stata condotta, al riguardo, una sufficiente istruttoria, con conseguente difetto di motivazione dell’atto.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, controdeducendo.
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
All’odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può essere favorevolmente scrutinato.
La costante giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio aderisce, ha più volte sottolineato (cfr. p. es. CDS VI Sez. 18.1.2007 n. 63; 9.5.2006 n. 2528) che il divieto di detenzione delle armi, di cui all’art. 39 TULPS, in quanto diretto ad evitare pericoli per la pubblica incolumità, allontanando dalla disponibilità delle stesse, entro tempi brevissimi, il soggetto ritenuto capace di abusarne, è un provvedimento che ha insito in sé il carattere dell’urgenza e, come in tutti gli atti lato sensu cautelari, l’amministrazione gode, nella fattispecie, di una potestà latamente discrezionale.
Essa è legata, in questo caso all’incomprimibile finalità della salvaguardia della pubblica incolumità, a fronte della deroga al normale divieto di portare armi, che al titolare della licenza è eccezionalmente consentita, onde non è necessaria una particolare estensione dell’apparato motivatorio del divieto, essendo sufficiente che esso si estrinsechi in valutazioni non irrazionali o arbitrarie (cfr. CDS VI Sez. 2.5.2006 n. 2438; 14.2.2007 n. 616).
Non possono perciò trovare favorevole ingresso le doglianze di difetto di motivazione e di istruttoria, essendo sufficiente che l’amministrazione ponga in luce presupposti sufficienti a sostenere il provvedimento inibitorio.
Nel caso in esame, dimostrando altresì l’infondatezza dell’ulteriore censura di difetto di presupposto, non è controverso, ammettendolo anche il ricorrente, che fra lui e i propri vicini sussiste una grave situazione di conflitto, dimostrata da reciproche querele.
Sostiene peraltro il ricorrente che esse sarebbero state reciprocamente rimesse nel giugno 2002, onde l’atto impugnato erroneamente farebbe riferimento a un fatto nuovo come ragione del divieto di detenere armi.
Tale affermazione è smentita documentalmente dall’amministrazione, che ha prodotto un’ulteriore querela per ingiuria aggravata, violenza privata, violazione di domicilio aggravata, disturbo e molestia delle occupazioni delle persone, turbativa violenta del possesso di cose immobili, proposta dai vicini nel 2003, smentendo le affermazioni dedotte in ricorso, secondo cui ogni ostilità sarebbe cessata con la remissione delle querele nel giugno del 2002.
Anche la difesa del ricorrente, che ha esibito la sentenza che conclude il relativo procedimento penale, per remissione di querela, si trova smentita dal suo stesso documento, facendo esso riferimento a fatti del 2003.
Del tutto legittimamente pertanto l’amministrazione ne ha dedotto, in considerazione sia del fatto nuovo che degli elementi pregressi, che una persona dal carattere così litigioso e violento non potesse dare affidamento di non abusare delle armi.
L’atto impugnato è perciò legittimo e il ricorso dev’essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dell’amministrazione, che liquida in complessivi € 1500 (mille e cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 27 marzo 2008, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

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