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Tar Lazio Roma, 8 febbraio 2010, n. 1620

Redazionedi Redazione31 Gennaio 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2009 e depositato il successivo 11 dicembre il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi impugnano il diniego opposto da Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., con rispettive note del 30 ottobre e del 16 novembre 2009, sull’istanza inoltrata dalle Associazioni medesime ai predetti enti – nelle date, rispettivamente, del 7 ottobre e del 16 ottobre 2009 – volta ad ottenere l’accesso agli atti relativi alle modalità di svolgimento delle procedure di televoto relative alla trasmissione Miss Italia 2009, e ne chiedono l’annullamento.
Espongono, in fatto, che nel settembre 2009 si è svolto il tradizionale concorso di bellezza Miss Italia 2009 trasmesso da Rai Uno e deciso dall’intervento determinante del televoto, in cui è il pubblico da casa che partecipa attivamente al televoto e quindi alla determinazione dell’esito positivo della candidata vincitrice; tuttavia, nel programma era fatto espresso divieto di dare più di sette voti per utenza telefonica, fissa o mobile, per 24 ore.
In relazione a tale divieto, e considerato il numero elevato di segnalazioni inviate al Codacons, con diffida del 28 settembre 2009 – giunta alla R.A.I. in data 7 ottobre 2009 e alla Telecom Italia il 16 ottobre 2009 – i ricorrenti hanno chiesto alla R.A.I. – Radiotelevisione Italiana s.p.a., e alla Telecom Italia s.p.a. nonché a diversi operatori di telefonia fissa e mobile copia: a) degli atti di verbalizzazione del televoto relativo alla trasmissione Miss Italia 2009 ; b) degli atti di comunicazione del notaio e dell’Autorità garante o del Gestore del servizio telefonico dei televoti effettuati, separati per singolo concorrente e pervenuti per tutta la durata della trasmissione; c) dei contratti sottoscritti fra i gestori telefonici individuati come destinatari della diffida e l’emittente televisiva R.A.I. – Radiotelevisione Italiana s.p.a.; d) degli atti da cui risultano le generalità dei notai verbalizzanti – garanti della correttezza delle operazioni di televoto e di esclusione dei concorrenti in ordine alla suindicata trasmissione; e) dei contratti tra l’emittente televisiva R.A.I. e i notai suindicati.
Alla predetta diffida sia la R.A.I. che la Telecom hanno opposto un diniego espresso fondato sul fatto che l’istanza sarebbe volta ad un controllo generalizzato da parte del Codacons, sulla parziale inesistenza della documentazione richiesta, nella necessità di proteggere dati personali e riservatezza di soggetti terzi, nonché, con precipuo riferimento all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, sulla mancata dimostrazione della sua iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.L.vo n. 296 del 2005.
2. Avverso il diniego di accesso i ricorrenti sono insorti deducendo:
Violazione di legge – Violazione e vizi del giusto procedimento – Violazione artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990.
È illegittimo il diniego di accesso atteso che gli atti di cui è chiesta l’ostensione non sono in alcun modo sottratti alla divulgazione. Aggiungasi che il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dalla L. n. 241 del 1990, nell’ambito del bilanciamento di interessi che connota tale disciplina, prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati sensibili.
È, infine, indubbio l’interesse delle due Associazioni a chiedere la documentazione oggetto della diffida del 28 settembre 2009 atteso che con lo strumento del televoto i telespettatori sostengono costi in denaro che, di contro, per i gestori telefonici e per il programma, soprattutto se molto seguito, costituiscono un cospicuo vantaggio economico.
3. Si è costituita in giudizio la R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a., che ha sostenuto l’irricevibilità, l’inammissibilità e, in via gradata, l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l’inammissibilità e, in via gradata, l’infondatezza nel merito del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dichiara pregiudizialmente il ricorso inammissibile in quanto proposto dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, non risultando essa iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo, approvato con D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206. L’art. 139 del cit. D.L.vo n. 206 del 2005, reiterando in parte qua quanto già previsto dall’art. 3 L. 30 luglio 1998 n. 281, limita la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti alle sole associazioni inserite nell’elenco di cui al precedente art. 137. Segue da ciò che la previsione statutaria, che affida all’Associazione il potere di “intervenire con tutti i mezzi previsti dalla legge contro ogni abuso da chiunque posto in essere…”, deve intendersi nel senso della possibilità di difendere nella sola sede amministrativa i diritti dei consumatori salva la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di iscriversi nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo per poi poter tutelare gli interessi degli utenti anche nelle aule giudiziarie.
2. Quanto al ricorso proposto dal Codacons, il Collegio deve darsi carico preliminarmente di esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica, sollevata dalla difesa della Rai, essendo questa una questione pregiudiziale che attiene alla corretta e tempestiva incardinazione del giudizio e quindi alla stessa esistenza del potere-dovere del Collegio di trattare e decidere la causa.
Secondo la tesi sostenuta dalla intimata società, il ricorso sarebbe tardivo in quanto, pur avendo avuto il Codacons, già in data 30 ottobre 2009, piena conoscenza a mezzo fax della impugnata nota della Rai, lo stesso avrebbe proceduto alla notifica del ricorso solo dopo il decorso del termine di trenta giorni, prescritto a pena di decadenza dall’art. 25 della legge n. 241/1990; e invero, il ricorso veniva notificato per posta, a mezzo dell’avvocato difensore, ai sensi dell’art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e, consegnato all’Ufficio postale in data 30 novembre 2009, perveniva alla società intimata soltanto in data 2 dicembre 2009, quando ormai il suddetto termine decadenziale era spirato. La società intimata eccepisce pertanto la tardività della notifica effettuata per posta dal procuratore della ricorrente, essendo applicabile solo all’ufficiale giudiziario, e non anche al difensore che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale.
L’eccezione non è meritevole di adesione.
Osserva il Collegio che l’art. 3, comma 3, della citata legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all’art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta.
Ne consegue che, la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario.
Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l’ufficiale giudiziario, valga anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994.
A tal proposito, occorre tener presente che la Corte Costituzionale, con decisione n. 477 del 20.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982, laddove si prevedeva che la notifica si perfezionasse per il soggetto notificante con la ricezione da parte del destinatario anziché con la consegna all’ufficiale giudiziario.
E in seguito a tale pronuncia del giudice delle leggi, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081).
Di conseguenza, il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie la notificazione del ricorso possa ritenersi perfezionata con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel 30° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, vale a dire il 29 novembre 2009; essendo quest’ultimo un giorno festivo del calendario, il termine doveva intendersi prorogato di diritto al successivo 30 novembre, giorno nel quale la notifica del ricorso in epigrafe in effetti avveniva, perfezionandosi, per la parte ricorrente, con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato difensore.
3. Nel merito il ricorso deve essere respinto.
Con una recente sentenza (20 febbraio 2008 n. 1559) questa Sezione ha indicato i limiti che le Associazioni dei consumatori incontrano nell’esercizio del diritto di accesso ai documenti, atteso che l’essere rappresentative degli interessi della collettività diffusa sull’intero territorio nazionale non dà loro diritto ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.
La Sezione, richiamando una decisione sul punto del giudice di appello (C.d.S. VI Sez., 10 febbraio 2006 n. 555), nell’occasione ha ribadito che la titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un gestore del servizio ma solo degli atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono, in via diretta ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi.
Né tale potere generalizzato di accesso può farsi discendere dall’art. 140 del Codice dei consumatori, approvato con D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, giacché detta norma, nel regolamentare le modalità di tutela degli interessi collettivi, non contempla un generale potere di accesso a fini ispettivi, ma esplicitamente limita la tutela degli interessi collettivi (per la quale sono legittimate ad agire le associazioni) ad ipotesi specifiche, ed in particolare all’inibitoria giudiziale degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (sub lett. a), all’adozione di “misure idonee” a correggere ed eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (sub lett. b) ed alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani nazionali o locali (sub lett. c).
Aggiungasi che l’art. 2 dello stesso Codice del consumo, nell’enucleare i diritti dei consumatori, non contempla quello ad essere edotti delle cause determinanti l’eventuale inefficienza di singoli programmi televisivi.
Nella specie all’esame del Collegio oggetto dell’istanza di accesso è una serie di atti dalla cui lettura il Codacons ritiene di poter accertare se il risultato del televoto durante la trasmissione televisiva in questione è stato alterato.
Il ricorso deve dunque essere respinto atteso che, in tal modo, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, il diritto di accesso finisce per trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sulla regolarità e trasparenza del servizio, concretizzandosi in un potere esplorativo non compatibile con la normativa vigente (Cons.Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2283; 6 ottobre 2001 n. 5291; Sez. VI, 1 marzo 2000 n. 1122) e comunque riferito nel caso in esame non a fatti effettivamente accaduti, ma a mere ipotesi di possibili irregolarità nel corso di una determinata trasmissione televisiva.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva nella parte in cui è proposto dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi; b) lo respinge nella parte in cui è proposto dal Codacons.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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