FATTO e DIRITTO
Premesso che con ricorso del 25 maggio 2009, il sig.G.G., nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Gaggiano, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa ad un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall’Amministrazione comunale nei confronti di Nuova Edilizia S.p.A. e Zurich Insurance Company s.a. e poi ritirato; in particolare:
a.- il ricorso presentato al Tribunale civile di Milano
b.- la richiesta da parte del giudice incaricato, di integrazione documentale ex art. 640 cod.proc.civ;
c.- il parere di un legale che avrebbe suggerito all’Amministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo.
Ritenuto che il primo (ricorso per decreto ingiuntivo) ed il secondo (richiesta del giudice di integrazione dei mezzi probatori) degli atti richiesti attengono ad un procedimento giurisdizionale da considerare estinto a seguito della rinuncia dell’Amministrazione e, pertanto non rientrano in quella categoria di atti ai quali l’accesso può essere negato anche al Consigliere comunale che ne faccia richiesta;
– che il terzo atto, invece, rientra tra gli atti di consulenza che gli organi decidenti della Amministrazione acquisiscono al fine di meglio conformare la propria azione a criteri di legittimità e di opportunità e che pertanto non possono formare oggetto di accesso, senza violare il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell’organo decidente che deve restare libero nell’acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria sua corretta volontà e nella loro conseguente valutazione.
Ritenuto altresì, che la parziale soccombenza giustifichi la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia ordina al Comune di Gaggiano di consentire al sig. Gatti Giuseppe l’accesso (anche mediante estrazione di copia, a proprie spese) ai seguenti documenti:
a.- il ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Milano dal Comune presentato dall’Amministrazione comunale nei confronti di Nuova Edilizia S.p.A e Zurich Insurance Company s.a.;
b.- la richiesta da parte del giudice incaricato, di integrazione documentale ex art. 640 cod.proc.civ;
Respinge la richiesta di accesso al parere del legale che avrebbe suggerito all’Amministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati: