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Home»Utilità di Calcolo per lo studio legale»Calcolo della pensione di reversibilità

Calcolo della pensione di reversibilità

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Calcolo pensione reversibilitàCalcolo della pensione di reversibilità in base al reddito del deceduto e dei suoi famigliari, del grado di parentela e del numero dei famigliari superstiti.
Compila il form e determina la quota della pensione del de cuius reversibile agli eredi.

Calcola pensione reversibilità

Cosa si intende per pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei familiari in caso di decesso del pensionato o del lavoratore assicurato.
Per la determinazione della quota di reversibilità si deve tenere conto di molti parametri quali il numero ed il grado di parentela dei soggetti aventi diritto - coniuge, figli, genitori, nipoti e fratelli - nonché del reddito da questi eventualmente percepito.
La compresenza di più famigliari aventi diritto e l’eventuale reddito percepito da questi influiscono nella determinazione della quota di reversibilità. Inoltre la presenza di famigliari di grado più prossimo può escludere la reversibilità in capo agli altri famigliari.
Anche l’età degli aventi diritto è rilevante, in quanto il diritto può sorgere o cessare ad una certa età anagrafica, fatti salvi casi particolari come quello dei figli inabili, il tutto come meglio spiegato a seguire. Per effettuare più facilmente i calcoli avuto conto di tutti i vari fattori è stato predisposto il form di calcolo che determina la quota di pensione reversibile in funzione dei vari paramentri indicati.
La pensione di reversibilità è erogata in favore dei familiari a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o del lavoratore assicurato, per cui è possibile distinguere tra:

  • Pensione di reversibilità di pensionato (diretta), nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione e
  • Pensione di reversibilità di lavoratore assicurato (indiretta), nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
  • Almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
La pensione è erogata a partire dal mese successivo al decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Il coniuge;
Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con addebito(cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
Il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate.
In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • minori di 18 anni;
  • studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
  • inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
I nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
I genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti) con almeno 65 anni di età, che non siano titolari di pensione diretta o indiretta ed a carico del dante causa al momento del decesso.
I fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori) inabili al lavoro ed a carico del lavoratore defunto.
La condizione a carico si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.

Quote di pensione spettanti ai superstiti.

Coniuge e figliPercentuale
coniuge senza figli60%
coniuge con un figlio60% coniuge, 20% figlio, totale 80%
coniuge con due o più figli60% coniuge, 40% figli in parti uguali, totale 100%
Figli senza coniuge (o nipoti a carico)Percentuale
un solo figlio70%
due figli40% per figlio, totale 80%
tre o più figlisuddiviso in parti uguali tra i figli 100%
GenitoriPercentuale
un genitore15%
entrambi i genitori15% per genitore, totale 30%
Fratelli celibi e sorelle nubiliPercentuale
un fratello/sorella15%
due fratelli/sorelle15% per fratello, totale 30%
tre fratelli/sorelle15% per fratello, totale 45%
per ogni altro fratello/sorella+15% per fratello fino a max 100%


Incumulabilità con altri redditi del beneficiario.La pensione ai superstiti, liquidata a decorrere dal 1.9.1995, è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili, il tutto secondo la seguente tabella:

RedditoPercentuale di riduzione
Reddito rispetto al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio)
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti25%
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti40%
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti50%


Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:

  • tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
  • i redditi da lavoro autonomo da cui devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori,
  • i redditi conseguiti all’estero, le pensioni estere dirette.

Per il calcolo del reddito non si considerano invece:

  • la casa di abitazione e le relative pertinenze,
  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi,
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
  • la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato è già beneficiario,
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
  • le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
  • la pensione sociale e l’assegno sociale,
  • le pensioni di guerra e indennità accessorie,
  • le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva,
  • le rendite vitalizie Inail,
  • gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Clausola di Salvaguardia
A tutela di coloro che hanno redditi poco superiori ai limiti delle fasce sopra descritte la normativa prevede un meccanismo che attenua la riduzione per cumulo. In sostanza il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridotta) non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo reddito.

Indennità per morte
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti per la pensione di reversibilità, può richiedere l’indennità per morte. La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato. l’indennità spetta al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti
  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione

Indennità una tantum
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum. Il diritto all’importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale. l’indennità una-tantum è accordata al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale
Risorse collegale al calcolo pensione reversibilità
  • Calcolo quote ereditarie
  • Calcolo usufrutto e nuda proprietà
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Indice dei contenuti
Calcola pensione reversibilità
Cosa si intende per pensione di reversibilità
Soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Quote di pensione spettanti ai superstiti.
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