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Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano9 Agosto 2019Aggiornato il:9 Agosto 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Pagamento imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche con importi esenti IVA
Quali fatture sono soggette ad imposta di bollo
Come effettuare il pagamento
Dicitura da inserire in fattura
Importo del bollo dovuto: 2 euro per ogni fattura

Pagamento imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche con importi esenti IVA

Il D.M. 28 dicembre 2018, con applicazione alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, ha modificato l’art. 6 del Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 17 giugno 2014 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
A partire dal 1° gennaio 2019 il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il ventesimo giorno del primo mese successivo. Pertanto per il primo trimestre 2019 il pagamento andrà effettuato entro il 20 aprile 2019 e così via per ogni successivo trimestre.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Quali fatture sono soggette ad imposta di bollo

Come noto l’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’IVA.
Sl meccanismo generale è il seguente:

  • Sulle fatture con importi esenti IVA superiori ad € 77,47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
  • Sulle fatture che presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti ad IVA , la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti superano € 77,47.

Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.

Come effettuare il pagamento

Il pagamento dell’imposta non può più avvenire con l’applicazione del contrassegno della marca da bollo da 2 euro. Il pagamento va effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Dicitura da inserire in fattura

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del suddetto decreto del 17 giugno 2014.
Nella fattura andrà inserita una dicitura simile alla seguente ”Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Ovviamente se le fatture recano solo importi con iva o importi senza iva fino a € 77,46, l’imposta di bollo non va assolta né va inserita alcuna dicitura.

Importo del bollo dovuto: 2 euro per ogni fattura

In ogni caso l’importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2,00. La norma che prevede il bollo sulle fatture è l’art. 13 della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 il cui importo è stato via via aggiornato a partire dalle iniziali 2.500 lire sino agli attuali 2,00 euro, come previsto dall’articolo 7 bis, comma 3 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71.

Segue uno schema riassuntivo con varie ipotesi che possono verificarsi ed indicazione della eventuale soggezione ad imposta di bollo.

OperazioniFattispecieSoggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972
ImponibiliImponibile IVA (4%, 10%, 22%)No
Articolo 17: Inversione Contabile nazionale (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)No
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)No
EsentiArticolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarieSì
Non ImponibiliArticolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganaliNo
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioniSì
EscluseArticolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, ecc.Sì
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972
Artt. 2, 3, 4, 5, 7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, ecc.)Sì
Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)Sì
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)Sì
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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