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Ambiente Protezione civile Sentenze

TAR Toscana, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1536

Redazionedi Redazione26 Maggio 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2003, proposto da:
Circo Acquatico “F.lli Zoppis”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bonechi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 35;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaello Gisondi e Paola Tognini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 febbraio 2001 di approvazione del regolamento comunale sui diritti degli animali limitatamente all’art. 17-bis di detto regolamento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in particolare della nota del 30.1.2003, P.G. 6582/76.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone in punto di fatto parte ricorrente di aver presentato domanda al Comune di Prato per l’installazione del circo in territorio comunale nel periodo 28 marzo 2003 – 6 aprile 2003 e di aver poi ricevuto la nota prot. 6582/76 del 30 gennaio 2003 con la quale veniva evidenziata la sussistenza dell’art. 17-bis del Regolamento comunale sui diritti degli animali che inibiva l’utilizzo degli stessi nell’attività circense.
Con il presente ricorso parte ricorrente impugna tanto la norma del regolamento comunale quanto l’atto amministrativo che di essa ha fatto applicazione al caso concreto, ritenendoli illegittimi.
In particolare la stessa formula nei confronti degli atti gravati censure di eccesso di potere e violazione di legge, in particolare eccependo la violazione dell’art. 1 della legge n. 281/1991, dell’art. 1 della legge reg. n. 43/1995 e dell’art. 1 della legge n. 337/1968, evidenziando come il Comune di Prato abbia considerato illecite attività invece consentite dalla legge statale e regionale.
Il Comune di Prato si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione del regolamento comunale.
Con ordinanza n. 308 del 25 marzo 2003 veniva accolta la domanda cautelare di parte ricorrente. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza il Comune ha altresì eccepito la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché a seguito del provvedimento cautelare presidenziale il circo aveva poi effettivamente svolto lo spettacolo.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, sentiti i difensori comparsi, come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni processuali avanzate dal Comune di Prato.
In primo luogo l’Amministrazione civica eccepisce la tardività dell’impugnazione del regolamento comunale, poiché lo stesso, nella parte qui censurata, è stato modificato con delibera consiliare n. 34 del 2001, che è stata affissa all’Albo pretorio dal 20.2.2001 al 7.3.2001, mentre il presente ricorso è stato notificato in data 24.2.2003, quindi ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
L’eccezione è infondata.
Non può sostenersi che a fronte di un atto normativo di portata generale ed astratta quale il regolamento qui gravato sussistesse un onere di conoscenza e di immediata impugnazione per il Circo ricorrente, stante la mancanza di una sua concreta lesività. È solo con l’atto applicativo che la previsione astratta della norma regolamentare assume concreta efficacia lesiva, nascendo a carico dell’interessato un onere di congiunta impugnazione, nel termine decadenziale, dell’atto applicativo e dell’atto presupposto che ne costituisce l’antecedente logico necessario.
Nella specie essendo l’impugnazione stata realizzata tempestivamente rispetto all’atto applicativo non è configurabile l’eccepita tardività.
In secondo luogo il Comune di Prato eccepisce la sopravvenuta carenza d’interesse, poiché nella specie il Circo ricorrente ha svolto la sua prestazione nel periodo richiesto.
Anche questa eccezione risulta infondata.
Come esposto dalla stessa Amministrazione l’esecuzione dello spettacolo è avvenuta non a seguito di un mutamento d’indirizzo del Comune, rispetto agli atti qui gravati, bensì in forza di provvedimento giurisdizionale cautelare, cha ha accolto in sede di sommaria delibazione la domanda incidentale di sospensione. Ne consegue che permane l’interesse di parte ricorrente ad una decisione di merito, che sola può stabilizzare, in termini giuridici, gli effetti interinali conseguenti all’accolta domanda cautelare.
Nel merito parte ricorrente grava il regolamento comunale di Prato indicato in epigrafe, laddove all’art. 17-bis, stabilisce che “è vietata su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche”; “è vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo”. In particolare parte ricorrente evidenzia come un divieto generalizzato come quello previsto dal regolamento comunale, che di fatto impedisce all’attività circense di svolgersi nelle forme tradizionali che prevedono l’utilizzo di animali di varie specie, sia in contrasto con la normativa primaria sia statale che regionale.
Il ricorso è fondato.
Questa Sezione ha già avuto modo in passato di pronunciarsi su regolamenti comunali che ponevano forti limitazioni all’utilizzo degli animali negli ambiti di spettacoli pubblici di intrattenimento, ritenendo che gli stessi fossero illegittimi in quanto gli enti locali si erano con tali atti posti in contrasto con previsioni di norme legislative, violando il rapporto di necessario rispetto che deve sussistere fra norme di diverso rango (TAR Toscana, sez. I, 9 maggio 2000, n. 797; id. 26 novembre 2001, n. 1689).
Tale orientamento appare meritevole di conferma, pur in un quadro ordinamentale in parte variato. In particolare l’art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001 ha abrogato l’art. 128 Cost., che stabiliva che l’autonomia di Province e Comuni si muove “nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”, mentre il nuovo testo dell’art. 117, comma 6 Cost., come introdotto dall’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, prevede che “i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Se la nuova disciplina assume indubbio significato, conferendo copertura costituzionale espressa alla potestà regolamentare degli enti locali, non appare tuttavia idonea ad alterare il complessivo regime giuridico dei regolamenti degli enti locali, il che implica che gli stessi debbano di necessità muoversi e introdurre innovative discipline giuridiche nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento. In particolare l’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 afferma, a proposito dei regolamenti degli enti locali, che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.
Nella specie la materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti è disciplinata da legge statale, la legge 18 marzo 1968, n. 337, la quale detta disposizioni che il potere regolamentare degli enti locali deve necessariamente rispettare.
L’art. 1 della citata legge riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. Il successivo art. 9 pone a carico delle Amministrazioni comunali l’obbligo di individuare, nell’ambito dei loro territori, adeguati spazi per l’installazione di circhi equestri e di spettacoli viaggianti. Quest’ultima norma è la coerente applicazione del principio enunciato nell’art. 1 in quanto consente concretamente di mantenere, agevolare incentivare le tradizioni artistiche proprie di tali spettacoli viaggianti, che hanno una propria connotazione rimasta in gran parte immutata, pur negli adeguamenti imposti dal rispetto di altri interessi pubblici (sicurezza, incolumità pubblica, salute degli operatori, protezione degli animali).
Come già evidenziato dalla Sezione in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 797 del 2000), tra le connotazioni proprie della tradizione degli spettacoli circensi avute presenti dal legislatore nel varare la legge n. 337 del 1968 vi è da sempre l’impiego di animali appartenenti a diverse specie.
L’art. 9 della legge citata, al comma quinto, prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento l’uso delle aree pubbliche comunali da concedere per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi ed appare evidente che gli stessi devono aver cura di porre in essere norme coerenti con il fine che la regolamentazione intende perseguire.
Nel caso qui esaminato il potere regolamentare è stato utilizzato dall’Amministrazione comunale per porre un divieto generalizzato di uso degli animali negli spettacoli e quindi anche nei circhi.
Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste in contrasto una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimessone tradizionale, implicante anche l’suo degli animali.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Prato al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte ricorrete, liquidate in complessivo € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e c.a.p.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)

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