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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Diritto urbanistico Edilizia
Diritto urbanistico Edilizia Sentenze

TAR Lazio Roma, sez II bis, 18 gennaio 2017, n. 1323

Redazionedi Redazione17 Febbraio 2017Aggiornato il:17 Febbraio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13457 del 2016, proposto da:
Centro Islamico Culturale Bangladesh Italia Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso lo studio Ritacco Salerni Angelelli Damizia in Roma, viale Carso, 23;
contro
Roma Capitale – Municipio V, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, domiciliato presso l’Avvocatura del Comune di Roma;
per l’annullamento
della nota n. prot. 145315 del 20.9.2016 del V Municipio di Roma, con cui si determina che gli interventi di cui alla d.i.a. prot. n. 140500/2016 non sono conformi alla normativa e si annulla il titolo edilizio presentato e si dà avvio al procedimento per la repressione degli abusi edilizi e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi;
della D.D. n. 3190 del 19.10.2016 di ingiunzione a demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via dei Gladioli n.14;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale – Municipio V;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;
2. Ritenuto che sussistono i presupposti per una sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare;
3. Premesso che il centro islamico ricorrente impugna due provvedimenti di Roma Capitale: la nota del 20 settembre 2016 con cui il dirigente comunale ha inibito gli interventi di cui alla denuncia di inizio attività presentata il 13 settembre 2016, in quanto non conforme alla normativa urbanistica e la successiva determinazione dirigenziale del 19 ottobre 2016, notificata il 26 ottobre 2016, di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via dei Gladioli al numero 14;
che, con la denuncia di inizio attività del 13 settembre 2016, presentata in alternativa al permesso di costruire, era stato chiesto il cambio di destinazione d’uso in sanatoria da commerciale a luogo di preghiera dell’immobile sito in Roma, via dei Gladioli numero 14, accompagnato di opere di demolizione e ricostruzione di servizi igienici;
che si tratta di un locale di 280 m² al piano seminterrato con destinazione d’uso a deposito per 250 m² e con una zona annessa per la vendita di 30 m²;
che gli interventi abusivi contestati consisterebbero nel cambio di destinazione d’uso dell’intero locale seminterrato da deposito, con annessa zona di vendita di 30 m², a luogo di preghiera per i fedeli dell’Islam, mediante l’esecuzione di opere edili con la suddivisione interna in una sala principale ampia per la preghiera degli uomini, una piccola sala secondaria per la preghiera delle donne, una vasca di purificazione, un ufficio per imam e un nuovo gruppo di servizi igienici, con una diversa distribuzione della superficie interna;
che la denuncia di inizio attività non sarebbe conforme alla normativa vigente perché l’intervento sarebbe escluso dal campo di applicazione dell’articolo 44, comma 5, lettera E del piano regolatore generale approvato dal Comune di Roma; l’intervento risulta già eseguito, non rientrerebbe nelle caratteristiche della denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e sarebbe stato utilizzato un modulo non predisposto per la denuncia di inizio attività a sanatoria;
4. Ritenuto fondato e assorbente il primo motivo dedotto; sono, difatti, incomprensibili le ragioni che hanno condotto al rigetto della denuncia di inizio attività in sanatoria; la destinazione d’uso richiesta rientra certamente nella categoria dei “servizi” di cui all’articolo 6, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PRG; la norma regolamentare richiamata ricomprende nella categoria dei “servizi”, oltre a pubblici esercizi, uso direzionale privato, sportelli tributari bancari e finanziari, sedi di pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, sedi ed attrezzature universitarie, anche le attrezzature culturali e religiose; ebbene, l’articolo 45 delle Norme tecniche di attuazione, per i “tessuti della città consolidata” consente, salve ulteriori limitazioni, la destinazione d’uso a servizi; invece, per quanto riguarda le destinazioni d’uso produttive, la norma consente solo l’uso “artigianato produttivo”; non si comprende, pertanto, la ragione per cui il cambio di destinazione d’uso richiesto sarebbe incompatibile con la normativa urbanistica richiamata; il difetto di motivazione del provvedimento inibitorio della d.i.a. a sanatoria vizia, per illegittimità derivata, il conseguente ordine di ripristino;
5. Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, in quanto manifestamente fondato e, per l’effetto, di dover annullare i provvedimenti impugnati;
6. Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi,Presidente
Antonella Mangia,Consigliere
Antonio Andolfi,Primo Referendario, Estensore

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