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Amministrativo Enti locali Sentenze

TAR Molise, sez. I, 8 ottobre 2008, n. 733

Redazionedi Redazione8 Ottobre 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO E DIRITTO

La ditta Emmesse Automazioni s.n.c., in seguito ad istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ha riassunto il giudizio innanzi l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Riccia ha aggiudicato alla ditta Bersaglieri, odierna controinteressata, la gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale.
Ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione della lex specialis.
Lamenta che tutte le dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/00, come pure la domanda di partecipazione della ditta Bersaglieri, sarebbero prive della fotocopia del documento di identità richiesta invece dal bando e dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
2. In via subordinata, ha dedotto la illegittimità dell’intero bando di gara e del capitolato d’appalto lamentando la commistione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio la ditta Bersaglieri Giuseppe per contestare la fondatezza della domanda avversa e per proporre altresì ricorso incidentale avverso la mancata esclusione della società ricorrente stante la mancata dichiarazione dei requisiti morali da parte di tutti i soci della Leropa Automazioni (che successivamente assumeva la nuova denominazione di Emmesse Automazioni s.n.c.) in quanto società a nome collettivo, come pure del direttore tecnico. Ha anche proposto motivi aggiunti avverso la mancata esclusione della ricorrente principale a motivo della mancata sottoscrizione di tutte le pagine della domanda di partecipazione come prescritto invece dal bando.
Con ordinanza n. 112 del 5 marzo 2008 il collegio ha fatto obbligo alla stazione appaltante di depositare in originale tutta la documentazione amministrativa consegnata dalla aggiudicataria per la partecipazione alla gara in contestazione.
Il Comune di Riccia ha ottemperato con nota del 25 marzo 2008 depositata in pari data.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente osserva il collegio che la decisione cautelare intervenuta in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato con cui è stata disposta la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione deve ritenersi priva di qualsiasi effetto in quanto con la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ed in forza del principio di alternatività dei rimedi, la potestas iudicandi resta attribuita in via esclusiva al solo Tribunale amministrativo regionale competente, con effetti preclusivi rispetto ad ogni ulteriore decisione in sede di ricorso amministrativo che, ove medio tempore adottata, come nel caso di specie, resta priva di ogni effetto.
Nel merito la disposta istruttoria ha consentito di acclarare che in realtà le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta Bersaglieri sono state accompagnate dalla fotocopia del documento di identità sicché il primo motivo di censura va senz’altro respinto.
Peraltro il collegio deve altresì rilevare che la completezza della produzione documentale da parte delle ditte partecipanti era stata accerta dalla commissione di gara nella seduta del 20.6.2007. Nel verbale di gara n. 1 si legge infatti che il Presidente “…procede alla verifica e controllo dei documenti presentati dalle ditte i quali risultano conformi a quanto richieste nel bando di gara”.
A fronte di una specifica verbalizzazione in punto di completezza documentale deve ritenersi operante il regime di efficacia privilegiata proprio degli atti pubblici superabile solo con il rimedio della querela di falso. Allorquando infatti il presidente attesta la conformità dei documenti presentati a quanto richiesto nel bando, egli certifica altresì la presenza di tutti i documenti ivi richiesti, tra cui anche il documento di identità menzionato nell’ultimo rigo di p. 4 del bando ai fini della autocertificazione.
Infondato è anche il secondo motivo di censura in quanto nel caso di specie l’affidamento ha per oggetto non un appalto ma una concessione di servizi stante la ricorrenza del c.d. rapporto trilatero tra concedente, concessionario ed utenti del servizio i quali, per le prestazioni erogate, pagano al concessionario un canone che funge da corrispettivo della gestione del servizio (traslazione del rischio).
Il divieto di operare commistioni tra criteri di partecipazione e criteri di aggiudicazione che la ricorrente invoca vale certamente per le procedure di affidamento degli appalti mentre per le concessioni sono applicabili i soli principi del Trattato (trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione) nel cui nucleo precettivo irriducibile non può ricondursi anche la predetta regola che deve pertanto ritenersi recessiva di fronte all’esercizio del potere discrezionale dell’ente concedente di disciplinare la procedura di affidamento, purché nei limiti del principio di ragionevolezza.
Nel caso di specie l’aver previsto la assegnazione di trenta punti per i lavori eseguiti nel triennio antecedente la data della gara ed ulteriori dieci punti per la capacità tecnico operativa della ditta, accanto ai sessanta punti riservati all’offerta economica, non consente di ritenere violati i predetti principi del Trattato e si tratta in ogni caso di scelta immune da profili di irragionevolezza (comunque non dedotti) in quanto polarizzata sulla rilevanza dell’offerta economica in un genere di servizio le cui caratteristiche confinano il merito tecnico dell’offerta ad un ruolo oggettivamente marginale.
Dall’infondatezza del ricorso principale discende l’improcedibilità di quello incidentale e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
-respinge il ricorso principale;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
-condanna la società ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Riccia e della ditta Bersaglieri Giuseppe delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuno in euro 2.500,00 di cui euro 1.300,00 per onorari, euro 1.000,00 per diritti ed euro 200,00 per spese oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 02/07/2008 con l’intervento dei Magistrati: (omissis)

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