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TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano24 Marzo 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 settembre 2017 e depositato il successivo 2 ottobre 2017, il ricorrente sig. -OMISSIS- - in qualità di Maresciallo 1^ Cl. Aeronautica Militare - ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto dirigenziale con cui, in data 4 luglio 2017, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza dal predetto presentata per la concessione dell’equo indennizzo nonché il parere ad esso presupposto, con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha giudicato l’infermità dal predetto sofferta, consistente in un “-OMISSIS-”, non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
a) partecipava “alla missione internazionale di pace in Kosovo dal 14.02.2003 al 02.09.2003”, con continui spostamenti in territori devastati da bombardamenti, “senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito”, alimentandosi, ancora con “cibarie approvvigionate in loco” e bevendo “acqua del posto”; >;
b) riscontrato affetto da “-OMISSIS-”, in data 4 settembre 2013 era sottoposto a intervento chirurgico di “-OMISSIS- + -OMISSIS-” e sottoposto a cicli di chemio e radioterapia;
c) a seguito del giudizio di “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” reso dalla CMO in data 26 febbraio 2014 per “-OMISSIS-”, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, evidenziando - in particolare - “come l’insorgenza della patologia che lo aveva colpito era da mettere in relazione” sia con il servizio presso il 36° Gruppo Radar di Crotone e il Distaccamento A.M. di Lampedusa, sia con il servizio prestato durante la missione in Teatro Operativo OFCN presso il 1° R.O.A. di Djakota dal 14.02.2003 al 02.09.2003;
d) nonostante le condizioni che avevano caratterizzato il servizio prestato, dal predetto accuratamente rappresentate, in data 12 giugno 2017 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio emetteva il parere n. -OMISSIS-, nel quale l’infermità sofferta era indicata come “non dipendente da fatti di servizio, in quanto esaminata la letteratura scientifica, non si ravvide nel servizio svolto un’eziopatogenesi efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi....”, di tal che il Ministero della Difesa adottava il provvedimento impugnato.
La parte ricorrente, pertanto, ha censurato l’impugnato provvedimento articolando i seguenti motivi di diritto:
Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 (artt. 1078 e 1079), n. 40/2012: violazione del criterio del rischio tipizzato e del principio del riparto dell’onere della prova.
Stante il ritrovamento nei propri -OMISSIS-, documentata dal referto 27/2015 del 28.09.2015 del Dott. St. Mo., NANODIAGNOSTIC S.r.l., il parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio conterrebbe una motivazione generica e stereotipata, in quanto non indicherebbe alcuna causa o concausa alternativa e indipendente idonea ad interrompere la relazione di causalità efficiente tra l’esposizione del militare, in ragione del proprio servizio, alle sostanze nocive e l’insorgere della patologia. Di contro, il ricorrente avrebbe avuto un contatto continuo con i materiali provenienti da teatri operativi, sui quali residuavano polveri accumulatesi in ragione dell’utilizzo (cfr. Rapporto Informativo in data 3.05.2016 del Magg. Gars An. To., punti 7, 8 e 9).
Invero, nel predetto referto si afferma che “Per la loro tossicità le polveri di dimensione pari o inferiore a 2,5 micron sono già state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) cancerogeni di classe 1, vale adire induttori sicuri di -OMISSIS-.”
Ancora, con l’art. 2, comma 78, della Legge 24.12.2007 n. 244, sarebbe stata individuata una delle circostanze di “maggior rischio” nei fatti di servizio per coloro che fossero risultati affetti da patologie tumorali e, cioè, l’esposizione all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Anche sotto questo aspetto, dunque, l’impugnato parere del Comitato di verifica sarebbe carente di motivazione, in quanto non addurrebbe argomentazioni atte a supportare la non correlazione causale tra la patologia denunciata e il rischio specifico a cui il ricorrente sarebbe stato esposto.
A sostegno delle proprie allegazioni, parte ricorrente richiama una serie di indagini e studi, in particolare: (i) la relazione di Eglin (costituente l’esito di una ricerca svolta nel 1977-78 da laboratori e centri di ricerca federali degli Stati Uniti d’America), che evidenzierebbe gli effetti dannosi certi dell’esposizione all’uranio impoverito; (ii) il rapporto del 1979 del US Army Mobility Equipment Research and Development Command, sempre sui rischi derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito; (iii) gli esiti della Conferenza di Bagnoli del 1995, sull’esito dei bombardamenti NATO in Somalia e la pericolosità dell’uranio impoverito.

2. In data 6.10.2017 il ricorrente ha depositato copiosa documentazione.

3.In corso di causa, in data 23.03.2018, si sono costituiti in giudizio -OMISSIS-, nella qualità, rispettivamente, di vedova e figli del sig. -OMISSIS-, atteso il decesso di quest’ultimo occorso in data 17 ottobre 2017.

4. Con ordinanza n. 4712/2020 del 05.05.2020 è stata disposta una verificazione intesa ad accertare la sussistenza di una dipendenza causale tra la patologia del de cuius, sig. -OMISSIS-, e il servizio espletato da quest’ultimo, all’uopo incaricando il Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un medico con specifica conoscenza sulla materia in questione. È stata, altresì, disposta l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione da parte dell’Amministrazione, non ancora costituitasi, circa la vicenda in esame.

5. Con successiva ordinanza n. 1267/2021, su richiesta dell’Organo verificatore sono stati concessi nuovi termini per l’espletamento della suddetta verificazione.

6. Gli eredi del ricorrente hanno frattanto depositato, in data 15.04.2020, ulteriore documentazione.

7. In data 20.05.2020, l’Amministrazione della Difesa, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 4712/2020, ha depositato una relazione, corredata di pertinente documentazione, nella quale ha insistito sulla correttezza del proprio operato.

8. In data 24.05.2022 parte ricorrente ha quindi depositato la “Relazione di Parere Medico Legale
Riconoscimento Causa di Servizio Fu M.llo 1° Classe A.M. - -OMISSIS-”, datata 21.04.2022, a firma della Dott.sa Ri. Ce., ove si legge: “[...] La valutazione conclusiva in forza di ciò trova nelle argomentazioni proposte qui sopra, e soprattutto nei recentissimi risultati di laboratorio, una conferma più che valida su base scientifica, con soddisfazione della criteriologia medico legale applicabile al caso e assolvendo più che efficacemente all’onere minimale imposto al danneggiato [...]”.

9. In data 22.11.2022 è stata depositata in giudizio la relazione del Verificatore nella quale, dopo un lungo excursus sul carcinoma pancreatico dal punto di vita clinico, eziologico ed epidemiologico, si conclude nel senso “che non si possa accertare un nesso causale o concausale nemmeno in senso probabilistico rispetto ad altre circostanze tra la supposta, e non dimostrata, esposizione all’uranio impoverito o agli altri eventuali fattori di contaminazione ambientale e la patologia diagnosticata al ricorrente, essendo noto, infatti, che la neoplasia pancreatica insorge anche in assenza di specifica esposizione”.

10. In data 10.01.2022 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria di replica del 29.07.2022, ha contestato le risultanze della predetta verificazione, atteso che in essa non si darebbe atto di avere effettuato alcun tipo di approfondita analisi medica, né ci si soffermerebbe sulla condizione del de cuius; al contrario, ci si soffermerebbe su argomentazioni stereotipate sulla natura e le possibili cause della patologia de qua (con indicazione di generici fattori di rischio e dati riguardanti l’incidenza della patologia in oggetto con riferimento alla popolazione mondiale) e sulla pericolosità dell’uranio impoverito e delle nano e micro particelle di metalli pesanti.

11. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
12.1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento del Ministero della difesa, adottato su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente.
12.2. Preliminarmente deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)” (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Conseguentemente è precluso al Giudice amministrativo di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella presente sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell’Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
12.3 Così delineato l’ambito di giudizio di questo Giudice, deve osservarsi che il parere del Comitato di Verifica, in relazione alla peculiarità della fattispecie di cui si discute, appare effettivamente carente di adeguata motivazione. Lo stesso, infatti, nel ritenere che l’infermità di cui è affetto il militare non sia dipendente da fatti di servizio, motiva detta conclusione affermando che “esaminata la letteratura scientifica in materia, non si ravvede nel servizio svolto un’eziopatogenesi che non può essere sostenuta neanche a livello probabilistico quale concausa efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi.”.
L’Amministrazione della difesa ha poi sottolineato che “Come per tutti i tumori, la -OMISSIS- è multifattoriale e per lo più ignota. Tuttavia, quelli che sono considerati i più comuni fattori di rischio sono del tutto aspecifici e non vi è concordanza tra i diversi studi che sono stati condotti per valutare il loro ruolo. In ogni caso, i più comuni fattori di rischio sono il fumo, la dieta scorretta, patologie correlate quali il diabete mellito di tipo 2 e pancreatite cronica, esposizioni a sostanze come la beta-naftilamina, benzidina, solventi, derivati del petrolio, pesticidi, il DDT e la predisposizione genetica. Ebbene, notoriamente le sostanze nocive che derivano dalla deflagrazione di ordigni sono costituite da metalli pesanti e non dai composti sopramenzionati.
Deve essere considerato tra l’altro che il -OMISSIS-, occupandosi dell’inventariazione e stoccaggio di materiali nelle operazioni di chiusura del 2° R.O.A., veniva in contatto eventualmente con polveri non più potenzialmente dannose per la salute, in quanto è noto che le nanoparticelle idonee a produrre patologie tumorali si producono ad altissime temperature e al momento dell’impatto dei carri armati con il munizionamento arricchito con UI.[...] Il de cuius nel corso dell’unica, breve, missione all’estero (circa 7 mesi in Kosovo), missione internazionale di pace, come documentalmente attestato dai rapporti informativi (All. 5) redatti dai Comandanti dell’epoca, è sempre stato impiegato in mansioni di natura logistica, inoltre non sarebbe mai stato coinvolto neppure in episodi “traumatici o violenti” quali attacchi terroristici o bombardamenti. Esposizione che sarebbe in ogni caso da escludere possa essersi verificata anche durante lo svolgimento dell’incarico di Consegnatario di munizionamento per debito di vigilanza (All. 6) [...] Inoltre totalmente destituita di fondamento è la circostanza dell’ingerimento di cibo ed acqua contaminati, poiché è notorio che le operazioni all’estero dal punto di vista logistico vengono totalmente gestite dalla patria e tutto il necessario, compreso i viveri, provengono dall’Italia.[...]. Circa le dotazioni di misure di protezione durante le missioni all’estero, si evidenzia che [...] il M.llo 1^ Cl. -OMISSIS- come i suoi colleghi, avevano in dotazione individuale elmetto, giubbetto antiproiettile, nonché i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). “
12.4 Ritiene, tuttavia, il Collegio che la documentazione versata in giudizio dal ricorrente deponga nel senso del difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio del Comitato, laddove esso esclude tanto l’esposizione del ricorrente a uranio impoverito e a sostanze chimiche potenzialmente nocive, quanto il possibile nesso eziologico tra la patologia sofferta dal militare e tale precedente esposizione. D’altra parte, come meglio si illustrerà nel prosieguo, nei casi quali quello in esame, ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non è necessario che sia provato un nesso eziologico certo o altamente probabile tra l’infermità e il servizio prestato, essendo invece sufficiente a tal fine fare applicazione della regola del “più probabile che non”, e che, inoltre, a fronte di una tale prova da parte del ricorrente, spetta all’Amministrazione dimostrare l’assenza del nesso di causalità (TAR Lazio, sez. I - Roma, 28 giugno 2022, n. 8819).
12.5. Il contestato parere, invero, non menziona in alcun modo l’attività svolta dal ricorrente, omettendo di valutare se le attività in concreto svolte dal militare e i contesti specifici in cui egli ha operato possano avere avuto, o meno, una incidenza causale sull’insorgenza della denunciata patologia.
Deve richiamarsi, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale che in particolare censura la mancata considerazione: a) dell’effetto carcinogenico delle nanoparticelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere alle vittime del munizionamento ad uranio impoverito particolari benefici (Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4440); b) dell’eventuale incidenza quantomeno concausale di fattori connessi al servizio, consistenti nel particolare stato di stress nei teatri operativi (TAR Bolzano, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 55; TAR Genova, sez. I, 29 settembre 2016, n. 956; TAR Lazio, sez. I, 19 aprile 2016, n. 4545).
In casi del genere “una motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l’onere motivazionale, incombente sull’Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare che l’esposizione del militare all’inquinante in parola [non abbia] determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l’insorgere dell’infermità”(T.A.R. Lazio, Roma, 19 aprile 2016, n. 4545; T.A.R. Campania, Salerno, 10 ottobre 2013, n. 2034; T.A.R. Sicilia, Palermo, 10 febbraio 2012, n. 321).
Il Consiglio di Stato, nelle più recenti pronunce, ha affermato che nei casi come quello all’odierno esame, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività; in tali fattispecie, “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della stessa ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661).
Detti principi risultano applicabili alla fattispecie de qua atteso che, come emerge dagli atti di giudizio, il ricorrente - nell’espletamento dei compiti assegnatigli - è stato esposto a specifiche fonti di rischio, essendo stato incaricato del controllo e conteggio del materiale di armamento (ivi compreso il munizionamento) ed essendo stato impegnato in spostamenti nei territori devastati da bombardamenti, anche con utilizzo di uranio impoverito.
Tali circostanze non sono state affatto considerate nei provvedimenti impugnati, nei quali le ragioni del diniego non risultano fondate su elementi concreti ed esaurienti che possano giustificare la ritenuta sussistenza o meno del nesso causale tra l’infermità accertata e il servizio prestato; ciò consente al Collegio di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale, pur essendo al cospetto di un giudizio connotato da discrezionalità tecnica, ma sindacabile ab externo sotto il profilo della congruità, sufficienza, ragionevolezza, logicità e completezza delle circostanze di fatto rilevanti (Tar Lazio, sez. I stralcio, 8.06.2021, n. 6823).
12.6 Al riguardo, anche alla luce dalle risultanze della verificazione, di cui il Collegio, pur nella massima considerazione del contributo, non condivide tuttavia le conclusioni finali, si deve rilevare che il parere del Comitato di verifica e, per l’effetto, il decreto di diniego impugnato, appare lacunoso, come contestato dalla parte ricorrente.
La verificazione, infatti, pur arrivando a conclusioni negative circa l’esistenza del nesso causale tra l’attività del de cuius e l’insorgere della patologia, ha dato atto del fatto che il de cuius per circa 7 mesi prestava servizio in ambiente contaminato (“ ...il militare è stato comandato a prestare servizio all’estero quale Capo Nucleo Contabilità e Consegnatario per debito di vigilanza del Magazzino MSA del 1 reparto operativo autonomo ( 1° ROA) di Djakovica in Kosovo ...dal maggio 2003 all’agosto 2003” ( p. 3, verificazione) ; “ da febbraio a maggio 2003, impiegato alle dipendenze del maggiore To., il militare ha eseguito il controllo, trasloco dei materiali da Pristina ( a seguito della chiusura del 2° ROA avvenuta a Marzo 2003) dove è stato impegnato nelle attività di inventario e smantellamento dei materiali presenti nel sedime del 2° ROA a Dakovica, imballaggio e spedizione verso il territorio nazionale italiano”; da maggio 2003 ad agosto 2003 risulta che “ due volte al mese si recava con l’automezzo militare presso la sede degli altri organismi interforze per la risoluzione di problematiche connesse con la gestione dei materiali” ( pag. 4 verificazione); [...]Nel teatro balcanico penetratori ad uranio impoverito sono stati impiegati come componente dei proiettili calibro 30 mm utilizzati dagli aerei A-10 nel 1994-1995 in Bosnia Erzegovina e nel 1999 in Kosovo. La contaminazione interna può avvenire tramite l’inalazione e/o l’ingestione delle polveri rilasciate dopo le esplosioni dai proiettili al DU oppure attraverso l’introduzione di frammenti o schegge di tali proiettili (ferite)” (p. 18 verificazione).
Ha dato atto, altresì, che all’esito della biopsia molecolare sono state riscontrate nanoparticelle contenenti metalli pesanti, circostanza che anch’essa costituisce indizio della rilevanza causale dell’esposizione ai fattori di rischio. La verificazione, quanto all’analisi di eventuali fattori autonomi di insorgenza della patologia, sembra inoltre fare riferimento, nel caso specifico, al fumo di sigaretta (p. 17 della verificazione), senza tuttavia approfondire la circostanza, limitandosi ad affermare che il de cuius risultava, per l’appunto, fumatore. Al riguardo, dunque, non ha fornito alcuna ipotesi alternativa della causa di insorgenza della patologia, affermando, diversamente, che “la neoplasia pancreatica insorge anche in assenza di specifica esposizione” (p. 27 della verificazione).
Nel caso di specie, tuttavia, appare sufficiente che dalla citata verificazione sia emersa la presenza di dati relativi al cd. rischio specifico, in riferimento al quale, come evidenziato, emerge la necessità che il parere del Comitato di verifica contenga una motivazione rafforzata, che dia conto di un’istruttoria approfondita che valuti le condizioni concrete - allegate in atti - in cui ha operato il militare. In casi del genere, invero, la giurisprudenza a più riprese ha affermato che, una volta accertata l’esposizione del militare all’inquinante - che non necessita di un accertamento in termini di certezza - è la PA che deve dimostrare che detta esposizione non abbia determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 19 marzo 2021, n. 421; TAR Puglia, Lecce, 17 maggio 2018, n. 816; TAR Puglia, Bari, 20 settembre 2018, n. 1226; TAR Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 710; TAR Lazio, Latina, sez. I, 16 marzo 2017, n. 169; TAR Lazio, sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1364; TAR F.V.G., sez. I, 12 marzo 2018, n. 63; TAR Bolzano, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 55).

13. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, cui consegue l’obbligo del Ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi sopra riportati.

14. La peculiarità e la novità delle questioni controverse giustificano la compensazione delle spese di lite.

15. Viene posto a carico dell’Amministrazione il compenso dell’organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di verificazione in favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all‘articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all‘articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, come modificato daldecreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

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