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TAR Lazio Roma,sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895

Redazionedi Redazione26 Settembre 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2010, proposto da: a.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cattaneo, Giovannia.t., con domicilio eletto presso Michele Lo Russo in Roma, via del Corso, 504;
contro
Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Gioconda De Gaetano Polverosi, Salvatore Providenti, con domicilio eletto presso Salvatore Providenti in Roma, via G.B. Martini,3;
nei confronti di
Soc Mazars & Guerard p.a., in persona del legale rappresentante p.t., n. c.;
per il riconoscimento del diritto di accesso
1) mediante visione integrale ed estrazione di copie, ai seguenti atti e documenti relativi al procedimento avviato nei confronti del ricorrente dalla Consob (Divisione Emittenti, Ufficio strumenti rappresentativi di capitale) con lettera datata 30 ottobre 2009, e notificata al ricorrente in data 12 dicembre 2009 (prot. n. 909246; proc. n. 20096454/1) di contestazione di addebiti per violazione dell’art. 95, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”):
– copia di tutti gli atti afferenti al procedimento ispettivo conclusosi con la lettere di cui sopra (e relativi allegati) non espressamente indicati dalla Consob nella lettera di riscontro all’avanzata istanza di accesso del 21 gennaio 2010, prot. n. 10004363 ed in particolare le relazioni ispettive preliminari del 18.12.2008 e del 9.1.2009 (così come citati nella relazione conclusiva ispettiva del 7.5.2009; gli atti e/o documenti e/o processi verbali concernenti l’integrale attività di verifica ispettiva svolta dalla Consob presso la società Omnia Network s.p.a. dell’11 novembre 2008 al 6 maggio 2009 e non rilasciati al ricorrente (come si evince dalla tabella riepilogativa contenuta nel file informatico Consob denominato “Elenco cfr. allegati” – Cartella “Allegati cartacei”);
– copia di tutti gli atti afferenti alla fase di istruzione di valutazione delle deduzioni della Commissione (e relativi allegati) non espressamente indicati dalla Consob nella lettere di riscontro all’avanzata istanza di accesso del 21 gennaio 2010, prot. n. 10004363, ivi compresa copia di tutti i documenti di valutazione predisposti dall’Ufficio istruttore (e relativi allegati), copia delle proposte di addebito e di sanzione formulate ai danni del ricorrente dal medesimo Ufficio (e relativi allegati), copia dell’eventuale relazione interna di sottoposizione alla Commissione delle proposte sanzionatorie redatte dall’Ufficio istruttorie per la decisione finale della Commissione (e relativi allegati), ed in particolare le deduzioni difensive di tutti i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti datata 30 ottobre 2009 (prot. n. 9092468; proc. n. 20096454/1);
– copia di tutti gli atti afferenti alla fase di istruzione di valutazione della decisione della Commissione (e relativi allegati);
2) mediante visione integrale ed estrazione di copie, ai seguenti atti e documenti relativi al procedimento avviato dalla Consob presso la società di revisione Mazars & Guèrard s.p.a., concernente, tra l’altro, l’Offerta Pubblica di sottoscrizione e di vendita di azioni ordinarie Omnia Network s.p.a., finalizzata all’ammissione delle negoziazioni sul mercato MTA, segmento STAR, in merito alla quale la Consob ha successivamente avviato il procedimento istruttorio prot. n. 9092468 proc. n. 20096454/1 di cui sopra:
– copia di tutti gli atti istruttori (attività ispettiva) avviati dalla Consob ai danni della controinteressata, in qualsiasi modo afferenti al procedimento ispettivo conclusosi con la notifica della comunicazione di contestazione degli addebiti al ricorrente con lettera datata 30 ottobre 2009 e relativi allegati, ed in particolare il processo verbale del 19.11.2008 e relativi allegati (tra i quali gli All. n. H150, H151, H141, H136, H170, H13, H20, H88, H134, H129, H144, H26, tutti richiamati nella Relazione ispettiva conclusiva Consob del 7.5.2009 e non ostesi al ricorrente;
– copia di tutti gli atti afferenti all’eventuale fase di istruzione della decisione della Commissione e/o degli atti sanzionatori eventualmente predisposti dalla Consob ai danni della controinteressata in qualsiasi modo afferenti alla fase di istruzione della decisione della Commissione conclusasi con la lettera di contestazione degli addebiti al ricorrente datata 30 ottobre 2009 (e relativi allegati);
– copia di tutti gli atti redatti dall’amministrazione resistente relativi alle fasi procedimentali di cui sopra ai danni della controinteressata, in qualsiasi modo afferenti al procedimento di cui al punto 1) ivi compresa copia di tutti i documenti di valutazione predisposti dall’Ufficio istruttore e relativi allegati, copia di tutti i verbali delle operazioni ispettive di verifica svolte dalla Consob presso la società di revisione Mazars & Guèrard s.p.a. ( e relativi allegati), copia dei verbali di contestazione o delle proposte di addebito e di sanzione formulate ai danni della controinteressata dal medesimo Ufficio (e relativi allegati), copia dell’eventuale relazione interna di sottoposizione alla Commissione delle proposte sanzionatorie redatta dall’Ufficio istruttore per la decisione finale della Commissione (e relativi allegati);
3) mediante visione integrale ed estrazione di copie di tutti gli atti, documenti e relativi allegati di eventuali altri atti procedimenti ispettivi e/o sanzionatori connessi e/o collegati e/o afferenti al procedimento Consob concernente l’Offerta pubblica di sottoscrizione e di vendita di azioni ordinarie Omnia Network s.p.a.;
nonché per l’annullamento
– della comunicazione Consob del 21 gennaio 2010, prot. n. 10004363, nella parte in cui non accoglie integralmente l’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 7 gennaio 2010;
previa ove occorrer possa la declaratoria di illegittimità
di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguenziale, e/o comunque, connesso; nonché per la conseguente condanna della Consob ad esibire tutta la predetta documentazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consob;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 aprile 2010 la d.ssa Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone che, nel settembre 2006, Omnia Network s.p.a. (nel prosieguo anche l’ “Emittente” o la “Società”), attiva nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di servizi in outsourcing alle imprese, avviava la procedura per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato MTA, segmento STAR, secondo le prescrizioni indicate dal d.lgs n. 58 del 1998 (“TUF”).
Nel quadro di tale operazione, le informazioni patrimoniali e finanziarie (storiche, attuali e prospettiche) offerte dall’Emittente agli investitori con il Prospetto informativo, formavano oggetto di apposita attività di assistenza e revisione contabile da parte della società Mazars & Guèrard s.p.a., al fine di certificarne e garantirne la veridicità. Similmente, le informazioni di carattere fiscale e tributario in genere erano oggetto di apposita verifica e positivo riscontro da parte di professionisti facenti capo alla medesima società controinteressata.
Dopo la positiva ammissione della società nel mercato azionario, avvenuta nel febbraio 2007, la stessa subiva, dall’11 novembre 2008 al 6 maggio 2009, una verifica ispettiva condotta dalla Consob che, contestualmente, avviava una procedura ispettiva anche nei confronti della società di revisione.
A seguito dell’ispezione subita dalla società, la Consob contestava, tra gli altri, al ricorrente (nella sua qualità di amministratore dell’emittente all’epoca della procedura di ammissione al mercato azionario), plurime violazioni del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. a) del T.U.F., nel testo all’epoca vigente, proprio sulla base di fatti e circostanze emerse nel corso dell’attività istruttoria e delle risultanze dell’attività ispettiva nei confronto di Omnia Network s.p.a..
Al fine di compiutamente esercitare i propri diritti di difesa, parte ricorrente, in data 7 gennaio 2010, presentava un’istanza di accesso.
Tra gli altri, richiedeva anche l’accesso a tutti gli atti ispettivi svolti presso la società di revisione, al fine di comprendere, anche da tali atti e dalle relative relazioni svolte dall’Autorità di vigilanza, le modalità di esecuzione dell’attività della controinteressata e la documentazione che aveva portato alla positiva attestazione delle informazioni patrimoniali e finanziarie, storiche, attuali e prospettiche, dell’Emittente, riportate nel prospetto informativo, poi contestato dalla resistente.
La Consob ha tuttavia consentito soltanto un accesso parziale.
In particolare, per quanto riguarda il procedimento avviato nei confronti della controinteressata, ha autorizzato l’accesso alla sola documentazione concernente la “certificazione P.F.N. al 31.12.2006” del Gruppo Omnia Network.
Il ricorrente sottolinea che le disposizioni asseritamente violate e moltissime delle contestazioni addebitate alla società, e al ricorrente, afferiscono ad adempimenti di esclusiva pertinenza della società di revisione.
Il diniego opposto è stato quindi avversato deducendo:
– che illegittimamente non sono state rese disponibili le relazioni ispettive c.d. “preliminari” né sono state fornite le deduzioni difensive delle ulteriori parti oggetto del procedimento;
– che neppure sono stati forniti i documenti relativi al connesso procedimento ispettivo e/o sanzionatorio avviato dalla resistente nei confronti della società di revisione ad eccezione dell’unico riferimento documentale sopra evidenziato;
– che non sono state rese disponibili eventuali attività ispettive o relazioni effettuate dall’Autorità di Vigilanza nei confronti di soggetti terzi, né è stata comunicata la sussistenza di ulteriori procedimenti, direttamente e/o indirettamente collegati a quello che riguarda il ricorrente;
Parte ricorrente soggiunge che, nella materia in esame, il diritto di accesso concerne non solo gli atti che conducono l’amministrazione resistente alla formulazione dell’incolpazione, ma anche quelli che, diversi e ulteriori, ben potrebbero portare, attraverso una dialettica procedimentale effettiva, ad una disamina completa dei fatti contestati, tale da consentire all’interessato di fornire all’Autorità di Vigilanza tutti gli strumenti utili alla propria decisione.
Il ricorrente ha dunque interesse, a fini difensivi, a conoscere e comprendere il quadro complessivo delle conoscenze acquisite dalla Consob in sede ispettiva, prodromiche alle contestazioni, da cui siano eventualmente scaturiti altri procedimenti di contestazione, onde comprendere il criterio selettivo dei fatti, nonché la coerenza e conseguenzialità di valutazioni operate ai fini dell’enucleazione delle specifiche ipotesi di responsabilità addebitabili.
In concreto evidenzia come, nella documentazione esibita, si faccia continuo riferimento, relativamente alla controinteressata società di revisione, a documenti e processi verbali riguardanti l’attività ispettiva svolta nei confronti della stessa (in particolare, il processo verbale del 19.11.2008 e relativi allegati n. H150, H151, H141, H136, H170, H13, H20, H88, H134, H129, H144, H26).
L’ostensione dei documenti attinenti al procedimento avviato nei confronti della controinteressata, è poi necessaria anche in vista di una eventuale azione civile nei confronti della società di revisione.
La Consob, comunque, non ha espressamente motivato il rigetto (implicito) all’ostensione di tutti i documenti richiesti, né ha dimostrato la non pertinenza degli atti sottratti all’accesso rispetto alle necessità di difesa dell’istante.
Si è costituita, per resistere, la Consob, svolgendo articolate difese e depositando documenti.
Il ricorrente ha depositato una memoria in vista della camera di consiglio del 14 aprile 2010, alla quale il ricorso è stato assunto per la decisione.
2. In via preliminare, occorre dare atto che la Consob ha provveduto a depositare gli atti, relativi alla verifica condotta presso la società di revisione, menzionati nella relazione ispettiva e citati dal ricorrente, secondo la numerazione indicata dal processo verbale di acquisizione degli stessi presso la società di revisione (allegati n. H150, H151, H141,H136, H170, H13, H20, H88, H 134, H129, H144, H26).
Rispetto ad essi, deve dunque ritenersi cessata la materia del contendere.
Nella memoria di costituzione, relativamente alle verifiche effettuate nei confronti della società di revisione, ha precisato che la stessa si è conclusa in data 28 novembre 2008, a seguito delle acquisizioni documentali effettuate in data 19 e 28 novembre, senza che sia stata redatta una relazione ispettiva, e che la documentazione acquisita è tuttora in corso di esame da parte degli Uffici.
In sede di discussione orale ha rimarcato che, con il deposito dei documenti summenzionati, la relazione ispettiva, e i relativi allegati, posti alle base dell’atto di contestazione, sono stati integralmente ostesi.
2.1. Ciò posto, giova ricordare che, anche in materia di accesso agli atti della Consob (cfr. in particolare le sentenze della Sezione n. 12228 del 2005 e 4244 del 2006), nel bilanciamento di interessi che connota la relativa disciplina, il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili) o di atti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, co. 2, del D.Lgs. 135/1999 (ora art. 60 D. Lgs. 196/2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi (cfr, Cons. Stato, VI, 26 aprile 2005 n. 1896).
L’art. 4, co. 10, del D.Lgs. 58/1998 dispone che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze; sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
La Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 460 del 3 novembre 2000, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, co. 1, e 98, co. 1, Cost.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza in data 26 febbraio 1999, relativamente alla parte in cui la norma preclude indiscriminatamente l’accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato venuti in possesso della Consob in connessione con la sua attività di vigilanza, pur quando questi dati, notizie ed informazioni siano evocati a fondamento dell’avvio di un procedimento disciplinare contro un soggetto operante nel settore “retto” dalla predetta Commissione.
Il supremo giudice delle leggi, premesso che vengono in considerazione, in maniera assorbente e nel loro congiunto operare, il diritto di difendersi (art. 24 Cost.), la trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, anche nell’esercizio della potestà sanzionatoria (art. 97 Cost.), e la non discriminazione, nei procedimenti disciplinari, dei cittadini che svolgono attività lavorative o di libera professione (art. 3 Cost.), ha evidenziato che l’art. 4, co. 10, del D.Lgs. 58/1998, interpretato alla lettera e avulso da ogni altra disposizione o principio legislativo e dagli stessi principi costituzionali richiamati, sembrerebbe in effetti deporre nel senso che le notizie, le informazioni e i dati che la Consob possiede in ragione della sua attività di vigilanza siano coperti dal segreto d’ufficio anche, indistintamente, nei confronti dei terzi, compresi i soggetti operanti nel settore sottoposto a vigilanza, pur quando siano coinvolti in un procedimento disciplinare instaurato dalla medesima Consob.
Peraltro, sulla base di una interpretazione sistematica della norma, la Corte ha desunto che la sfera di applicazione dell’art. 4, co. 10, D.Lgs. 58/1998, quale che ne sia l’effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi nei confronti dell’interessato non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non solo nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall’art. 25 L. 241/1990, strumento esperibile anche dall’incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni.
Con sentenza n. 32 del 26 gennaio 2005, la Corte ha nuovamente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 10, del D.Lgs. 58/1998 sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 5 luglio 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost., nella parte in cui la norma assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza.
In tale occasione la Corte ha avuto modo di chiarire che in nessun caso la protezione di un interesse costituzionale, quale certamente è la stabilità dei mercati finanziari, riconducibile nell’ambito tematico dell’art. 47 Cost., può giungere a legittimare la sostanziale segretezza nei confronti dello stesso interessato dei documenti che fondano un procedimento a suo carico.
La giurisprudenza costituzionale, quindi, ha indicato che la norma in discorso, letta alla luce dell’ordinamento complessivo, non assoggetta al segreto d’ufficio, sempre e comunque, l’intera documentazione in possesso della Consob in ragione dell’attività di vigilanza.
Pertanto, così come nel caso di procedimento disciplinare ex art. 196 del D.Lgs. 58/1998, anche in presenza di un procedimento sanzionatorio ex art. 195 dello stesso testo di legge, non può essere esclusa ex ante, nei confronti dei soggetti interessati, la possibilità di visionare tutti gli atti del procedimento in quanto in tal caso la trasparenza amministrativa è principalmente funzionale a tutelare il diritto di difesa in senso stretto.
Nella stessa direzione, come già evidenziato, milita l’art. 16 della L. 15/2005 che, nel sostituire l’art. 24 della L. 241/1990, ha previsto alla lett. a) del primo comma l’esclusione del diritto di accesso, tra l’altro, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, stabilendo però al successivo settimo comma che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
D’altra parte, a fronte di un eventuale uso improprio delle indicazioni ritraibili dalla documentazione rispetto alla quale viene sollecitato l’accesso, ben potrebbero venire in considerazione le altre difese ordinamentali poste a tutela della riservatezza dei terzi, della stabilità dei mercati finanziari o comunque degli ulteriori interessi che rilevano nella fattispecie.
Le indicazioni sistematiche della Corte Costituzionale sono state recepite anche dall’ordinamento positivo.
In particolare, l’art. 195 del d.lgs. n. 58/98, nel testo sostituito dall’art. 9, comma 2, della l. 18 aprile 2005, n. 62, stabilisce, al comma 2, che “Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie”.
Ancora più chiaramente l’art. 24 della l. 28.12.2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) prevede che “I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato, relativamente alla pertinenza della documentazione richiesta all’esercizio del diritto di difesa, che la citata decisione della Corte Costituzionale, n. 460 del 2000, ha indicato un criterio di “rilevanza” legalmente tipizzato, laddove, nell’escludere l’incondizionata rilevanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 10, D.lgs. 58/1998, nei confronti dell’interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha richiamato, ai sensi del rinvio di cui all’art. 196, co. 3, del D.lgs. medesimo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui la prescrizione dell’art. 23, co. 2, s.l. in base alla quale, nel giudizio di opposizione, l’Autorità deve produrre “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento”.
Se l’accertamento, dunque, discende da un’attività ispettiva nei confronti di un soggetto determinato, “è da ritenere che la relazione che, in un unico contesto documentale, dia conto delle indagini e delle attività di presa di conoscenza che abbiano poi dato luogo a delle contestazioni ai fini di un procedimento sanzionatorio, non possa non definirsi “atto relativo all’accertamento”, ancorché solo parte dell’attività ispettiva sia posta a base delle contestazioni poi effettuate. La relazione ispettiva unitariamente redatta, e gli atti (es. nota tecnica) che ne conseguono, infatti, non sono, in linea di principio, scindibili alla stregua di un atto avente contenuto plurimo, perché tale attività istruttoria è comunque, ai fini delle esigenze difensive dell’interessato, caratterizzata da un’unitarietà dei soggetti incaricati, delle metodologie di indagine in concreto utilizzate, e, risulta quale manifestazione unitaria della potestà ispettiva, capace di indicare un “modus operandi” dell’Autorità procedente che, complessivamente, costituisce la premessa di un’attività selettiva dei dati acquisiti, globalmente rilevante nei confronti dell’interessato.” (Cons.St, sez. VI, 7 novembre 2006, n. 6562).
Rimane tuttavia salva la possibilità per l’amministrazione di indicare, specificamente, l’autonomia fattuale e valutativa di una parte della contestuale attività ispettiva, ai fini dell’instaurazione di un distinto procedimento a carico di terzi ovvero ai fini di un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che però necessiti di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti (così ancora Cons. St., sentenza n. 6562/2006, cit.).
2.2. Alla luce delle predette coordinate interpretative, risulta in primo luogo evidente, relativamente alla richiesta di accedere agli “atti afferenti alla fase di istruzione e valutazione” ovvero alla “fase di istruzione e valutazione della decisione della Commissione”, che la stessa, atteso lo stadio al quale si trova il procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell’art. 195, comma 2, del TUF, non potrà che trovare soddisfazione secondo lo sviluppo naturale del procedimento medesimo, così come disciplinato dalla delibera Consob n. 15086 del 21 giugno 2005, a seguito del previsto invio da parte dell’Ufficio sanzioni amministrative della copia della relazione istruttoria, recante, tra l’altro, le valutazioni effettuate in merito alle deduzioni presentate.
Si tratta di un procedimento che, come rilevato dalla difesa dell’amministrazione, è stato ritenuto, dalla giurisprudenza civile, rispettoso del principio del contraddittorio, stante la continua interlocuzione dell’amministrazione procedente con il soggetto interessato (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).
Reputa pertanto il Collegio che la peculiare scansione del procedimento sanzionatorio renda palese l’esistenza di una evidente ragione di differimento dell’accesso all’esito della discovery prevista nell’ambito della fase istruttoria e preliminare alla successiva fase decisoria.
Nel caso di specie, la difesa dell’amministrazione ha poi fatto osservare che la documentazione contenente le valutazioni effettuate dall’amministrazione non è stata ancora formata e verrà comunque trasmessa al ricorrente all’inizio della fase istruttoria di competenza dell’Ufficio Sanzioni Amministrative.
In tale ambito, egli potrà nuovamente presentare proprie deduzioni ovvero rinnovare istanze di accesso.
Analogo ragionamento deve essere svolto in relazione alle deduzioni difensive delle ulteriori parti del procedimento, le quali, è presumibile, verranno anch’esse disvelate attraverso la predetta comunicazione delle risultanze istruttorie.
2.3. Relativamente alla richiesta di accedere agli atti concernenti l’attività ispettiva svolta nei confronti della società di revisione, la ricorrente ha correttamente richiamato la più volte cit. sentenza della Corte Costituzionale n. 460 del 2000, dimenticando però che il medesimo Giudice, relativamente a fattispecie analoga a quella in esame (in cui, è bene, ricordare, parte ricorrente ha ricollegato le proprie esigenze ostensive anche ad una eventuale causa da intentare nei confronti della società di revisione), ha precisato che nell’ipotesi in cui l’accesso venga “richiesto non per difendersi da un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, bensì per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto – nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si ritiene danneggiato”, la caducazione “del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile. I documenti acquisiti dal soggetto sottoposto a vigilanza della CONSOB resterebbero infatti, per tutti, e in particolare per il suo contraddittore nel giudizio civile di danno, assoggettati a segreto, sicché una eventuale pronuncia di accoglimento finirebbe per introdurre, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti. Tanto più ove si consideri che il soggetto che abbia acquisito la disponibilità degli atti in possesso della CONSOB in ragione dell’attività di vigilanza non avrebbe certamente l’obbligo di versarli integralmente nel giudizio civile di danno intentato nei suoi confronti, ben potendo, in base a scelte difensive di mera opportunità, produrne solo alcuni e non altri”, concludendo, quindi, per la non sussistenza della la denunciata violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Nel caso di specie, si è poi già ricordato che, nel costituirsi in giudizio, la Consob ha prodotto tutta la documentazione, relativa all’attività ispettiva condotta presso la società di revisione, utilizzata ai fini del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del ricorrente, di talché, la pretesa di conseguire anche la restante documentazione non può che incontrare il divieto posto dall’art. 4 comma 10, del TUF, così come interpretato dalla Corte Costituzionale.
2.4. L’amministrazione ha infine affermato che, allo stato, l’unico procedimento sanzionatorio pendente nei confronti di soggetti terzi rispetto agli amministratori e sindaci della Omina, riguarda il responsabile del collocamento, firmatario del prospetto, Banca Imi.
Detto procedimento è tuttavia fondato sulle stesse risultanze della verifica ispettiva condotta presso Omnia, già messe a disposizione del ricorrente.
3. Non vi è ragione, invece, a parere del Collegio, di negare l’ostensione delle due relazioni ispettive “preliminari” menzionate nella relazione ispettiva del 7 maggio 2009.
Ammesso, infatti, che le relazioni medesime siano state poste alla base di altro tipo di contenzioso (vale a dire l’impugnativa dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 della Omnia), esse attingono pur sempre, specificamente, anche la posizione del ricorrente, oltre ad essere state svolte nello stesso contesto storico – temporale.
La Commissione, inoltre, non ha dato sicura prova di una effettiva autonomia, fattuale e valutativa, di tali risultanze ispettive, non potendo quindi, allo stato, escludersi l’utilità, per il ricorrente, dell’acquisizione anche di tale documentazione.
4. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita, in parte, accoglimento, dovendo, per l’effetto, ordinarsi alla Consob di esibire le “relazioni preliminari”, complete di allegati, citate nella relazione ispettiva del 7 maggio 2009.
Sembra equo, in ragione dell’esito della controversia, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione) copia delle “relazioni preliminari”, complete di allegati, citate nella relazione ispettiva del 7 maggio 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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