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TAR Lazio Roma, sez. III Quater, 25 marzo 2008, n. 2551

Redazionedi Redazione25 Marzo 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

sul ricorso n. 11916 del 2007 proposto da DE A. I, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Chiarini e Riccardo Mizzelli, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio, n. 32;

CONTRO

l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE di Viterbo, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò Amato e Maria Cristina Pieretti, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini, n. 88;
l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE di Viterbo, in persona del Dirigente pro tempore dell’U.O.R.U.;
e nei confronti
della REGIONE LAZIO, nelle persone del Presidente e dell’Assessore alla Sanità in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 29513 dell’1.10.2007, del Dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse Umane della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, di comunicazione della circostanza che con determinazione n. 2311 del 24.9.2007 parte ricorrente non è stata ammessa all’avviso di selezione per la stabilizzazione di lavoratori precari;
del bando per lo svolgimento della selezione finalizzata alla stabilizzazione presso detta A.S.L. di lavoratori precari, di cui alla deliberazione n. 1309 del 16.7.2007 del Direttore Generale della A.S.L. stessa, nella parte in cui, al punto 4, precluderebbe l’ammissione della ricorrente;
degli atti connessi, presupposti o conseguenti;
inoltre, a seguito di motivi aggiunti,
della deliberazione n. 1993 del 27.11.2007 del Direttore Generale della A.S.L. di Viterbo, nella parte in cui ha previsto di riservarsi la definizione della posizione della ricorrente;
degli atti connessi, presupposti o conseguenti;
nonché per la conferma della graduatoria finale e degli atti adottati dalla P.A. in esecuzione di misura cautelare disposta dal Giudice Ordinario, poi revocata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Viterbo;
Visti i motivi aggiunti al ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 27.2.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;
Resa nota alle parti, ai sensi del X comma dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971, come sostituito dall’art. 3 della citata L. n. 205 del 2000, la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell’art. 26, IV c., nella forma di cui al successivo V c., della L. n. 1034 del 1971, come modificata dall’art. 9 della L. n. 205 del 2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 30.11.2007 e depositato 28.12.2007, nonché con i motivi aggiunti notificati il 22.1.2008, depositati il 31.1.2008, è stato chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto in epigrafe indicati, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover verificare la sussistenza della propria giurisdizione in materia de qua.
Con il ricorso ed i motivi aggiunti in esame è stato sostanzialmente chiesto l’annullamento del provvedimento di comunicazione della circostanza che, con determinazione n. 2311 del 24.9.2007, parte ricorrente non è stata ammessa all’avviso di selezione per la stabilizzazione di lavoratori precari, nonché l’annullamento del relativo del bando e della successiva deliberazione con cui il Direttore Generale della A.S.L. di Viterbo ha previsto di riservarsi la definizione della posizione della ricorrente; inoltre è stata chiesta la conferma della graduatoria finale e degli atti adottati dalla P.A. in esecuzione di misura cautelare disposta dal Giudice Ordinario, poi revocata.
Ritiene il Collegio che, rispetto alla partecipazione di lavoratori non a tempo indeterminato alle procedure per la stabilizzazione del rapporto, le relative controversie siano devolute alla giurisdizione dell’A.G.O., atteso che il fine di esse procedure è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto (Cassazione civile, sez. un., 29 novembre 2006, n. 25276).
In identico senso è orientata anche la condivisa giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 maggio 2006, n. 3390), che ha ritenuto che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso pubblico e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l’Amministrazione pubblica datoriale, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall’art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165, il quale attribuisce al Giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l’assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz’altro, annoverato il procedimento di stabilizzazione di lavoratori già assunti a tempo determinato.
Il Collegio, pertanto, rilevato il proprio difetto di giurisdizione riguardo alle pretese fatte valere con il ricorso in esame, dichiara con sentenza in forma semplificata – sussistendo i presupposti di cui al quarto comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205- il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando esse pretese, ex art. 442 c.p.c., alla cognizione del G.O., Giudice del lavoro.
Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 27.2.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Mario DI GIUSEPPE Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
Depositata in Segreteria in data 25 marzo 2008.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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