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Amministrativo Enti locali Diritti fondamentali della persona Sentenze

TAR Lazio Roma, sez. III bis, 27 maggio 2010, n. 13695

Redazionedi Redazione27 Maggio 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO
I ricorrenti i quali impugnano il deliberato del Consiglio di Classe della 1° Sez. C. del Liceo Scientifico Statale “G. Vailati” di Genzano Romano del 4 settembre 2009 concernente la non ammissione all’anno scolastico successivo del proprio figlio A. riferiscono che quest’ultimo:
a) ha frequentato il primo anno dell’Istituto Scolastico sopraindicato il quale il 15 giugno 2009 comunicava alla sua famiglia la sospensione del giudizio finale di ammissione alla classe successiva per le carenze da recuperare in latino, matematica e fisica nel periodo estivo con rinvio a Settembre delle prove di verifica.
b) che alla fine del mese di agosto, in prossimità della convocazione dell’alunno per le prove di verifica, il Prof. F. A., che aveva seguito per un anno l’alunno, certificava che lo stesso aveva raggiunto un ottimo livello di preparazione
nelle materie di fisica e matematica (come da dichiarazione autografa prodotta in giudizio);
che il 2 settembre 2009 sosteneva in maniera soddisfacente la prova di latino (concernente in via prevalente esercizi di morfologia ) mentre il successivo 3 Settembre sosteneva la prova di fisica, basata su circa dieci esercizi, e nel pomeriggio dello stesso giorno sosteneva la prova di matematica (basata su circa 30 esercizi che sviluppati conducevano a oltre 60 quesiti, per la quale venivano assegnate solo due ore);
che l’esito delle prove di verifica veniva comunicato alla sua famiglia in data 5 Settembre 2009 e riguardava la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con le votazioni di 5 in latino, 4 in matematica e 2 in fisica.
Deducono a motivi di gravame:
I ) Violazione e falsa applicazione di legge per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
Viene evidenziata, con riferimento alla personalità dell’alunno ed alle vicende scolastiche allo stesso riferibili, la presenza di gravi problemi emotivi di cui il corpo insegnante è al corrente, determinati da “balbuzia” con conseguenti ripercussioni sul rendimento e sulla serenità di studio per ovviare alle quali carenze i di lui genitori, benché separati, hanno affiancato l’attività scolastica dello studente con ausilio di esperti e docenti privati sin dal primo giorno di scuola.
Sull’andamento scolastico riferiscono che nel primo quadrimestre ed anche nel secondo gli insegnanti hanno rilevata la correttezza del comportamento dell’alunno (unico con 9 in condotta) e la sua dedizione allo studio.
Si ritiene l’esito negativo delle prove di verifica di settembre, non soltanto difforme rispetto alle potenzialità ed alla preparazione dell’alunno, ma contrastante anche con le risposte date ai quesiti posti in sede di esame poiché:
a) le tre prove scritte sono state tutte redatte in maniera esemplare dallo studente;
b) in particolare: il compito di latino, quello di fisica e quello di matematica sono stati ritenuti più che sufficienti dagli insegnanti privati.
Peraltro, anche a ritenere appena sufficienti le stesse prove, rilevano i ricorrenti che la legge e le successive ordinanze ministeriali hanno specificato in maniera chiara ed inequivocabile che gli “ esami di riparazione” dei debiti accumulati durante l’anno sono intesi a valutare i miglioramenti dell’alunno anche e soprattutto tenuto conto della personalità, delle problematiche e della storia “ personale” e scolastica.
Mentre nella specie il corpo insegnante non ha tenuto minimamente conto degli oggettivi miglioramenti dell’alunno, dell’esito positivo delle prove e dell’impegno offerto per tutta l’estate dello studente il quale è risultato unico non approvato tra tutti gli altri alunni che avevano accusato i medesimi debiti scolastici.
II ) Eccesso di potere sotto molteplici profili e carenza di motivazione poiché il Consiglio della classe si è avvalso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge per assumere provvedimenti illegittimi, contrastanti con la normativa vigente in materia.
Vengono al riguardo denunciati vizi nella motivazione della decisione ora impugnata, non solo infondata ma anche e soprattutto carente in riferimento al giudizio di non promozione (“ le prove espletate risultano completamente insufficienti, evidenziando una conoscenza dei contenuti ancora gravemente carente e una difficoltà di rielaborazione concettuale delle informazioni “).
Tale giudizio, secondo i ricorrenti, non si adatterebbe alla situazione dello studente cui doveva invece riferirsi e appare, come giudizio “ generico “ utilizzato senza effettiva motivazione per la non approvazione di uno studente che ha svolto i tre compiti in maniera corretta e conforme agli altri colleghi giudicati idonei e che inoltre aveva dimostrato di avere migliorato la propria preparazione e acquisito sicurezza con studio costante (e con lezioni private) frequentando con profitto i corsi organizzati dall’Istituto e serbando una condotta irreprensibile.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Istruzione Università e Ricerca nonché del Liceo Scientifico Statale “ Giovanni Vailati “di Genzano di Roma costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
Alla udienza del 07/01/2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Il ricorso, proposto avverso il giudizio di non ammissione dello studente (per il quale agiscono i di lui genitori) alla successiva classe di Liceo Scientifico, riportato dopo la verifica dei risultati della attività di recupero svolta nel periodo estivo, si incentra sulla principale rilevazione (da cui si dipartono gli specifici rilievi mossi all’operato del Consiglio di classe) della totale obliterazione da parte dell’Organo di valutazione dei profili riferibili alla attività scolastica svolta dallo studente sia in relazione alla sua personalità (alunno affetto da impedimenti derivanti da grave forma di “ balbuzie “) sia in relazione ai risultati conseguiti in sede di recupero delle carenze riscontrate nel corso dell’anno scolastico, il cui giudizio era stato sospeso per consentire allo stesso, con il rinvio a Settembre di quello definitivo, di colmare nel periodo estivo le carenze riscontrate.
Tali omissioni si riverberebbero sulla motivazione del giudizio negativo che, secondo i deducenti (genitori dello studente) si porrebbe carente in riferimento ai cennati profili di dovuta considerazione da parte dell’Organo di valutazione e denoterebbe anche la esistenza di specifiche violazioni di legge, vale a dire delle disposizioni che (come evidenziano gli stessi) attengono agli “ esami di riparazione “ dei debiti scolastici accumulati durante l’anno, i quali sono intesi a valutare i miglioramenti dell’alunno anche tenuto conto della personalità, delle problematiche e della storia “ personale “ e scolastica.
Poiché oggetto della impugnativa è la verifica effettuata a Settembre dal Consiglio di Classe la quale è stata compiuta sullo svolgimento di quesiti scritti, va osservato che in tale quadro l’esame della denuncia, puntualizzata nella narrativa del gravame, dei disturbi di balbuzie (che sarebbero stati accertati dalla Psicologa della Scuola e confermati da altra avente in cura lo studente) e degli inconvenienti riconducibili a tale stato impeditivo, va ricondotta alla sua possibile influenza sulle prove di verifica svolte a Settembre atteso che le stesse hanno assunto valore determinante nella espressione del giudizio di non ammissione alla classe successiva dopo la sospensione a Giugno del relativo giudizio.
Pur non sottovalutando gli aspetti strettamente connessi ai profili di ordine psicologico che accompagnano le attività svolte dal soggetto affetto da tale forma nell’ambito del disimpegno dei compiti scolastici, non può non rilevarsi (in mancanza di ogni altro elemento che faccia ritenere lo studente riconoscibile della assistenza garantita nelle note forme del diritto al sostegno per gli studenti portatori di “ handicap”) che la natura delle prove svolte a Settembre in relazione alle quali è stata effettuata dal Consiglio di Classe la verifica dei risultati conseguiti durante il recupero estivo, non consente di conferire quella precipua rilevanza che i deducenti intenderebbero attribuire al predetto suo stato di studente affetto da “ balbuzie “ atteso che le votazioni, alcune di grave insufficienza riportate in sede di verifica, si riferiscono ai risultati di compiti svolti per iscritto e predisposti nella forma di risposte a quiz.
Le carenze riscontrate dalla Commissione in sede di verifica, alcune delle quali particolarmente gravi (votazioni di due in fisica e quattro in matematica) si rendono di per sé significative e non consentono, attesa la natura delle prove cui è stato sottoposto lo studente, di ritenere addebitabile alla Commissione la omessa considerazione della condizione dello studente (balbuziente) riferita nel gravame.
Gli altri profili anch’essi denunciati con riferimento alla motivazione concernono i risultati della attività scolastica dell’alunno del quale non sarebbe stato considerato, con motivazione adeguata agli effettivi esiti positivi per lo studente, l’andamento scolastico dell’alunno in riferimento all’impegno dallo stesso trasfuso nel corso dell’anno, e sarebbero stati inoltre obliterati, anche a tenore di motivazione, gli esiti positivi dei compiti di latino, di fisica e di matematica svolti alle prove di settembre, mal valutati dal Consiglio di classe e ritenuti invece più che sufficienti dagli insegnanti privati che hanno coadiuvato lo studente nel colmare quelle lacune per le quali il giudizio finale era stato sospeso e rinviato alla apposita verifica di Settembre.
Per quanto concerne la motivazione che l’Organo di valutazione ha formulato a giustificazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva, la stessa è stata espressa dal Consiglio di classe nella seduta del 4/9/2009 alla unanimità sul rilievo che “ le prove espletate risultano completamente insufficienti evidenziando una conoscenza dei contenuti ancora gravemente carente e una difficoltà di rielaborazione concettuale delle informazioni”
Tale motivazione, riguardata nella sua intrinseca formulazione, non consente di ritenere inespresse le ragioni dell’unanime giudizio di non ammissione alla classe successiva.
Senonché i deducenti intendono contestare la sua inadeguatezza in considerazione:
a) della riscontrabilità di oggettivi miglioramenti dimostrati dall’alunno e registrati già nel corso dell’anno scolastico;
b) della emergenza di profili di positività o quanto meno di sufficienza anche dalle prove svolte dallo stesso a Settembre.
Le doglianze dei ricorrenti si rivelano infondate sia con riguardo alla motivazione sia con riguardo agli esiti delle prove sostenute a Settembre.
Lo studente, come già riferito, ha infatti riportato in tale sede (di integrazione dello scrutinio finale) gravi votazioni di insufficienza in Fisica (voto 2) in Matematica (voto 4) e voto 5 in “ Letteratura Latina “.
Stanti tali risultati, la esigenza di una motivazione di maggiore approfondimento dal ricorrente reclamata verrebbe ad impingere nei giudizi di natura valutativo-discrezionale riservati all’Organo di valutazione ed espressi in termini di valutazione numerica i quali sono il risultato di apprezzamenti formulati nei confronti dello studente risultanti, almeno per le insufficienze più gravi, anche dai verbali dell’insegnante, in sede di correzione delle prove scritte di verifica, della materia in cui lo studente ha riportato la votazione più bassa (vedasi a titolo esemplare quello della seduta del giorno 03/09/09 relativo agli esiti delle prove scritte di Fisica).
La sindacabilità di tali giudizi negativi è, come noto, preclusa al giudice amministrativo se non in presenza di manifesti errori o evidenti travisamenti in cui sarebbe incorso l’Organo di valutazione, nel caso di specie non emergenti nella misura idonea a confutare gli esiti delle stesse correzioni delle verifiche scritte.
Sta di fatto che la valutazione ottenuta nelle tre prove in cui sono stati riportati dall’alunno votazioni di insufficienza e gli altri elementi desumibili dalla motivazione del giudizio finale negativo espresso dal Consiglio di Classe ha indotto lo stesso Consiglio a formulare un unanime giudizio di non ammissione basato sulla emersione di carenze di “conoscenza dei contenuti” e di “difficoltà di rielaborazione concettuale delle informazioni “
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la pretesa inconsiderazione dei miglioramenti dimostrati dall’alunno e registrati già nel corso dell’anno scolastico.
Non può sostenersi che tali miglioramenti, anche riscontrati nel corso di svolgimento dell’anno scolastico, siano stati trascurati.
Pur in presenza di tre valutazioni negative nello scrutinio di Giugno il Consiglio di Classe ha ritenuto di disporre la sospensione del giudizio e ciò consente di ritenere la avvenuta considerazione, in sede della assegnazione del recupero, anziché di una non approvazione definitiva, di parziali miglioramenti in altre discipline registrate nella seconda parte dell’anno scolastico.
Risulta infine apodittica già come proposta in quanto priva di benché minimo elemento di raffronto, la mera rilevazione dei deducenti che, al fine di denunciare la esistenza di intenti sperequativi nei confronti solo dell’alunno del quale gli stessi sono genitori, rilevano che il corpo insegnante avrebbe deciso “… di bocciare solo… (lo stesso studente)… promuovendo tutti gli altri alunni che avevano conseguito i medesimi debiti”.
In disparte qualunque altra considerazione, già il modo con cui tale rilevazione viene formulata rende improponibile la stessa denuncia che si riduce ad una affermazione generica e priva di ogni elemento specificativo.
Il ricorso non presenta dunque nessun profilo che lo renda suscettibile di accoglimento e va pertanto rigettato.
Si compensano tra le parti le spese di giudizio ravvisandosi la esistenza di ragioni che la giustificano;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ( Sez. III bis ) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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