La dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197, 1° comma Codice Civile è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni possibile quanto il creditore consenta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista. Con la datio in solutum l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva.
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