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Ambiente Protezione civile Sentenze

TAR Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. 2756

Redazionedi Redazione18 Novembre 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12 del 2008, proposto da:
Anas Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Antonio De Giorgi in Lecce, viale della Libertà, 60;
contro
Comune di Galatina, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n.118/07, prot.0038276, del 25.10.07 del Responsabile del Settore urbanistica ed Assetto del territorio del Comune di Galatina (LE), notificata al Compartimento ANAS per la Puglia il 31.10.07, ma conosciuta dalla sede centrale dell’ANAS soltanto in data 14.11.2007, con la quale si ordinava al ridetto Compartimento ANAS: – “ di procedere immediatamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alla rimozione dei suddetti rifiuti, all’adozione di tutti gli interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti, nel rispetto della normativa sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, Legge n.257 del 27.03.92 ed i decreti attuativi, ad opera di ditta specializzata ed autorizzata, con esiti da comunicare a questo Settore e all’Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 dell’unità operativa di Galatina; – a non eseguire nelle more dell’adozione degli interventi necessari di cui sopra, qualsivoglia operazione sui suddetti rifiuti…”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Libetta in sostituzione dell’Avv. Bucci per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza 25 ottobre 2007 prot. 118/D, il responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Galatina ordinava all’A.N.A.S. di procedere entro trenta giorni alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Collemeto, località “Portoncino” >.
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti era impugnata dall’A.N.A.S. per: 1) incompetenza assoluta del Comune o relativa del Responsabile del Settore; 2) violazione art. 14 e 17 d.lgs. 22 del 1997, e degli artt. 192, 239, 244 e 250 d.lgs. 152 del 2006, nonché dell’art. 8 d.m. 471/1999, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, inesistenza e/o falsità dei presupposti, difetto di legittimazione attiva; 3) difetto di motivazione, violazione art. 3 l. 241 del 1990 e del d.m. 6.9.1994, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; 4) violazione art. 14, 3° comma d.lgs. 22 del 1997 e/o dell’art. 192 d.lgs. 152 del 2006 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza e/o falsità dei presupposti, difetto di legittimazione passiva; 5) violazione art. 3 l. 241 del 1990 per difetto di motivazione; 6) violazione art. 7 e 8 l. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2008 la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 56/2008 l’istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 21 ottobre 2009 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Modificando l’impostazione precedentemente seguita (ad es., T.A.R. Puglia Lecce sez. I, ord. 21 maggio 2003, n. 403; 30 luglio 2003, n. 701), la giurisprudenza cautelare più recente della Sezione (T.A.R. Puglia Lecce sez. I, ord. 24 ottobre 2007 n. 1027; 23 gennaio 2008 n. 56) ha seguito un percorso ricostruttivo che individua la norma fondamentale di riferimento, non nell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ed in precedenza, nell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), ma nella specifica previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).
La più recente impostazione della problematica merita certamente conferma, con gli approfondimenti propri della fase di merito.
In particolare, la già citata previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che recita: >) attribuisce all’ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione, come quella in riferimento) la competenza a provvedere >; si tratta quindi indubbiamente di una previsione che centralizza sostanzialmente nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale.
Per effetto soprattutto dell’esplicita previsione della pulizia della sede stradale e delle pertinenze, appare poi di tutta evidenza come si tratti sostanzialmente di una previsione caratterizzata da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 152/06: > (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I ord. 24 ottobre 2007 n. 1027; 23 gennaio 2008 n. 56).
Del resto, la conclusione sopra richiamata non può essere contestata sulla base di generici riferimenti alla natura cronologicamente successiva delle norme del d.lgs. 22 del 1997 o del d.lgs. 152 del 2006, in quanto le previsioni successive non recano certamente l’ulteriore elemento specializzante, costituito dall’attinenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti alla sede stradale ed alle pertinenze; del resto, la strutturazione normativa del settore è stata ben compresa dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) che ha rilevato come la norma cardine in materia sia l’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 (proprio in virtù della natura speciale sopra individuata) e non le previsioni (art. 14 d. lgs. 22 del 1997; art. 192 d.lgs. 152 del 2006) successive in materia di rimozione dei rifiuti che sono destinate a trovare applicazione solo per quanto (ad es., individuazione tipologie di rifiuti; modalità di smaltimento; ecc.) non espressamente regolamentato dalla previsione del Codice della strada.
La ricostruzione sistematica proposta dalla Sezione è poi contrastata dalla difesa dell’ANAS, con varie argomentazioni che possono sostanzialmente essere ricondotte ad una base unitaria costituita dall’interpretazione della disposizione finora emersa in giurisprudenza, orientata a restringere l’attribuzione di competenza ai soli rifiuti abbandonati sulla sede stradale, con esclusione dei rifiuti abbandonati (come nel caso di specie) nelle immediate pertinenze.
Eliminando sostanzialmente i precedenti giurisprudenziali che non rilevano ai fini della presente problematica (Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13087 citata da parte ricorrente, attiene, infatti, ad un masso staccatosi da una parete rocciosa distante 190 metri dal piano stradale e, quindi, ben al di fuori dell’area pertinenziale), il richiamo alla giurisprudenza contraria si esaurisce, in sostanza, in un precedente del T.A.R. Sardegna (T.A.R. Sardegna, 3 giugno 2002, n. 669), così sinteticamente motivato: >.
La Sezione è tuttavia di diverso avviso.
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi come la previsione dell’art. 6 del d.p.r. 11 dicembre 2001, n. 1126 sia manifestamente estranea alla problematica che ci occupa; la disposizione regolamenta, infatti, i compiti ordinari delle “squadre di manutenzione” (quindi il profilo organizzativo interno all’ente) e, quindi non può essere utilizzata per restringere (sotto l’aspetto esterno) le competenze e responsabilità dell’ente che possono essere soddisfatte attraverso altre strutture dell’organizzazione interna (come, ad es., il capo nucleo manutenzione previsto dall’art. 10 della stessa fonte normativa).
In secondo luogo, la Sezione non può mancare di rilevare come il riferimento > presente nel primo comma dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 venga ad individuare semplicemente la ratio di una serie di attribuzioni di competenze che chiaramente comprendono anche la pulizia >; in altre parole, il chiaro riferimento alle pertinenze, agli arredi, alle attrezzature, impianti e servizi annessi alla sede stradale evidenzia un campo applicativo della norma che è già tanto ampio da ricomprendere anche i rifiuti non direttamente abbandonati sulla sede stradale e non è certamente ammissibile un’interpretazione restrittiva che, sulla base dell’incerto riferimento alla ratio della previsione, approdi ad una lettura della norma che è certamente in contraddizione con la volontà del legislatore.
Del resto, lo stesso riferimento > porta a conclusioni completamente diverse da quelle prospettate dalla giurisprudenza richiamata; è stato, infatti, esattamente rilevato in giurisprudenza (da T.A.R. Campania Napoli, sez. V 22 giugno 2006 n. 7428) come la previsione speciale e derogatoria dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 sia, in sostanza, giustificata dal fatto evidente che >; si tratta, quindi, della semplice rilevazione della possibile interferenza delle attività di raccolta dei rifiuti con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e, quindi, di una circostanza che investe, non solo la raccolta dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche i rifiuti abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada.
A quanto già rilevato da T.A.R. Campania Napoli, sez. V 22 giugno 2006 n. 7428, la Sezione deve poi aggiungere l’ulteriore considerazione relativa al fatto che la competenza dell’ente proprietario della strada (o del gestore) trova giustificazione anche nella volontà di evitare la frammentazione di competenze che deriverebbe dal semplice fatto che un determinato tratto stradale attraversa i territori di più comuni (con il rischio di comportamenti differenziati); da non trascurare poi l’ulteriore considerazione, rilevante anche ai fini dell’analisi economica della previsione, relativa al fatto che, attraverso l’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992, si ottiene il risultato di attribuire chiaramente (e sulla base di una forma di responsabilità oggettiva) al soggetto gestore della strada l’obbligo di procedere alla pulizia della strada e delle pertinenze (si pensi, a questo proposito, al pericolo imminente che può derivare dal trasporto sulla sede stradale, ad opera di agenti atmosferici, di rifiuti abbandonati sulle pertinenze stradali), così determinando benefici effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla base di una strutturazione complessiva che non preclude certo la possibile rivalsa dell’ente proprietario o gestore della strada sul soggetto autore dell’abbandono dei rifiuti (possibilità richiamata da Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) e quindi la necessità sostanziale di attribuire (ovviamente, solo ove possibile) al responsabile dell’inquinamento la responsabilità finale dell’abuso.
In definitiva, trattandosi indubbiamente di rifiuti abbandonati sulle immediate pertinenze di strada in concessione all’ANAS (profilo fattuale che non è contestato dalla ricorrente, che si limita a rilevare come i rifiuti in questione non siano posizionati sulla sede stradale), la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento al parametro costituito dall’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non dall’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ne deriva l’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente ed in particolare:
1) dell’eccezione di incompetenza: l’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 non reca, infatti, un’espressa attribuzione di competenza e quindi deve trovare applicazione la competenza dirigenziale prevista dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2) del mancato accertamento dell’autore dell’abuso e del dolo o della colpa del proprietario/gestore della strada: come già rilevato, la previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 prevede la responsabilità oggettiva del gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo accertamento del dolo o colpa dello stesso; analogamente, non è richiesta la previa ricerca dell’autore dell’abbandono dei rifiuti che è rinviata, per così dire, alla fase successiva della rivalsa da parte dell’ente gestore (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178);
3) del mancato invio della comunicazione di inizio procedimento; la struttura oggettiva e vincolata della previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 permette di dare applicazione alla previsione dell’art. 21-octies, 2° comma prima parte della l. 7 agosto 1990 n. 241 (>);
4) del riferimento alle modalità di rimozione e smaltimento previste per i rifiuti contenenti amianto: come già rilevato, il riferimento alla previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 non esclude l’applicazione delle previsioni normative e degli obblighi di sicurezza in materia di smaltimento dei rifiuti (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) previsti dalle fonti normative in materia di rifiuti e, quindi, nel caso di specie, delle previsioni relative allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, indubbiamente presenti sull’area in questione (eternit), e che, proprio in conseguenza dello stato di degrado e abbandono, sono da considerare in re ipsa pericolosi ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto).
Il ricorso deve pertanto essere respinto; nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

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