ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso notificato l’8 luglio 2003 e depositato il successivo 15 luglio 2003, il signor F.G. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Genova ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di guardia particolare giurata, formulata dall’istituto di Vigilanza denominato “SICURITALIA”.
La motivazione del provvedimento fa riferimento alla circostanza che il ricorrente, in poco più di due anni, ha prestato servizio in quattro differenti istituti di vigilanza, nonché ad una nutrita serie di denunce e segnalazioni all’autorità giudiziaria (in particolare: in data 19.5.1996 per violenza privata; in data 27.6.2000 per fatti da qualificarsi a cura dell’autorità giudiziaria; in data 26.3.2001 per disturbo alla quiete pubblica; in data 3.4.2002 per minaccia aggravata e ingiuria), che, sebbene non sfociate in alcuna condanna penale, deporrebbero nel senso che il Ferri non dà garanzia di non abusare dell’arma e del titolo di polizia.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce eccesso di potere, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché disparità di trattamento: egli lamenta da un lato che la segnalazione del 1996 è precedente al rilascio della prima licenza di guardia particolare giurata (4.1.2001), dall’altro che i comportamenti denunciati attengono a modestissime diatribe relative a rapporti di vicinato condominiale, e comunque non sono stati oggetto di un accertamento giudiziario.
Da ultimo, si duole della disparità di trattamento derivante dalla circostanza che nessun provvedimento di revoca del porto d’armi è stato adottato nei riguardi del signor Giovanni Lerma, autore di una delle denunce a carico del ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione dell’Interno, che ha controdedotto al ricorso chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell’ art. 138 comma 1 n. 5 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 ad opera della sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1996 n. 311, per l’attività di guardia particolare giurata si richiede una buona condotta per tutti gli aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità dell’aspirante ad esercitare le funzioni connesse alla licenza (T.A.R. Abruzzo, 21 febbraio 2004, n. 229).
Al riguardo, nella valutazione dei requisiti l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 12 novembre 2002, n. 1751).
L’ambito valutativo di cui dispone l’amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia è dunque particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell’arbitrio: pertanto, la motivazione del provvedimento negativo non richiede una particolare estensione dell’apparato giustificativo, ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti (Cons. di St., 29 novembre 2000, n. 6347).
Difatti, in ragione del loro carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di polizia non devono essere caratterizzati da un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente un giudizio probabilistico (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, n. 1751/2002 cit.).
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nella lettura fornitane dalla giurisprudenza amministrativa, è evidente come il provvedimento impugnato si sottragga a tutte le censure mossegli dal ricorrente.
La circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio in quattro differenti istituti di vigilanza in poco più di due anni e sia stato più volte coinvolto in liti e discussioni sfociate in querele e denunce è infatti idonea – al di là del mancato accertamento giudiziario della loro fondatezza – a far sorgere il ragionevole dubbio che egli possa in futuro abusare dell’arma e del titolo di polizia.
Né la circostanza che la prima delle segnalazioni all’autorità giudiziaria fosse addirittura precedente al rilascio della licenza di guardia particolare giurata vale ad inficiare il provvedimento di contraddittorietà, deponendo, semmai, nel senso di una particolare cautela nel comportamento dell’amministrazione, che ha adottato il provvedimento soltanto a seguito di ulteriori fatti che confermavano il carattere sintomatico della prima segnalazione.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento derivante dal fatto che nessun provvedimento di revoca del porto d’armi è stato adottato nei riguardi del signor Giovanni Lerma, autore di una delle denunce a carico del ricorrente, si tratta, con ogni evidenza, di circostanza del tutto irrilevante ai fini della valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato, rispetto alla quale difetta persino l’interesse del ricorrente a dedurla.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, anche se sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2005.