FATTO
Con ricorso notificato il 29.1.2008, tempestivamente depositato, la società Immobiliare Roma S.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Dirigente Area IV^ – Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Guidonia Montecelio ha comunicato l’avviso di diniego relativamente all’istanza di permesso di costruire avanzata dalla Società nell’anno 2003, nonché della successiva determina con cui la medesima Autorità comunale ha respinto la richiesta di permesso di costruire presentata dalla Società Immobiliare S.r.l., denunciandone l’illegittimità: 1) per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della sezione n. 567 dell’1.8.2007, non essendo stato concluso il procedimento entro il 90° giorno dalla notificazione della sentenza; 2) per eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in quanto l’impugnata nota n. 93735/97 non rivestirebbe la natura di atto conclusivo del procedimento; 3) per violazione dell’art. 12 delle N.T.A. al P.R.G.; violazione dell’art. 20 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380; per violazione dell’art. 42 della Cost.; per violazione degli artt. 9, 10 e 39 del d.P.R 8.6.2001, n. 327; per violazione dell’art. 9 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380; oltre che per eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione, in quanto l’esercizio dello “ius aedificandi” non sarebbe riservato ai soli soggetti pubblici.
Con memoria notificata il 14.3.2008 la società ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente al diniego del permesso di costruire denunciando: 4) violazione dell’art. 10 della L. 7.8.1990, n. 241 violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento; 5) violazione degli artt. 97 e 111 della Cost.; motivazione pretestuosa per evidente diversità dalla precedente, oltre che eccesso di potere per sviamento; 6) violazione dell’art. 12 delle N.T.A. al P.R.G.; violazione dell’art. 20 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380; violazione dell’art. 42 della Cost.; per violazione degli artt. 9, 10 e 39 del d.P.R 8.6.2001, n. 327; per violazione dell’art. 9 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380; eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione.
E’ stata , altresì, avanzata dalla società deducente richiesta di condanna al relativo risarcimento del danno in relazione al duplice profilo della violazione dell’art. 20 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e della illegittimità del diniego.
Il Comune di Guidonia Montecelio si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.
Anche la società ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.
Successivamente, all’udienza del 5.12.2008, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la società ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati sia con riferimento alla violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione soprattutto in occasione del giudicato formatosi, sia all’irragionevolezza di un diniego edilizio allegatamente non sorretto da obiettive esigenze e contrastante con la già assunta conformazione edificatoria della zona (sottozona “F4”) in cui si andrebbe a collocare il progettato intervento.
Il Comune di Guidonia Montecelio eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d’interesse, sul rilievo che l’impugnata nota dirigenziale n. 93735/2007 costituirebbe atto intermedio ed endoprocedimentale, inidonea come tale a formare oggetto di autonomo ricorso.
La suesposta eccezione è infondata, tenuto conto che il c.d. preavviso di rigetto o preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, ancorché non è di per sé un atto autonomamente lesivo, può essere ugualmente impugnato dal destinatario, specie quando è suscettibile di determinare un arresto procedimentale, fermo in ogni caso restando l’onere di tempestiva impugnativa del diniego definitivo eventualmente adottato nelle more del giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso iniziale (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 7 novembre 2006 , n. 5192).
Con il primo motivo introdotto la società ricorrente lamenta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 567/2007, emessa da questo Tribunale in data 1.8.2007 contestando, in particolare, l’esecuzione delle statuizioni in essa contenute successivamente al termine indicato nella pronunzia stessa.
Il motivo è infondato.
Rileva, al riguardo, il Collegio che il termine per definire il procedimento avviato, assegnato all’amministrazione nella sentenza emessa in sede di silenzio, non riveste carattere perentorio, bensì meramente sollecitatorio. Ne consegue che il provvedimento (nel caso di specie il preavviso di diniego) adottato dall’amministrazione, dopo la scadenza del termine ad essa assegnato per provvedere, non è nullo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19.1.1995, n. 41).
Il detto motivo deve essere conseguentemente respinto.
Con la censura successivamente introdotta – riprodotta nei motivi aggiunti – la società deducente contesta la violazione dell’art. 12 delle N.T.A. al P.R.G., attesa l’asserita irrilevanza della natura (pubblica o privata) del “soggetto attuatore” della specifica previsione urbanistica.
Ad avviso della ricorrente l’assunto dell’amministrazione comunale, secondo cui il rilascio del permesso di costruire postulerebbe l’accordo di programma, è destituito di ogni fondamento, tanto più che, non solo il visto presupposto sarebbe stato rappresentato alla società interessata trenta mesi dopo la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma il citato art. 12 delle NTA stabilisce, poi, che:…”nessun rilievo può essere dato all’accordo di programma”.
Il Comune di Guidonia Montecelio resiste alle dette argomentazioni, affermando che, relativamente alla sottozona F/4, nella cui area ricade l’intervento richiesto, non sarebbe possibile un’attività edificatoria “libera”, dovendosi in essa realizzare necessariamente costruzioni “destinate al pubblico interesse”, le cui tipologie e necessità sarebbero rimesse alla valutazione discrezionale dell’ente pubblico locale.
Detto ordine d’idee deve essere condiviso.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, pur non sussistendo – in linea di principio – alcuna ragionevole preclusione all’intervento del soggetto privato in detta sottozona F/4 permane, peraltro, l’ineludibile esigenza di garantire il rispetto della “destinazione al pubblico interesse” degli interventi (la cui valutazione è certamente rimessa alla discrezionalità dell’ente pubblico), oltre naturalmente al prescritto rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria …”di 2,00 mc ogni metro quadrato di superficie”.
Ora, nel caso di specie, tale esigenza non può dirsi ragionevolmente garantita. Per questo aspetto deve anzi rilevarsi che l’accordo di programma in cui veniva, tra l’altro, convenuta la realizzazione di un edificio da destinare a sede A.S.L., oltre a non essere intercorso con la ricorrente, è stato successivamente dichiarato inefficacie sotto il profilo della inosservanza della normativa dell’evidenza pubblica.
In conclusione sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
Tenuto conto della complessità della questione si dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando, respinge sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 05/12/2008 con l’intervento dei Magistrati: